CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi estranei ai rilievi utilmente prospettabili in sede di legittimità e in particolare perchè -con il primo motivo di censura si contesta la mancata configurabilità del fatto nei termini di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ribadendo le doglianze esposte con il gravame di merito già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (facendo leva su una valutazione sinergica di tutti gli elementi considerati dalla norma in questione e dando nel caso pregnante rilevanza al dato quantitativo della sostanza detenuta dal ricorrente), del tutto inadeguatamente contrastati in questa sede con una compilativa indicazione degli arresti di legittimità espressi nella materia (ai quali la sentenza risulta essersi adeguata) e facendo leva su aspetti eccentrici al fine (il contegno collaborativo mostrato dall'imputato); con il secondo motivo si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]