CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 1° ottobre 2021, con cui è stata confermata la decisione del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 3.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Villaricca il 10 luglio 2014; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta sia il mancato riconoscimento dell'uso personale dello stupefacente sequestrato, sia il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'omessa applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato. Ed invero, quanto al giudizio di responsabilità, la difesa si limita a reiterare la tesi alternativa dell'uso personale della droga, tuttavia già efficacemente superata dalla Corte territoriale che, in modo pertinente, ha richiamato sia l'osservazione diretta di uno scambio effettuato dal ricorrente con il conducente di un'altra autovettura, oltre che la perquisizione operata all'interno dell'auto di Ciccarelli, che consentiva il ritrovamento di 1,5 grammi di cocaina occultata all'interno di un accendino appositamente svuotato, unitamente alla somma di 120 euro. Dalla lettura unitaria di tali elementi investigativi, tra loro convergenti, è scaturita l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, a fronte della quale è stata proposta una ricostruzione alternativa in termini generici e assertivi. Parimenti non specifiche, infine, sono le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, non confrontandosi il ricorso adeguatamente con le considerazioni non illogiche esposte al riguardo nella sentenza impugnata (pag. 4). Osservato, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato confronto con la motivazione non irrazionale della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il