CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 35348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26729/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappre- sentante,rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e MAS- SIMOBERSANI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], UM- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.toAndrea Scafa; -controricorrenti - avversola sentenza n. 172/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositatail 13/01/2020;Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 26729/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 13/01/2020, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlmaDi Mattia, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al rilascio del complessoimmobiliare dedotto in giudizio dalla proprietaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ed ha rigettato la domanda con la quale quest’ultimasocietà ha invocato la condanna delle controparti al risar- cimentodei danni per l’occupazione senza titolo, da parte delle stesse, delridetto complesso immobiliare; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale, per quel cheancora rileva in questa sede, ha evidenziato come la società origi- naria attrice avesse trascurato di fornire alcuna prova adeguata delle conseguenzedannose effettivamente subite in conseguenza della ille- gittimaoccupazione del complesso immobiliare dedotto in giudizio ad, con la conseguente infondatezza della domanda risarcitoria avanzata sulpunto; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi d’impugna- zione; ItaliaVenerucci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ruccie [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115 c.p.c., degliarticoli 3, 24 e 111 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 26729/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri averela corte territoriale posto a base della motivazione della sentenza impugnatauna circostanza (segnatamente concernente la persistente inutilizzazionedel complesso immobiliare dedotto in giudizio a seguito della relativa riconsegna) introdotta dagli appellanti solo in sede di comparsa conclusionale, senza che su tale questione fosse stato in- stauratoil contraddittorio tra le parti, con la conseguente impossibilità perl’odierna società ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi questa Corte, l’ omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione priva i soggetti processuali del potere diallegazione e di prova sulla questione decisiva, con conseguente nul- lità della sentenza (c . d. ‘ della terza via ’ o ‘ a sorpresa ’ ) per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto,le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contrad- dittoriosulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr., da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 21314 del 19/07/2023 , Rv. 668202- 01) ; nelcaso di specie, la società ricorrente risulta aver totalmente tra- scuratodi articolare qualsivoglia argomentazione in ordine ai contenuti delle eventuali ragioni che avrebbe potuto dedurre a sostegno della propriadifesa in caso di ricostituzione del contraddittorio in appello; inparticolare, una volta affermata, dal giudice a quo , la mancata dimostrazione,da parte della società istante, di aver subito danni per effetto dell’occupazione illegittima, del tutto priv a di rilievo deve rite- nersi la circostanza dell’avvenuta contestazione dell’utilizzazione o menodell’immobile oggetto di lite , avendo l’odiern a ricorrente trascu- rato contestualmente di allegare l’avvenuta acquisizione agli atti del giudiziodelle prov e concret e del danno sofferto;Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 26729/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper omesso esame di un fatto decisivo controverso (in re- lazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato l’esamedella circostanza di fatto consistita nel tentativo, ripetutamente operatoin via giudiziale della società istante, di rientrare nel possesso delcomplesso immobiliare dedotto in giudizio al fine di trarne i relativi frutti; ilmotivo è inammissibile ; osservail C ollegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione diuna sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione ilnuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formula- zionedell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., con modif., conla legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile conricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità,tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sin- dacatodel giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motiva- zionein sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettiva- menteincomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a ve- rificarel'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo , di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (ri- levanzaanche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussionee abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso chel'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fat- tispecieprevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 26729/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti(cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 -01); dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna do- glianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare,non già l’omesso esame di un fatto decisivo rilevante ai fini dell’art.360 n. 5 cit. ( per il palese difetto di decisività della circostanza difatto dedotta questa sede , di per sé tale da non contraddire l’assunto dibase costituito dal difetto di alcuna prova di conseguenze dannose sofferteper effetto dell’occupazione illegittima ad opera delle contro- parti), bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operatanella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale pro- batorio,che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completoed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato diadeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere inalcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in questasede; conil terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impu- gnataper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (in rela- zioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente ritenuto incontestata la circostanza del mancato utilizzo del complessoimmobiliare de quo a seguito del relativo rilascio coattivo: circostanza che era stata, viceversa, espressamente negata e confu- tataattraverso la deduzione della possibilità di impiegare detto com- plessoimmobiliare anche attraverso il relativo godimento diretto, indi- pendentementedal relativo sfruttamento economico mediante la ces- sionea terzi della relativa proprietà o del relativo godimento;Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 26729/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura inesame l’odierna ricorrente, lungi dall’attestare l’avvenuta contesta- zione della circostanza di fatto relativa al mancato utilizzo del com- plessoimmobiliare contestato, si sia limita ta a richiamare l’avvenuta articolazionedi considerazioni in diritto circa l’effettività del danno con- seguente ad una occupazione illegittima, indipendentemente dall’uso fattone(ossia indipendentemente dal godimento diretto o dallo sfrut- tamento economico mediante la cessione del titolo proprietario o