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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:849
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0804_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 1 o dicembre 2021 – HC/Commissione (causa T‑804/19) «Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/363/18 – Decisione di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Proporzionalità – Diritto di essere ascoltato – Principio di buona amministrazione – Regime linguistico del concorso – Discriminazione fondata sulla lingua – Responsabilità»

1. Funzionari – Concorsi – Requisiti per l’ammissione – Parità di trattamento dei candidati – Limiti – Candidato che rivendica a suo favore l’irregolare applicazione del bando di concorso effettuata nei confronti di altri candidati – Inammissibilità (v. punti 118-120)

2. Funzionari – Concorsi – Concorso per titoli ed esami – Valutazione del merito dei candidati – Riesame delle candidature – [OSCURATO:PERSONA] – Violazione del principio di buona amministrazione per il fatto che il riesame è stato effettuato dalla commissione giudicatrice stessa – Insussistenza [Statuto dei funzionari, allegato III, art. 7, § 2, b)] (v. punti 146-148)

3. Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Candidato escluso da un concorso che chiede l’annullamento dell’elenco dei candidati invitati alla fase successiva – Irricevibilità (Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 175-178) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento, in primo luogo, del bando del concorso EPSO/AD/363/18 dell’11 ottobre 2018, organizzato al fine di costituite due elenchi di riserva dai quali la Commissione avrebbe attinto per l’assunzione di amministratori (AD 7) nei settori delle dogane e della fiscalità, in secondo luogo, della decisione della commissione giudicatrice di tale concorso di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco delle persone invitate al centro di valutazione, in terzo luogo, della decisione di questa stessa commissione giudicatrice recante rigetto della sua domanda di riesame, in quarto luogo, della decisione della Commissione del 20 agosto 2019 di rigetto del suo reclamo proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quinto luogo, dell’elenco dei candidati invitati alla fase successiva del concorso, e diretta ad ottenere, dall’altro, il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa di ciò.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) HC è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0804_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 1 o dicembre 2021 – HC/Commissione (causa T‑804/19) «Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale EPSO/AD/363/18 – Decisione di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Proporzionalità – Diritto di essere ascoltato – Principio di buona amministrazione – Regime linguistico del concorso – Discriminazione fondata sulla lingua – Responsabilità» 1. Funzionari – Concorsi – Requisiti per l’ammissione – Parità di trattamento dei candidati – Limiti – Candidato che rivendica a suo favore l’irregolare applicazione del bando di concorso effettuata nei confronti di altri candidati – Inammissibilità (v. punti 118-120) 2. Funzionari – Concorsi – Concorso per titoli ed esami – Valutazione del merito dei candidati – Riesame delle candidature – [OSCURATO:PERSONA] – Violazione del principio di buona amministrazione per il fatto che il riesame è stato effettuato dalla commissione giudicatrice stessa – Insussistenza [Statuto dei funzionari, allegato III, art. 7, § 2, b)] (v. punti 146-148) 3. Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Candidato escluso da un concorso che chiede l’annullamento dell’elenco dei candidati invitati alla fase successiva – Irricevibilità (Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 175-178) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento, in primo luogo, del bando del concorso EPSO/AD/363/18 dell’11 ottobre 2018, organizzato al fine di costituite due elenchi di riserva dai quali la Commissione avrebbe attinto per l’assunzione di amministratori (AD 7) nei settori delle dogane e della fiscalità, in secondo luogo, della decisione della commissione giudicatrice di tale concorso di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco delle persone invitate al centro di valutazione, in terzo luogo, della decisione di questa stessa commissione giudicatrice recante rigetto della sua domanda di riesame, in quarto luogo, della decisione della Commissione del 20 agosto 2019 di rigetto del suo reclamo proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quinto luogo, dell’elenco dei candidati invitati alla fase successiva del concorso, e diretta ad ottenere, dall’altro, il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa di ciò. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) HC è condannato alle spese.
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