CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13998/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMassimo [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 351/2023depositata il 31/01/2023, RG 2399/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6983/2023Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13998/2026Data pubblicazione 13/05/20261. Con ricorso al Giudice del [OSCURATO:PERSONA], già dipendentedell’INPDAD (di cui l’INPS è successore a titolo universale), chiedevacondannarsi l’INPS, convenuto, al pagamento in suo favore del conguaglioprevisto dall’art. 18, comma 8, del CCNL per il personale non dirigente delcomparto degli enti pubblici non economici per il periodo di sospensionecautelare dal servizio subito da dicembre 2002 a dicembre 2007, perchéindagato e poi imputato in un procedimento penale per delitti dicorruzione commessi nell’esercizio delle funzioni. Il procedimento penale siconcludeva con sentenza del Tribunale di Roma del 18/12/2009, divenutairrevocabile il 6/2/2010, di proscioglimento per intervenuta prescrizionedei reati.2. Il lavoratore, al quale nell’immediato non era stato irrogato alcunprovvedimento disciplinare, in data 4.8.2010 comunicava all’enteconvenuto l’esito del procedimento penale in uno alla sentenza, chiedendola corresponsione del conguaglio ex art. 18, comma 8, del citato CCNL, e il5.9.2020 rassegnava le dimissioni dal servizio.3. A seguito di inerzia dell’ente previdenziale, il lavoratore lo convenivain giudizio per la corresponsione del conguaglio, pari al 50% tra quantopercepito in sospensione e quanto dovuto a lavoratore.4. Costituitosi in giudizio, l’INPS eccepiva l’improcedibilità del ricorso e necontestava la fondatezza, rilevando di avere riattivato il procedimentodisciplinare, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale,irrogando al lavoratore all’esito la sanzione del recesso senza preavviso(datato 14.1.2011) con valutazione autonoma ai fini disciplinari, basatasulla gravità dei fatti commessi.5. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, con sentenza del 7.1.2020, rigettava il ricorso,ritenendo che il licenziamento disciplinare, ritualmente irrogato,precludesse il diritto al conguaglio delle quote di retribuzioni noncorrisposte durante la sospensione, e ciò richiamando l’art. 55-bis, comma9, del d.l.gs. n. 165 del 2001, ratione temporis vigente, come introdottoNumero registro generale 6983/2023Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13998/2026Data pubblicazione 13/05/2026dal d. lgs. n. 150 del 2009, a norma del quale “In caso di dimissioni deldipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione dellicenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dalservizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo ledisposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sonoassunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione delrapporto di lavoro”. [OSCURATO:PERSONA] argomentava che tale norma, pur nonessendo applicabile ratione temporis, fosse espressione di unorientamento che aveva già trovato ingresso nella prassi delle P.A. (cfr.Cass., Sez. L. n. 17307 del 2016), in quanto basata su principi di legalità,buon andamento e imparzialità della P.A., che determinano il perduranteinteresse, nell’ambito di un rapporto pubblicistico, all’accertamento dellaresponsabilità disciplinare, anche a rapporto di lavoro già cessato perdimissioni.6. Avverso la pronuncia di primo grado il soccombente proponevaappello, premettendo di avere appreso della sanzione disciplinareirrogatagli soltanto attraverso la memoria di costituzione dell'INPS nelgiudizio di primo grado e ribadendo, in senso contrario alla decisione diprime cure, il diritto al conguaglio scaturente dall’interpretazione letteraledell'art. 18, commi 7 e 8, del CCNL cit., e l’irrilevanza degli esiti delprocedimento disciplinare, essendo la spettanza di tale diritto economicolegata al fatto storico della sospensione cautelare in uno al successivoproscioglimento, per qualunque causa disposto.7. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Roma accoglieval’appello del lavoratore, motivando nel senso che dalla lettura dell'invocatoart. 