del relativogodimento a terzi) ; sitratta, conseguentemente, di una sostanziale proposta di rilet- turanel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un’imposta- zionecritica non consentita in questa sede di legittimità; conil quarto motivo la società ricorrente censura la sentenza im- pugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. (inrelazione all’art. 360 n 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale fon- datola propria decisione di rigetto della domanda di risarcimento dei dannisu elementi presuntivi privi dei caratteri della gravità della pre- cisionee della concordanza; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come , attraverso la proposizione del motivo in esame, la società ricorrente , lungi dal l’argomentare l’assoluta inido- neità rappresentativa degli elementi presuntivi utilizzati dal giudice d’appelloai fini del rigetto della propria domanda, si sia limita unica- mente a prospettare una rivalutazione nel merito dei fatti di causa e delleprove, senza tener conto del fatto che la prova delle conseguenze dannosesofferte (che la corte territoriale si è limitata a rilevare inesi- stente)avrebbe dovuto essere fornita propriamente dalla società dan- neggiata, con la conseguente inammissibilità della censura in esame Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 26729/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri anchesotto il profilo della sostanziale irrilevanza della relativa dedu- zioneai fini della decisione della lite; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare lo stato didegrado nel quale versava il centro sportivo dopo la decennale ille- gittima occupazione perpetrato dalle controparti: degrado che ne ha condizionatola commerciabilità e che avrebbe escluso che dal mancato utilizzopotesse trarsi la presunzione dell’insussistenza di danni; ilmotivo è inammissibile ; osserva preliminarmente il Collegio come la questione sollevata dalleamministrazioni ricorrenti con l’odierna doglianza (con particolare riguardoal tema dello stato di degrado nel quale versava il centro spor- tivodopo la decennale illegittima occupazione perpetrato dalle contro- parti)non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata; al riguardo, secondo il consolidato insegnamento della giurispru- denzadi questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano pro- spettatequestioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è oneredella parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inam- missibilitàper novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzioneinnanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al prin- cipiodi puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare inquale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. explurimis, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01;Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 - 01); nonavendo la ricorrente in alcun modo provveduto alle ridette al- legazioni,la censura deve ritenersi per ciò stesso inammissibile;Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 26729/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri varràperaltro considerare come, al di là della novità della questione inesame, la società ricorrente torn i a trascurare la premessa secondo cuila prova delle conseguenze dannose sofferte avrebbe dovuto essere fornitadalla stessa danneggiata, con la conseguenza che (incontestata lacircostanza della mancata rivendicazione di danni per la lesione og- gettivae diretta del bene) la censura in esame si rivela del tutto priva di decisività, non riuscendo a scorgersi come, attraverso l’eventuale esamedella condizione di degrado del centro sportivo, si sarebbe cer- tamentearrivati alla prova della conseguenza dannosa sicura della per- ditadi occasioni favorevoli di reimpiego del bene ; conil sesto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnataper violazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione me- ramenteapparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile con riguardoalla ritenuta mancata dimostrazione di conseguenze dannose offerte dalla società istante per effetto dell’illecito della controparte; conseguenze dannose viceversa pienamente dimostrate dall’insieme deglielementi presuntivi complessivamente acquisiti al giudizio; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art.132 c.p.c. risulti erroneamente prospettato, dall’odierna ricor- rente,sulla base dell’esame di elementi individuati aliunde , ossia, non giàattraverso l’esame del testo documentale ( delle sue incongruenze, contraddittorietà o illogicità manifeste ) intrinsecamente considerato, bensìattraverso l’assunta contraddittorietà del testo motivazionale ri- spettoal significato rappresentativo degli elementi di prova complessi- vamenteacquisiti al giudizio ; sitratta, pertanto, dell’erronea evocazione della norma richiamata in ordine all’idoneità della componente motivazionale del provvedi- mento impugnato; e tanto, al di là dell’illegittima prospettazione, al Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 26729/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giudicedi legittimità, di una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causae delle prove, sulla base di una prospettiva critica non consentita dinanzialla Corte di cassazione ; conil settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2697, 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corteterritoriale erroneamente ritenuto non provata la sussistenza di conseguenze dannose risarcibili in favore dell’odierna istante, nono- stantel’avvenuta allegazione di circostanze e documenti attestanti la concretaintenzione della società proprietaria di mettere l’immobile a frutto,così come manifestato da tutte le azioni cautelari intraprese per ottenereil rilascio o il sequestro del bene; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, ancora una volta, la società ricorrente – lungidal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richia- mate– si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito,la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sottol'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sen- tenzan. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme ri- chiamatesotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto insé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospetta- zionedi una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operatodal giudice a quo ;Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 26729/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epi- grafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruitàdell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, deifatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile,non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore incui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione diun fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previstidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti; sullabase di tali premesse, dev’essere dato atto della complessiva inammissibilitàdel ricorso; lespese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a ti- tolodi contributo unificato pari a quello , ove dovuto , per il ricorso, a normadel comma 1 - bis dello stesso articolo 13;Adunanzadel22 novembre 2023 - R.G. n. 26729/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rim- borso,in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in complessivi euro