CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 42367/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] goi "tte1/44 per lesioni personali e tentata violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta un travisamento della prova, ma si duole, in realtà, della valutazione della prova operata dal giudicante, senza segnalare alcuna reale illogicità o incongruenza di valutazione, sicché va totalmente disatteso, stante le caratteristiche del giudizio di legittimità. Il fatto che la certificazione medica prodotta dalla persona offesa contenga riferimenti alla parte superiore del corpo non significa affatto, invero, che colpi non siano stati inferti nella parte inferiore, essendo ben possibile che degli stessi non sia rimasta, all'epoca della visita, traccia visibile. Del tutto congetturale e assertivo, persino grottesco, è, poi, il riferimento al soccorso prestato dall'imputato alla compagna Veronica, percossa, a suo dire, dalla madre, mentre la colluttazìone che, a suo dire, avrebbe ingaggiato con [OSCURATO:PERSONA] - dopo che egli stesso si era introdotto abusivamente nella proprietà di quest'ultimo - non fa che comprovare l'atteggiamento illecito e aggressivo da lui tenuto nell'occasione, che esclude ogni ipotesi di legittima difesa. Quanto alla pena, ignora il ricorrente che la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva; ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria;; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il