18, commi 7 e 8, del CCNL emerge una disciplina particolarmentefavorevole per il dipendente, in virtù della quale, al venir meno dellamisura della sospensione cautelare per definitiva pronuncia di assoluzioneo proscioglimento, per tutte le cause, consegue automaticamente il dirittoal conguaglio, a prescindere da un successivo procedimento disciplinare, eciò anche per evitare che il lavoratore subisca una sanzione accessoriaNumero registro generale 6983/2023Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13998/2026Data pubblicazione 13/05/2026ulteriore a quella eventualmente irrogata all’esito del procedimentodisciplinare (Cass., Sez. L, Sentenza 07/08//2013, n. 18835). Seguivacondanna dell’INPS al pagamento di euro 47.011,19 a titolo di conguaglio,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.8. Il soccombente Istituto previdenziale ha depositato ricorso perCassazione, articolando un unico motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso e ricorso incidentale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nell’unico motivo articolato si denuncia violazione e falsa applicazionedelle seguenti disposizioni: a) art. 18, co. 8 del CCNL per il personale nondirigente del comparto degli enti pubblici non economici quadriennionormativo 2002 — 2005 e biennio economico 2002 — 2003; b) art. 55-bis, comma 9, del d.l.gs. 165/2001, come introdotto dal d.lgs. n.150/2009; c) artt. 118 e 124 del T.U. sullo statuto degli impiegati civilidello Stato, di cui al d.P.R. n. 3 del 10/1/1957 in relazione all’art. 360 n.3) c.p.c.2. Vi si espone che l’invocato art. 18 del CCNL cit. va coordinato con l’art.55-bis, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dal d.lgs.150 del 2009, di talché l’irrogazione della sanzione disciplinare elimina inradice la possibilità da parte del lavoratore, qui originario ricorrente, dichiedere ed ottenere la restitutio in integrum per il periodo di sospensionecautelare dal servizio (si citano, a conforto dell’assunto, Cass., Sez. L,Sentenze 12/05/2015, n. 9618, e 19.3.2019, n. 7657).3. Prosegue evidenziando che tale interpretazione non è ostacolata dallacircostanza che la sospensione cautelare dal servizio sia maturata tra il2002 e il 2007, prima dell'introduzione dell'art. 55-bis del d.lgs cit., adopera del d. lgs. n. 150 del 2009.4. Poiché il procedimento disciplinare si prescrive in diverse fasi -segnalazione, contestazione degli addebiti, convocazione, istruttoria,conclusione - ognuna è regolamentata in via autonoma e deve trovare ilproprio regime giuridico nella normativa in vigore al tempo in cui è statoNumero registro generale 6983/2023Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13998/2026Data pubblicazione 13/05/2026ricorrente, è avvenuta il 30.9.2010, quindi nella vigenza dell’art. 55-bis,comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001.5. Invoca, in ogni caso, Cass., Sez. L, Sentenza 24/08/2016, n. 17307(Rv. 641012 - 01), che in motivazione chiarisce: “La questione dellapermanenza del potere disciplinare della P.A. nei confronti dei dipendenticessati dal servizio e delle condizioni che devono ricorrere affinché dettopotere possa essere egualmente esercitato non è sorta con lacontrattualizzazione dell'impiego pubblico, poiché già il legislatore del T.U.sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, - d.p.r. n. 3 del 1957 - avevaprevisto, agli artt. 118 e 124, fattispecie nelle quali il procedimentodisciplinare doveva essere comunque concluso, o avviato nel caso didimissioni presentate da dipendente sospeso in via cautelare, sulpresupposto che la cessazione del rapporto non facesse venire menol'interesse dell'ente datore all'accertamento della responsabilitàdisciplinare”.6. L'intervenuto licenziamento ha dunque eliso la possibilità di chiedere eottenere la restitutio in integrum per il periodo di sospensione cautelare,saldandosi quest'ultima con detta sanzione e dunque legittimando laperdita ex tunc del diritto alle retribuzioni.7. Spiega ancora che la ratio dell'effetto retroattivo del licenziamentodisciplinare consiste nella particolare natura della sospensione cautelare, icui effetti provvisori sono destinati ad essere rimossi dal provvedimentodisciplinare definitivo: l’effetto può essere di rimozione pura e semplice, incaso di inerzia nell’esercizio della potestà disciplinare protratta oltre itermini, di annullamento degli atti procedurali senza possibilità dirinnovazione o di provvedimento disciplinare meno grave dellasospensione; oppure di rimozione con susseguente sostituzione, ancheparziale, ove intervenga un provvedimento disciplinare espulsivo osospensivo.Numero registro generale 6983/2023Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13998/2026Data pubblicazione 13/05/20268. L’INPS indicava, a supporto Cass., Sez. L, Sentenza 09/03/2021, n.6500 (Rv. 660634 – 01), secondo cui “… a seguito del licenziamento, lasospensione cautelare dal servizio si salda con esso, tramutandosi indefinitiva interruzione del rapporto e legittimando la perdita “ex tunc” deldiritto alle retribuzioni, a far data dal momento della sospensionemedesima. La ragione principale dell’effetto retroattivo consiste nellaparticolare natura della sospensione cautelare, i cui effetti provvisori einterinali sono destinati a venir rimossi dal provvedimento definitivo.”9. Ha, pertanto, chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e ogniprovvedimento conseguenziale.10. Nel controricorso [OSCURATO:PERSONA] sostiene l’infondatezza del ricorsodell’INPS in quanto l'interpretazione letterale dell’art. 18, commi 7 e 8, delCCNL rende totalmente irrilevanti gli esiti del procedimento disciplinareeventualmente riattivato rispetto al diritto del lavoratore a percepire ilchiesto conguaglio, la cui spettanza è legata unicamente al fatto storicodella sospensione cautelare e ella successiva pronuncia di proscioglimentodefinitivo in sede penale. A nulla rilevano, cioè, l’irrogazione dellicenziamento disciplinare e la sua retroattività, che comunque nontravolge il diritto del ricorrente a percepire il chiesto conguaglio.11. Anche se non venisse riconosciuta natura retributiva al conguaglio, ilrisultato non muterebbe, poiché il CCNL fa discendere il diritto all'assegnoall'esito solutorio del procedimento penale, poiché solo la condannagiustifica la sospensione facoltativa.12. Nel contestuale ricorso incidentale, deduce violazione di legge pervizio di infra-petizione ex art. 112 c.p.c., ex art 360 n. 4 c.p.c., per averela Corte d’Appello, nell'accogliere l'appello, omesso di pronunciarsi sulladomanda di integrazione dei contributi previdenziali sulla base delconguaglio riconosciuto.13. Così ripercorsi gli argomenti delle parti, deve concludersi che il ricorsoprincipale è fondato, mentre la tesi, sostenuta dal dipendente pubblico eavallata dalla Corte territoriale, secondo cui la contrattazione collettiva quiNumero registro generale 6983/2023Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13998/2026Data pubblicazione 13/05/2026in rilievo assicura al dipendente pubblico il diritto alla restitutio inintegrum per il mero fatto che il procedimento penale si è concluso conesito di proscioglimento, a prescindere dalla successiva rituale attivazionedel procedimento disciplinare, culminato nel licenziamento, è infondata.14. È opportuno premettere che, nell’ambito del pubblico impiegoprivatizzato, la materia è stata in successione disciplinata dagli artt. 91 esegg., 118 e 124 d.P.R. n. 3 del 1957 (Testo unico delle disposizioniconcernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), poi altresì daicontratti collettivi del comparto e, infine, dagli artt. 55, 55-bis, 55-ter D.lgs. 165 del 2001.15. Già il d..P.R. n. 3 del 1957, art. 97, intitolato “Revoca dellasospensione”, stabiliva il diritto agli assegni non percepiti in fase disospensione cautelare solo in caso di assoluzione o proscioglimento perchéil fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, escludendolo in altricasi (“Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenzadel procedimento penale e questo si concluda con sentenza diproscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto nonsussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso, la sospensione èrevocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse leindennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni dilavoro straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentareeventualmente corrisposto. Se il procedimento penale si conclude consentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato permotivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensionepuò essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo commavenga iniziato a carico dell'impiegato procedimento disciplinare”).16. La norma del contratto collettivo invocata dal lavoratore (Art. 18Sospensione cautelare in caso di procedimento penale), nelle parti che quirilevano, recita nei seguenti termini:“1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertàpersonale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzioneNumero registro generale 6983/2023Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13998/2026Data pubblicazione 13/05/2026per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivodella libertà. […]7. Al dipendente sospeso, ai sensi dei commi da 1 a 5, sono corrispostiun'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 29, comma 2,lett. a) del CCNL del 14 febbraio 2001 (retribuzione base mensile), cosìcome modificata dall’art. 27 del presente CCNL, nonchè gli assegni delnucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o in caso diproscioglimento, ai sensi dell’art. 17, commi 6 e 7, quanto corrisposto nelperiodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliatocon quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse leindennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di caratterestraordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, aisensi del medesimo art. 17, comma 6, secondo periodo, il conguagliodovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare aseguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzionediversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verràconguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennitào compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di caratterestraordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quellieventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.17. A sua volta l’art. 17, commi 6 e 7, del medesimo CCNL, richiamato inrelazione alle formule definitorie del procedimento penale, recita:“comma 6: In caso di assoluzione, si applica quanto previsto dall’art. 653,comma 1, c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente,oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione,siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprendeper dette infrazioni.Comma 7: In caso di proscioglimento, si procede analogamente al commaNumero registro generale 6983/2023Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13998/2026Data pubblicazione 13/05/202618. Ebbene, l’articolato della contrattazione collettiva in esame, al di là diuna apparente omologazione tra formule assolutorie e di proscioglimento(di qualsiasi natura) in sede penale, come affermato da questa Corte inripetuti casi coperti da una regolamentazione antecedente alla riforma dicui al d.lgs. 150 del 2009 e successive integrazioni, non consente di per sédi trarre alcuna conseguenza automatica, né in termini di integrale perditadegli assegni né, al contrario, di integrale spettanza, rilevando piuttostogli esiti del procedimento disciplinare, ove - all’esito del procedimentopenale - ritualmente attivato.19. La Suprema Corte, infatti, fin dai primi casi, affini a quello in esame,affrontati (cfr., tra l’altro, Sez. L., sentenze [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 4061, 25.6.2013n. 15941, 22.5.2014 n. 11391) ha osservato come tale questione debbaessere risolta partendo dalle norme del codice civile in materia di effettipatrimoniali sfavorevoli, conseguenti alla mancata esecuzione dellaprestazione lavorativa e che si distribuiscono nel modo seguente:a) qualora la mancanza della prestazione sia imputabile al lavoratore,questi perde il diritto alla retribuzione (art. 1460 c.c.) e deve risarcirel'eventuale danno sopportato dal datore di lavoro (art. 1218 c.c.);b) qualora la mancanza della prestazione sia imputabile al datore dilavoro, creditore in mora, questi dovrà risarcire il danno sopportato dallavoratore (art. 1207 c.c.), eventualmente nella misura delle retribuzionidallo stesso perdute;c) fatti impeditivi della prestazione, non imputabili a nessuna delle dueparti del rapporto di lavoro (forza maggiore, factum principis), vengonotalvolta considerati ed espressamente disciplinati dal legislatore chediscrezionalmente, distribuisce il rischio (artt. 2110 e 2111 c.c.).20. Sul medesimo fondamento, Cass. Sez. L sentenza del 25.6.2015, n.13160), in un caso nel quale un dipendente pubblico (rectius i relativieredi, essendo quegli deceduto in corso di procedimento penale), aseguito di estinzione del reato per morte del reato in sede penale,invocava la norma del contratto collettivo del Comparto ministeriale del 16Numero registro generale 6983/2023Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13998/2026Data pubblicazione 13/05/2026maggio 1995 che accordava il conguaglio in caso di “proscioglimento conformula piena”, reclamando il conguaglio dell'indennità ricevuta inpendenza della sospensione cautelare – ha chiarito (sia pure giungendo,nel caso di specie, a conclusioni diverse, poiché il licenziamento era statoillegittimamente intimato nonostante il decesso del lavoratore) che lanorma della CCNL che stabiliva il diritto al conguaglio non consente di persé alcuna conseguenza automatica, né in termini di integrale perdita dellaretribuzione mancata né, al contrario, in termini di integrale spettanza; eche l'irripetibilità della retribuzione perduta durante la sospensionecautelare si giustifica nell'ipotesi in cui il procedimento disciplinare siconcluda con il licenziamento del lavoratore; in tal senso l'eventualità cheil giudizio disciplinare reso dall'Amministrazione porti l'impiegato allaperdita definitiva degli assegni, per il periodo eccedente la durata dellapunizione, comporta che la misura cautelare si trasformi in parte qua insanzione disciplinare pecuniaria. Tale regola si esprime nella provvisorietàe rivedibilità della misura cautelare, in quanto "solo a termine e secondol'esito dei detti procedimenti, si potrà stabilire se la sospensionepreventiva applicata resti giustificata e debba sfociare nella destituzione onella retrocessione, ovvero debba venire caducata a tutti gli effetti" (CorteCost., sent. n. 168 del 1973).21. Tale principio di diritto è stato ripetutamente ribadito in sede dilegittimità.In tal senso, Cass., Sez. L, ordinanza del 28/7/2017, n. 18849(Rv. 645254 - 01) ha così affermato che “In tema di pubblico impiegocontrattualizzato, qualora sia stata disposta la sospensione cautelare dalservizio a seguito di procedimento penale, successivamente definito conproscioglimento per estinzione del reato, l'interesse all'esercizio dell'azionedisciplinare da parte della pubblica amministrazione permane anchenell'ipotesi di sopravvenuto collocamento in quiescenza del dipendente,sicché il datore di lavoro ha l'onere di attivare o riprendere l'iniziativadisciplinare, al fine di valutare autonomamente l'incidenza dei fatti giàNumero registro generale 6983/2023Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13998/2026Data pubblicazione 13/05/2026sottoposti al giudizio penale e definire il destino della sospensionecautelare, legittimando, in difetto, la pretesa del lavoratore a recuperarele differenze stipendiali fra l'assegno alimentare percepito e la retribuzionepiena che sarebbe spettata in assenza della misura cautelare”.22. Analogo orientamento è stato espresso da Cass., Sez. L, sentenza05/08/2019, n. 20914 (Rv. 654796 - 01) e ancora, da Sez. L, Sentenza05/05/2021, n. 11762 (Rv. 661159 - 01), per cui: “Qualora ilprocedimento disciplinare si concluda, in senso sfavorevole al dipendente,con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, la precedentesospensione dal servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonomarispetto al provvedimento risolutivo del rapporto, siccome meramenteinterinale rispetto a quest'ultimo - si salda con il licenziamento,tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e legittimando laperdita "ex tunc" del diritto alle retribuzioni, a far data dal momento dellasospensione medesima”.23. Infine, in epoca assai recente Cass., Sez. L. Ordinanza 18/3/2026, n.6420 (cfr., in particolare, i paragrafi 19-20) in motivazione ha parimentiribadito, con ampiezza di argomenti, che “il diritto alla restitutio inintegrum ha natura retributiva e non risarcitoria. Il potere del datore dilavoro di estromettere temporaneamente dall'azienda o dall'ufficio ildipendente sottoposto a procedimento penale è espressione del generalepotere organizzativo e direttivo e trova fondamento costituzionale, quantoall'impiego privato, nell'art. 41 Cost. e, in relazione all'impiego pubblico,nell'art. 97 Cost., perché finalizzato a garantire, in pendenza delprocedimento penale, la corretta gestione dell'impresa o l'efficienza el'imparzialità della [OSCURATO:PERSONA].La misura cautelare, per il suo carattere unilaterale, non fa venir menol'obbligazione retributiva che, nei casi in cui la stessa sia oggetto didisciplina da parte della legge o della contrattazione collettiva, è solo intutto o in parte sospesa ed è sottoposta alla condizione dell'accertamentodella responsabilità disciplinare del dipendente.Numero registro generale 6983/2023Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13998/2026Data pubblicazione 13/05/2026Qualora il procedimento si concluda sfavorevolmente per il dipendente conla sanzione del licenziamento, il diritto alla retribuzione vienedefinitivamente meno, in quanto gli effetti della sanzione retroagiscono almomento dell'adozione della misura cautelare; viceversa, qualora lasanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura tale da nongiustificare la sospensione sofferta, il rapporto riprende il suo corso dalmomento in cui è stato sospeso, con obbligo per il datore di lavoro dicorrispondere le retribuzioni arretrate, dalle quali dovranno esseredetratte solo quelle relative al periodo di privazione della libertà personale,perché in tal caso, anche in assenza dell'atto datoriale, il dipendente nonsarebbe stato in grado di rendere la prestazione”.24. In definitiva, la lettura del contratto collettivo alla luce dellanormativa primaria e dei principi costituzionali, già correttamenterichiamati dal giudice di prime cure, e l’interpretazione consolidata datanein numerose pronunce della S.C., inducono a concludere, da un lato, che ilprocedimento disciplinare si può riattivare anche quando il dipendente èstato posto in quiescenza o comunque ha cessato di lavorare, stante ilperdurante interesse dell'Amministrazione ad esercitare tale potere, e,dall’altro, che solo l'esito del procedimento disciplinare può determinareretrospettivamente se – ai fini della retribuzione – gli effetti dellasospensione cautelare devono consolidarsi ab inizio, con la perditadefinitiva della quota di retribuzione trattenuta (e ciò ove sia disposto illicenziamento disciplinare), ovvero, in caso diverso, se tali effetti devonocaducarsi con conseguente diritto a riottenere, in forma di conguaglio,l’importo non percepito durante la sospensione cautelare.25. La Corte territoriale, nel riconoscere il diritto al conguaglio dallaisolata lettura della norma del contratto collettivo di riferimento invocatadal lavoratore, al di fuori del più ampio e organico contesto dellanormativa e dei principi generali sugli effetti del licenziamento disciplinareritualmente irrogato, siccome interpretati da consolidata giurisprudenza,Numero registro generale 6983/2023Numero sezionale 1759/2026Numero di raccolta generale 13998/2026Data pubblicazione 13/05/2026non ha correttamente ricostruito la disciplina della fattispecie, giungendo,pertanto, a una soluzione errata.26. Alla luce di tali principi, il ricorso principale deve essere accolto e, perl’effetto, la decisione deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello diRoma in diversa composizione, anche per la determinazione delle spesedel presente giudizio di legittimità.Di contro, resta assorbito, in ragione dell’accoglimento del ricorsoprincipale, il ricorso incidentale (violazione di legge ex art. 360, n.4, cpc,violazione art. 112 cpc, vizio di infrapetizione) con cui il lavoratore siduole che il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi su una delledomande formulate in primo grado e reiterate in appello e, segnatamente,sulla domanda tesa ad ottenere la condanna dell’INPS ad integrare iversamenti contributivi e previdenziali, in considerazione del diritto alconguaglio riconosciuto dalla medesima Corte. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorsoincidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello diRoma in diversa composizione, che provvederà anche in relazione allespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.La PresidenteIrene Tricomi