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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 29483/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/03/2021 del GIUD.

SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con decreto 04/03/2021, il Magistrato di sorveglianza di NOVARA, qualificato come "generico" ex art. 35, comma 1, n. 4, ord. pen. il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] che lamentava l'impossibilità di collegarsi ad ulteriori canali radio nazionali (RTL 102.5; M20; Radio Italia; GR Parlamento), concludeva per la non necessità di sollecitare alcun provvedimento difforme rispetto alle determinazioni assunte dall'amministrazione penitenziaria.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo la violazione di legge, anche sotto il profilo della disparità di trattamento con i detenuti del carcere di Nuoro che possono collegarsi a detti canali, con riguardo alla decisione assunta de plano senza contraddittorio.

Il ricorso è inammissibile poiché si tratta di un atto non impugnabile poiché il reclamo era, effettivamente, da qualificarsi generico, sicché privo di tutela giurisdizionale poiché non vertente su diritti soggettivi.

La giurisprudenza ha chiarito che "In tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto avverso la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli l'accesso a canali televisivi diversi da quelli di cui alla circolare del DAP del 2 ottobre 2017 non incidendo sul diritto all'informazione garantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata)" (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, GALLICO, Rv. 281998).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 23/06/2022 !DEP0213 r"---------- I IN CANCE____ z ....[OSCURATO:PERSONA] i,,,i 2 5 LUG 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con decreto 04/03/2021, il Magistrato di sorveglianza di NOVARA, qualificato come "generico" ex art. 35, comma 1, n. 4, ord. pen. il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] che lamentava l'impossibilità di collegarsi ad ulteriori canali radio nazionali (RTL 102.5; M20; Radio Italia; GR Parlamento), concludeva per la non necessità di sollecitare alcun provvedimento difforme rispetto alle determinazioni assunte dall'amministrazione penitenziaria. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo la violazione di legge, anche sotto il profilo della disparità di trattamento con i detenuti del carcere di Nuoro che possono collegarsi a detti canali, con riguardo alla decisione assunta de plano senza contraddittorio. Il ricorso è inammissibile poiché si tratta di un atto non impugnabile poiché il reclamo era, effettivamente, da qualificarsi generico, sicché privo di tutela giurisdizionale poiché non vertente su diritti soggettivi. La giurisprudenza ha chiarito che "In tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto avverso la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di non consentirgli l'accesso a canali televisivi diversi da quelli di cui alla circolare del DAP del 2 ottobre 2017 non incidendo sul diritto all'informazione garantito dall'accesso alla stampa periodica e dall'offerta televisiva autorizzata)" (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, GALLICO, Rv. 281998). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/06/2022 !DEP0213 r"---------- I IN CANCE____ z ....[OSCURATO:PERSONA] i,,,i 2 5 LUG 2022
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