CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00825/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11168-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1676/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 25/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso delle cartelle di pagamento e la [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 3943/18/2019, ritenendo intervenuta la prescrizione delle stesse, accoglieva il ricorso e condannava il concessionario al pagamento delle spese di giudizio con il beneficio della distrazione a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; passata in giudicato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], la parte contribuente proponeva giudizio di ottemperanza con riferimento al suddetto giudicato; la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, rilevato che l'avvenuto pagamento del dovuto da parte dell'Amministrazione a favore dell'istante elide l'interesse di quest'ultimo a proseguire il presente giudizio per ottenere la pronuncia, dichiarava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condannava l'Agenzia delle entrate - Riscossione al pagamento delle spese del giudizio che venivano liquidate nella misura complessiva di euro 580. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate - Riscossione non si costituiva. Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 per aver operato una liquidazione delle spese omnicomprensiva e non già distinta per fasi. Il motivo di impugnazione è fondato. E' stato affermato che: Ric. 2021 n. 11168 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- è stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 dell 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. 17 gennaio 2018 n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. n. 9542 del 2020; C:ass. sez. 6-5, 3 novembre 2022, n. 32363); inoltre, questa Corte ha affermato il principio secondo cui "in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le qualli sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese" (Cass. sez. 6-5, 3 novembre 2022, n. 32363; Cass., Sez. 6-5, n. 20935 del 07/09/2017; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623; Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890). La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi suddetti laddove, nel dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ha condannato l'Agenzia delle entrate - Riscossione al pagamento delle spese del giudizio, nella misura complessiva di euro 580. Ric. 2021 n. 11168 sez. MT - ud. 09-11-2022 -3- Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso ne