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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2021

Cassazione n. 44569/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , r.n,-N , .

CW:ffa conclusoeiedendo _..V.' ci...'\" ~ - Vbi.f2,t,Let-t,L-Co em lit t: t). (No r.)11.0C 1/41;1=At., i-..kAANiu.„ ú. -Li AD 0-1 éUgl'' 2PQ" i ce,... b(el.:- C-3,1_,-Ac tga_LOE -2A-ethee2XcitAiL ; \odi eLtito as-.1_ t L.4)..».,Q._ ì--4 (3).0. cs,...Q.Q ..,-,.... , ce,,-.. () CP (-• ce v,,t, \g,d-a--: ivt--eve o >CA ble<3 Q,:. ( -2.0-e-2z 3-W< C 1, L. ,1 .

A 4 IO 20 l )(A C 02---)'s c U a_, .py, ISL32,e5L ,,,,,t-: d.....- 4.1 ete.,,,, giki2.- O /4112_; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 maggio 2021, il Tribunale di Messina riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 697 cod. pen., per avere illegalmente detenuto presso la propria abitazione ventidue cartucce calibro 12 marca Fiocchi, senza averne fatto denuncia all'Autorità di polizia e, conseguentemente, lo condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di C. 371,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto "nullità per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e 697 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.".

Ha, al riguardo, sostenuto che il Tribunale avrebbe affermato la penale responsabilità del Pellegrino in odine al reato contestatogli senza effettuare alcuna indagine sull'efficienza delle munizioni sequestrate.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità per violazione dell'art. 132 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma I., lett. b) cod. proc. pen.", per avere il Tribunale inflitto il massimo della pena edittale prevista dall'art. 697 cod. pen., pur avendo concesso in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche.

3. Si è proceduto alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la sola rideterminazione della pena, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata va annullata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.

Inammissibile è il primo motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente prospetta questione posta per la prima volta in questa sede, non risultando dall'impugnata sentenza che sia stata mai contestata l'efficienza delle munizioni sequestrate.

2. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di impugnazione, atteso che è stata inflitta all'imputato, pur riconosciuto meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pena di C. 371,00 di ammenda, corrispondente al massimo edittale previsto dalla norma incriminatrice.

Si impone, pertanto, il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica, che dovrà procedere alla determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso, il 3 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , r.n,-N , . CW:ffa conclusoeiedendo _..V.' ci...'\" ~ - Vbi.f2,t,Let-t,L-Co em lit t: t). (No r.)11.0C 1/41;1=At., i-..kAANiu.„ ú. -Li AD 0-1 éUgl'' 2PQ" i ce,... b(el.:- C-3,1_,-Ac tga_LOE -2A-ethee2XcitAiL ; \odi eLtito as-.1_ t L.4)..».,Q._ ì--4 (3).0. cs,...Q.Q ..,-,.... , ce,,-.. () CP (-• ce v,,t, \g,d-a--: ivt--eve o >CA ble<3 Q,:. ( -2.0-e-2z 3-W< C 1, L. ,1 . A 4 IO 20 l )(A C 02---)'s c U a_, .py, ISL32,e5L ,,,,,t-: d.....- 4.1 ete.,,,, giki2.- O /4112_; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 maggio 2021, il Tribunale di Messina riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 697 cod. pen., per avere illegalmente detenuto presso la propria abitazione ventidue cartucce calibro 12 marca Fiocchi, senza averne fatto denuncia all'Autorità di polizia e, conseguentemente, lo condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di C. 371,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto "nullità per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e 697 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.". Ha, al riguardo, sostenuto che il Tribunale avrebbe affermato la penale responsabilità del Pellegrino in odine al reato contestatogli senza effettuare alcuna indagine sull'efficienza delle munizioni sequestrate. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità per violazione dell'art. 132 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma I., lett. b) cod. proc. pen.", per avere il Tribunale inflitto il massimo della pena edittale prevista dall'art. 697 cod. pen., pur avendo concesso in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche. 3. Si è proceduto alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la sola rideterminazione della pena, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate. Inammissibile è il primo motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente prospetta questione posta per la prima volta in questa sede, non risultando dall'impugnata sentenza che sia stata mai contestata l'efficienza delle munizioni sequestrate. 2. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di impugnazione, atteso che è stata inflitta all'imputato, pur riconosciuto meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pena di C. 371,00 di ammenda, corrispondente al massimo edittale previsto dalla norma incriminatrice. Si impone, pertanto, il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica, che dovrà procedere alla determinazione della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Messina, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 3 novembre 20
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