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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2021

Cassazione n. 25028/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della Corte di appello di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 16/03/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano pronunziata in data 30.1.2019 con la quale il Lonnoio veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ad esito di giudizio abbreviato (artt. 99 e 628 cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Lomoio, a mezzo del difensore, proponendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e contraddittoria in punto di qualificazione giuridica del fatto che non poteva essere effettivamente ritenuto una rapina impropria, ma bensì un furto, atteso che nessuna violenza era stata posta in essere dal ricorrente che si era semplicemente divincolato dalla presa del proprietario della macchina nella quale si era illegittimamente introdotto; la Corte di appello si è sottratta al dovere di valutare la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice, così come dal riscontrare la sussistenza dell'elemento psicologico, aggiungendo artificiosamente dettagli e particolari di pura invenzione, non presenti agli atti del fascicolo del dibattimento.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché illogica, contraddittoria e manifestamente illogica quanto all'entità della pena base inflitta e alla giustificazione fornita quanto alla pena in concreto irrogata che portava ad una sorte di compensazione correttiva tra l'opportunità di contenimento della sanzione nei minimi edittali e il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva.

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del Lomoio, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado.

I motivi proposti in questa sede si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del Lomoio sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado.

È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso.

In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710-01).

3. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

4. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d.

"doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per le condotte ascritte, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le considerazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione.

Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).

Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).

5. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestate al Lomoio, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio, a carattere del tutto univoco, esaminati e riportati solo parzialmente dalla difesa.

Il giudice di secondo grado ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del ricorrente del tutto univoco e convergente, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nella propria denuncia, oltre che degli elementi di riscontro acquisiti in giudizio.

5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il tema che è stato posto con la doglianza è sostanzialmente quello relativo alla corretta qualificazione giuridica del fatto, nei suoi diversi aspetti, sia tenuto conto delle caratteristiche della azione posta in essere, che della connotazione dell'elemento soggettivo.

Il ricorrente ha avuto accesso al rito abbreviato e, correttamente, la valutazione del giudice di primo grado si è basata sugli atti acquisiti al fascicolo e, in particolare, sulla denunzia della persona offesa che ha chiaramente affermato di essersi avvicinato per fermare la persona che si era illegittimamente introdotta nella sua auto, la quale per sfuggire al suo controllo e appropriarsi definitivamente dei beni sottratti lo aveva spinto violentemente e si era data alla fuga su una vettura parcheggiata nei pressi.

La Corte di appello nel rigettare il motivo, proposto con identiche argomentazioni, ha fatto buon governo del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467 - 01).

Nel caso concreto la Corte di appello ha analiticamente considerato, con motivazione congrua, logica e del tutto priva di aporie il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto evidentemente programmato dal Lomoio in fase inziale e quello di rapina impropria, considerato che il ricorrente, di fatto, oltre all'impossessamento della cosa trascendeva nei suoi comportamenti durante la fuga, commettendo atti di violenza nei confronti della persona offesa che aveva cercato di bloccarlo, al fine di assicurarsi il profitto del furto o, comunque, guadagnare l'impunità.

La Corte di appello ha, dunque, congruamente chiarito come nel caso in esame l'uso di violenza si è caratterizzato quale prevedibile sviluppo della condotta finalizzata a commettere un furto, e, ha determinato la progressione della sottrazione della cosa mobile altrui in rapina impropria, sostanzialmente facendo applicazione dei principi già evidenziati in tema di tentata rapina impropria anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 - 01).

Il giudice di secondo grado ha, inoltre, analiticamente motivato chiarendo come non ricorresse alcuna cesura temporale tra le diverse azioni poste in essere dal Lomoio, anzi ha esplicitamente evidenziato, in modo logico e del tutto privo di aporie, l'immediata continuità delle azioni poste in essere e la contiguità temporale tra le stesse, chiaramente connotate dalla volontà del ricorrente di procurarsi l'impunità con una fuga caratterizzata, tra l'altro, da condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità altrui.

6. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Nel sostenere la ricorrenza di violazione di legge, violazione di legge processuale e vizio della motivazione ancora una volta il ricorrente non si confronta con la motivazione, logica, persuasiva e priva di aporie della Corte di appello, che richiamando il percorso motivazionale del giudice di primo grado, evidenziando la particolare gravità della condotta, la condizione di recidivo del ricorrente, tra l'altro specifico e infraquinquennale, aveva ottenuto una la condanna ad una pena nei limiti minimi edittali.

Nessuna illecita compensazione risulta effettuata e la motivazione ha semplicemente esplicato come nel caso concreto non avrebbe potuto ottenere neanche il giudizio di prevalenza della circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen., che invece era stato concesso.

Ciò posto, deve essere in tal senso ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione).

Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01).

Ugualmente generica perché non sorretta dall'allegazione di uno specifico interesse al ricorso in ordine alla pena base prescelta, tra l'altro non esplicitamente argomentato, ma solo accennato nell'ambito di tale motivo di ricorso, peccando così il motivo, tra l'altro non proposto in appello, di aspecificità.

8. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della Corte di appello di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 16/03/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano pronunziata in data 30.1.2019 con la quale il Lonnoio veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto ad esito di giudizio abbreviato (artt. 99 e 628 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Lomoio, a mezzo del difensore, proponendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e contraddittoria in punto di qualificazione giuridica del fatto che non poteva essere effettivamente ritenuto una rapina impropria, ma bensì un furto, atteso che nessuna violenza era stata posta in essere dal ricorrente che si era semplicemente divincolato dalla presa del proprietario della macchina nella quale si era illegittimamente introdotto; la Corte di appello si è sottratta al dovere di valutare la ricostruzione dei fatti effettuata dal primo giudice, così come dal riscontrare la sussistenza dell'elemento psicologico, aggiungendo artificiosamente dettagli e particolari di pura invenzione, non presenti agli atti del fascicolo del dibattimento. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché illogica, contraddittoria e manifestamente illogica quanto all'entità della pena base inflitta e alla giustificazione fornita quanto alla pena in concreto irrogata che portava ad una sorte di compensazione correttiva tra l'opportunità di contenimento della sanzione nei minimi edittali e il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del Lomoio, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado. I motivi proposti in questa sede si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del Lomoio sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710-01). 3. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 4. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per le condotte ascritte, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le considerazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 5. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestate al Lomoio, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio, a carattere del tutto univoco, esaminati e riportati solo parzialmente dalla difesa. Il giudice di secondo grado ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del ricorrente del tutto univoco e convergente, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nella propria denuncia, oltre che degli elementi di riscontro acquisiti in giudizio. 5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il tema che è stato posto con la doglianza è sostanzialmente quello relativo alla corretta qualificazione giuridica del fatto, nei suoi diversi aspetti, sia tenuto conto delle caratteristiche della azione posta in essere, che della connotazione dell'elemento soggettivo. Il ricorrente ha avuto accesso al rito abbreviato e, correttamente, la valutazione del giudice di primo grado si è basata sugli atti acquisiti al fascicolo e, in particolare, sulla denunzia della persona offesa che ha chiaramente affermato di essersi avvicinato per fermare la persona che si era illegittimamente introdotta nella sua auto, la quale per sfuggire al suo controllo e appropriarsi definitivamente dei beni sottratti lo aveva spinto violentemente e si era data alla fuga su una vettura parcheggiata nei pressi. La Corte di appello nel rigettare il motivo, proposto con identiche argomentazioni, ha fatto buon governo del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria (Sez. 2, n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467 - 01). Nel caso concreto la Corte di appello ha analiticamente considerato, con motivazione congrua, logica e del tutto priva di aporie il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto evidentemente programmato dal Lomoio in fase inziale e quello di rapina impropria, considerato che il ricorrente, di fatto, oltre all'impossessamento della cosa trascendeva nei suoi comportamenti durante la fuga, commettendo atti di violenza nei confronti della persona offesa che aveva cercato di bloccarlo, al fine di assicurarsi il profitto del furto o, comunque, guadagnare l'impunità. La Corte di appello ha, dunque, congruamente chiarito come nel caso in esame l'uso di violenza si è caratterizzato quale prevedibile sviluppo della condotta finalizzata a commettere un furto, e, ha determinato la progressione della sottrazione della cosa mobile altrui in rapina impropria, sostanzialmente facendo applicazione dei principi già evidenziati in tema di tentata rapina impropria anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 - 01). Il giudice di secondo grado ha, inoltre, analiticamente motivato chiarendo come non ricorresse alcuna cesura temporale tra le diverse azioni poste in essere dal Lomoio, anzi ha esplicitamente evidenziato, in modo logico e del tutto privo di aporie, l'immediata continuità delle azioni poste in essere e la contiguità temporale tra le stesse, chiaramente connotate dalla volontà del ricorrente di procurarsi l'impunità con una fuga caratterizzata, tra l'altro, da condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità altrui. 6. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel sostenere la ricorrenza di violazione di legge, violazione di legge processuale e vizio della motivazione ancora una volta il ricorrente non si confronta con la motivazione, logica, persuasiva e priva di aporie della Corte di appello, che richiamando il percorso motivazionale del giudice di primo grado, evidenziando la particolare gravità della condotta, la condizione di recidivo del ricorrente, tra l'altro specifico e infraquinquennale, aveva ottenuto una la condanna ad una pena nei limiti minimi edittali. Nessuna illecita compensazione risulta effettuata e la motivazione ha semplicemente esplicato come nel caso concreto non avrebbe potuto ottenere neanche il giudizio di prevalenza della circostanze attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen., che invece era stato concesso. Ciò posto, deve essere in tal senso ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). Ugualmente generica perché non sorretta dall'allegazione di uno specifico interesse al ricorso in ordine alla pena base prescelta, tra l'altro non esplicitamente argomentato, ma solo accennato nell'ambito di tale motivo di ricorso, peccando così il motivo, tra l'altro non proposto in appello, di aspecificità. 8. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna
Sentenza Cassazione n. 25028/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris