CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 23403/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21727-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorr enti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tariffaria [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21727/2021 Cron. Rep. Ud. 03/05/2023 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona dei rispettivi rappresentanti legali, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio TRIFIRO' PARTNERS, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 33/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/02/2021 R.G.N. 248/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 29.7.2016, gli attuali ricorrenti per cassazione in epigrafe indicati, insieme ad altri attori, chieseroal Tribunale di Spoleto di dichiarare illegittima la soppressione disposta dall’[OSCURATO:SOCIETA]., anche per conto delle altre società convenute [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed [OSCURATO:SOCIETA]., della riduzione sulle bollette di fornitura dell’energia elettrica e, conseguentemente, di condannare le quattro società convenute a ripristinare in loro favore la riduzione tariffaria e a restituire le somme da loro indebitamente corrisposte, a decorrere dalla prima fattura riscossa senza lo sconto dovuto, e fino all’effettivo ripristino di esso. Al relativo giudizio fu poi riunito il procedimento introdotto successivamente da altro lavoratore. 2. Costituitesi leconvenute che contestava no tali domande, il Tribunale adito, con sentenza del 2.5.2019, rigettava le domande degli attori, condannandoli al pagamento delle spese processuali.3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Perugia rigettava l’appello che i soccombenti avevano proposto contro la decisione di primo grado, condannandoli al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate, e dichiarando sussistenti per gli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato. 4. Per quanto qui ora soprattutto interessa, la Corte territoriale, nel disattendere l’appello degli impugnanti, giungeva, come il primo giudice, alla conclusione che l’agevolazione tariffaria di cui godevano gli stessi non era oggetto di un diritto quesito, escludendo, preliminarmente, la natura retributiva di detta agevolazione. 5. Avverso tale decisione soltanto il Buchicchio, il Morici e il Nardi (del maggior numero degli appellanti) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 6. Hanno resistito le quattro società intimate con unico controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denuncianoex art. 360 n. 3 c.p.c. “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro – Violazione dell’art. 33 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1989, dell’art. 54 Accordo 19/4/02 e degli artt. 1372 e 1373 c.c. –per aver ritenuto legittimo il recesso unilaterale di [OSCURATO:PERSONA] dall’obbligo a tempo determinato/non perpetuo di fornire la riduzione tariffaria; per avere, cioè, ritenuto legittimo il recesso unilaterale c.d. determinativo da un’obbligazione già determinata/con limiti di durata/non perpetua”. 2. Con il secondo motivo denunciano ex art. 360 n. 3 c.p.c. “Violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro –Violazione dell’art. 33 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1989, dell’art. 46 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1989 e dell’art. 54 Accordo 19/4/02 –per aver negato la natura di diritti quesiti sulla base dell’argomento che non si tratterebbe di poste retributive; anche in contrasto con giurisprudenza della Corte di Cassazione” 3. Con un terzo motivo, riferito alla posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ex art. 360 n. 3 c.p.c. viene denunciata“Violazione o falsa applicazione di norme di legge e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro – Violazione degli artt. 33 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1989 e 54 Accordo 19/4/02 – Violazione degli artt. 1362 e 136 3 c.c. nell’interpretazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.” per non aver interpretato le norme contrattuali alla luce della condotta delle parti ex art. 1362 c.c. 4.Con un quarto motivo, riferito alle posizioni diverse da quella del Nardi, ex art. 360 n. 3 c.p.c. si denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di legge e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro – Violazione degli artt. 33 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1989 e 54 Accordo 19/04/02 –Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. –per non aver interpretato le norme contrattuali alla luce della condotta delle parti ex art. 1362 c.c.”. 5. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente essendo all’evidenza collegati, sono infondati. 6. Occorre anzitutto porre in luce che questa Corte si è già espressa sulle questioni involte dal ricorso in esame con le decisioni nn. 3878/2022, 3881/2022, 3882/2022, 3883/2022, 1596/2023 e 1597/2023, relative a fattispecie analoghe a quella che qui ci occupa, e alle cui motivazioni si può rimandare ex art. 118 disp. att. c.p.c. 6.1. La Corte d’appello, dopo un excursus“storico” sull’origine dell’istituto oggetto dellacontroversia e sulle sue vicende sino al suo definitivo superamento, ha confermato anzituttoche all’agevolazione tariffaria non possa essere attribuita natura retributiva. Tanto ha desunto dal fatto che il beneficio era riconosciuto ai dipendenti, a prescindere dalla qualifica d’inquadramento e dal servizio prestato, e, addirittura, in periodi di sospensione del rapporto di lavoro (come per l’espletamento del servizio militare di leva), o dopo la sua cessazione (per il collocamento in quiescenza), ed era, inoltre, accordato anche al coniuge superstite del dipendente; e che, in sostanza, era un beneficio a favore non solo del lavoratore, ma anche dei familiari con lui conviventi; non era, altresì, cumulabile per due utenze, nel caso di convivenza di due dipendenti, cosicché, di fatto, era riconosciuto a favore di un solo dipendente per ogni nucleo familiare; il valore del beneficio, poi, non era computabile ai fini degli istituti retributivi indiretti (tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto). 6.2. Tale motivata affermazione della natura non retributiva dell’agevolazione tariffaria, da parte della Corte territoriale, appare condivisibile alla luce della regolamentazione collettiva dell’istituto che esclude ogni collegamento tra l’agevolazione in questione e la prestazione del singolo lavoratore. 6.3. In proposito, i ricorrenti assumono che dalla 6^ Dichiarazione a Verbale in calce all’art. 33 del CCNL del 1989 si traeva l’ancoraggio della riduzione tariffaria al requisito o dei 10 o dei 25 anni di servizio o al decesso per infortunio o malattia sul lavoro, e che in base all’art. 46 dello stesso CCNL la riduzione tariffaria di cui al precedente art. 33 costituisce parte del “trattamento complessivo del lavoratore”. Sennonché, da tali deduzioni de gli stessi ricorrenti non si desume che l’agevolazione tariffaria fosse collegata alla prestazione lavorativa in senso stretto di ogni beneficiario (l’art. 33 del CCNL del 1989 regolava piuttosto determinati requisiti soggettivi per goderne); inoltre, l’eventuale rientrare l’agevolazione solo nel “trattamento complessivo del lavoratore” nonrivela la natura retributiva o corrispettiva del beneficio. 6.4. Nell’ambito del secondo motivo, i ricorrenti sostengono che la Corte d’appello aveva omesso l’esame di una nota [OSCURATO:PERSONA] prot. 44604 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale era affermato che l’agevolazione tariffaria sui consumi di energia elettrica “è una forma di retribuzione in natura”, il che, a sua volta, rappresentava una presa di posizione espressa che doveva essere tenuta in massima considerazione dal Giudice di appello ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c. Ma anche tale osservazione è da disattendere, perché gli stessi ricorrenti deducono la rilevanza della mera opinione espressa in tale nota circa l’essere l’agevolazione una forma di retribuzione in natura solo ai fini del criterio ermeneutico sussidiario di cui all’art. 1362, comma secondo, c.c.(rappresentato dal comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del contratto); laddove la Corte territoriale, dopo aver considerato le varie vicende che avevano interessato il beneficio anche dopo l’anno 2003, cui risale quella nota, ne hanno motivatamente escluso la natura retributiva, come si è visto, anzitutto in base alla sua concreta regolamentazione (cfr. in extenso pagg. 8-9 della sua sentenza), che i ricorrenti non pongono in discussione. 6.5. Né potrebbe valere a sorreggere l’affermazione della natura retributiva dell’agevolazione in questione la sua qualificazione come “reddito da lavoro” ai fini IRPEF in talune decisioni di questa Corte, tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; tanto esclude che dalla qualificazione ai fini fiscali dell’agevolazione tariffaria possano trarsi indicazioni destinate ad incidere sulla configurabilità dell’istituto in oggetto nell’ambito del rapporto di lavoro. Del resto, ulteriori decisioni di legittimità (Cass. n. 27713/2017e n. 24279/2020, ma v. anche id. n. 30343/2018; n. 11676/2019, tutte della Sezione tributaria di questa Corte), come risulta dalle relative motivazioni, al pari di quelle considerate dalla Corte territoriale (Cass. n. 25024/2015 e n. 586/2017) , e come esattamente ritenuto da quest’ultima, non hanno espresso valutazioni volte a sostenere che il beneficio in quanto tale dovesse essere qualificato di natura retributiva o corrispettiva in generale e, segnatamente, sul piano del rapporto di lavoro, oltre che assoggettato ad imposizione fiscale in base alle apposite norme ivi richiamate. Queste ultime norme, infatti, e segnatamente l’art. 51, comma 1, TUIR, cui fanno precipuo riferimento dette pronunzie, considerano reddito da lavoro dipendente, e non retribuzione, “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. E analogamente sul fronte contributivo-previdenziale questa Corte ha posto in luce che la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi è più ampia della nozione civilistica, di generale applicazione, della retribuzione (art. 2099 c.c.), in quanto non ricomprende solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto diricevere, dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 2.8.2010, n. 17990). Del resto, neppure è stato allegato che lo sconto tariffario avesse riflessi sul quantum della pensione degli interessati. 7. Quanto, poi, alla tesi dei ricorrenti secondo la quale essi rispetto allo sconto tariffario vantavano altrettanti diritti ormai quesiti, si deve anzitutto evidenziare che la Corte d’appello in proposito ha espresso una ratio decidendidichiaratamente autonoma rispetto a quella circa la natura del beneficio. Ha, infatti, respinto “l’altra censura degli appellanti, secondo cui l’agevolazione costituiva, in ogni caso, un “diritto quesito”, definitivamente entrato nel patrimonio dei beneficiari” (cfr. in extensopagg. 10-14 della sua sentenza).I ricorrenti nella specie hanno impugnato la sentenza della Corte di merito pure sotto tale profilo, ma in base all’assuntoinesatto che la stessa “ha ritenuto che il diritto alla riduzione tariffaria non fosse un diritto quesito sulla base dell’argomento che la riduzione non avrebbe avuto natura retributiva”(così nel secondo motivo di ricorso). 7.1. Comunque, il dat o che la Corte territoriale abbia escluso la ricorrenza nella specie di diritti quesiti “in ogni caso”, vale a dire, anche a prescindere dalla natura retributiva del beneficio, serba rilievoper mettere in luce altro aspetto. La nozione di diritti quesiti, benché di frequente applicazione a livello giurisprudenziale soprattutto nel campo lavoristico e previdenziale, è generale. La locuzione “diritti quesiti”, del resto, è da tempo utilizzata dallo stesso legislatore nei campi più disparati (cfr., ad es., in ambito processuale, l’art. 164, comma quinto, c.p.c., ma, sempre a mero titolo esemplificativo, l’art. 50, comma 1, lett. b), l. n. 52/1996; l’art. 62 d.lgs. n. 139/2005), di solito per salvaguardare o far salvi determinati diritti, appunto quesiti. Il relativo concetto, sul piano tecnico-giuridico, è pacificamente quello di diritti che siano già entrati nel patrimonio di un determinato soggetto (non sempre un lavoratore o un pensionato). Ebbene, nel caso di specie, il diritto alla agevolazione tariffaria non può essere considerato un diritto quesito, in quanto non si discute di revoca delle agevolazioni per servizi già fruiti nella vigenza della pattuizione collettiva, bensì di cessazione ex nunc dell’applicazione dello sconto per le future erogazioni di energia elettrica, incerte nell’an e nel quantum. Questo rilievo, quindi, rispetto al beneficio di cui si discute è senz’altro giuridicamente corretto anzitutto in relazione alla nozione generale di diritto quesito sopra ricordata. 7.2. La Corte d’appello in proposito ha richiamato in particolare Cass. civ., sez. lav., 19.2.2014, n. 3982. Ma la conclusione così tratta è conforme ad un consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, (anche) nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva, solo con riferimento a situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 17.8.2018, n. 20765), ad esempioquale corrispettivo di una prestazione già resa (cfr. Cass. civ., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043;id., sez. lav., 19.2.2014, n. 3982; id., sez. lav., 2.4.2001, n. 4839, queste ultime due citate dai giudici d’appello) o di una fase del rapporto già esaurita (id. n. 18548/2009), oppure ancora in relazione ad evento già maturato (cfr. Cass. civ., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825). 7.3. I ricorrenti assumono che essi , in quanto “ex dipendenti pensionati”, avevano ormai maturato il diritto alla riduzione tariffaria in virtù di “una fase del rapporto già esaurita” ; ma è evidente che, una volta soppresso in termini generali il beneficio in questione, secondo quanto già rilevato vengono in considerazione , non servizi già fruiti nella vigenza della pattuizione collettiva, ma le erogazioni di energia elettrica successive alla soppressione , in relazione alle quali i relativi sconti su tali forniture non eranoancora entrati nel patrimonio di ognuno degli istanti p er una “fase del rapporto già esaurita”. 7.4. E ariguardo si deve ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermareche costituisco no diritti quesiti dei lavoratori solo quei diritti che siano già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa, e non con riferimento alla tutela di semplici pretese alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli ovvero di aspettative sorte sulla base di tali regolamentazioni previgenti (così Cass. civ., sez. lav., 18.6.2018, n. 16043; e in termini esatti o analoghi id., sez. lav., 28.11.2016, n. 24109; id., n. 18548/2009, già cit.; id., sez. lav., 18.9.2007, n. 19351; id., sez. lav., 8.5.2000, n. 5825). 8. Le argomentazioni svolte dai ricorrenti nel primo motivo si basano sulla tesiche in base all’art. 33 del CCNL del 1989, la cui efficacia fu mantenuta con l’art. 54 dell’Accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto “l’obbligo di fornire una prestazione per un tempo determinato: fino alla morte del lavoratore o della vedova”, ossia un “evento certo”, e che “Quando nell’obbligazione di durata vi è la previsione di un termine finale: il recesso unilaterale è vietato”. 8.1. A riguardo, però, è sufficiente considerare che non vengono in considerazioni altrettanti recessi esercitati da [OSCURATO:PERSONA] dai rapporti in essere con i singoli beneficiari. La Corte d’appello, infatti, ha accertato “che l’abolizione delle agevolazioni tariffarie non è riconducibile a una pattuizione delle parti sociali, bensì ad un atto unilaterale delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], comunicato alla organizzazioni sindacali, di recesso dal vincolo stabilito, senza previsione di un termine finale, dall’accordo cosiddetto “di armonizzazione”, sottoscritto il 19 aprile 2002, con cui le parti avevano convenuto che l’azienda mantenesse lo sconto tariffario in favore dei lavoratori risultati in servizio alla data del 30 giugno 1996”.Si è in presenza, perciò, di un recesso da accordo collettivo senza termine finale (espresso o implicito). E atale specifico proposito questa Corte ha affermato che : “Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel ris petto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto –la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione (così Cass. n. 18548/2009, già cit., e, negli esatti termini,id., sez. lav., 18.9.2007, n. 19351). 9. Nell’ambito del secondo motivo i ricorrenti hanno richiamato Cass. civ., sez. lav., 28.10.2013, n. 24268, la quale aveva confermato i medesimi principi di diritto espressi da Cass. n. 18548/2009 e n. 19351/2007, ma li aveva ritenuti violati nella fattispecie concreta di soppressione della fornitura di gas a tariffa ridotta per i dipendenti, anche in pensione, di una società di gestione del relativo servizio, i quali avevano optato per tale beneficio in natura in luogo di un assegno ad personam pensionabile, senza che fosse stato loro assicurato, dopo il collocamento a riposo, il corrispondente controvalore economico. [OSCURATO:PERSONA]. n. 24533/2013 riguardava pressoché identica fattispecie. Si tratta, però, di precedenti di questa Corte che hanno scrutinato fattispecie non sovrapponibili a quella in esame. In quei casi, infatti, il beneficio simile allo sconto tariffario sui consumi di energia elettrica, e cioè consistente nell’usufruire del gas a tariffa ridotta, in base ad apposito accordo aziendale era stato optato dagli interessati in sostituzione di un assegno retributivo mensile previsto per tutti i dipendenti e i pensionati. E’ stato, allora, evidenziato nella motivazione di quelle decisioni che l’opzione suddetta, tra l’altro, “comportò da un lato la corresponsione di una retribuzione inferiore rispetto a quella percepita dai lavoratori che avevano viceversa optato per l’erogazione dell’assegno; dall’altro la determinazione, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, di una pensione in misura inferiore rispetto a quella degli altri colleghi, perché calcolata su una retribuzione non comprensiva di tale assegno”. E’ stato, perciò, considerato che quei “dipendenti che avevano operato la scelta, acquisendo il diritto, non più modificabile per espressa pattuizione, al mantenimento del beneficio in natura, sono stati privati di un diritto già entrato a far parte del loro patrimonio e, come tale intangibile, in quanto connesso, al momento dell’opzione, alla loro prestazione lavorativa”, e che “correttamente, la sentenza impugnata abbia ritenuto trattarsi di un diritto avente natura retributiva, entrato a far parte a pieno titolo del sinallagma genetico del rapporto e di conseguenza del patrimonio individuale di ogni singolo lavoratore e quindi insuscettibile di essere revocato”. 10. Inammissibili sono il terzo ed il quarto motivo di ricorso per difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4) c.p.c. in relazione a quanto effettivamente considerato nella motivazione dell’impugnata sentenza. 10.1. A proposito del verbale di conciliazione che aveva interessato [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha rilevato che lo sconto sulle fatture dell’elettricità era appena citato nelle premesse dell’accordo nell’ambito delle competenze “a vario titolo connesse con il decorso rapporto di lavoro e con la sua cessazione”, in ordine alle quali le parti si erano confrontate, senza tuttavia che la datrice di lavoro assumesse alcun impegno al mantenimento dello sconto stesso, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, per effetto della sottoscrizione dell’accordo stesso”. Ha quindi consideratopiù in generaleche: “Dunque, il caso del Nardi non si discosta da quello degli altri ricorrenti ma, piuttosto, avvalora la tesi delle società appellate perché conferma che la riduzione tariffaria non era compresa nelle condizioni dell’accordo e che ciò non era la conseguenza di una mera dimenticanza, ma il frutto di una consapevole volontà, essendo stata tale riduzione tariffaria considerata nel confronto tra le parti circa le competenze a vario titolo connesse con il decorso rapporto lavorativo”.Ma la Corte d’appello ha ulteriormente osservato: “D’altra parte, il suo riconoscimento definitivo e permanente non può essere desunto dall’accordo del 1° dicembre 2000, e da quelli di analogo tenore successivi, che disciplinavano l’esodo incentivato dei dipendenti (nel cui ambito cessò il rapporto degli odierni appellanti), e prevedevano il mantenimento, nei loro confronti, degli sconti sull’energia elettrica. A parte il fatto che l’accordo del 1° dicembre 2000 non è richiamato nei verbali di conciliazione in atti, si deve in ogni caso ritenere che la previsione in esso contenuta avesse una funzione meramente ricognitiva di un beneficio già esistente, attribuito a una vasta platea di soggetti dalla contrattazione collettiva aziendale. In altre parole, l’accordo del dicembre 2000 e quelli successivi sugli esodi incentivati non erano la fonte dell’agevolazione, costituita unicamente dalla contrattazione collettiva precedente. Infine, nessun significato può essere attribuito alla mancata formulazione di una rinuncia espressa nell’ambito della transazione stipulata con il verbale di conciliazione: non era, infatti, ipotizzabile che il lavoratore manifestasse una volontà abdicativa, rispetto a un diritto ad una riduzione tariffaria, per così dire, vitalizia, che non aveva mai acquistato”. 10.2. Ora, rispetto a tutte tali diffuse e motivate considerazioni, nel terzo motivo di ricorso, che attiene alla posizione del Nardi, ci si limita a richiamare taluni passi del verbale di conciliazione riguardante quest’ultimo,sostenendo assertivamente che: “Di tale condotta in sede di conciliazione, il Giudice di appello non ha tenuto conto, violando l’art. 1362 c.c. il quale impone di tener conto della condotta delle parti nell’interpretazione del contratto”, laddove la Corte d’appello ha ben tenuto conto di quel verbale di conciliazione, non desumendone, però, un impegno della datrice di lavoro a mantenere in favore di quel lavoratore lo sconto tariffario , anche a seguito della cessazione del rapporto. 10.3. Nel quarto motivo, poi, che afferisce ai due attuali ricorrenti ulteriori diversi dal Nardi, si assume che: “[OSCURATO:PERSONA] di appello, invece, ha violato l’art. 1362 cc in quanto non ha interpretato gli artt. 33 e 54 citt. della contrattazione collettiva alla luce della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nella conciliazione Nardi”. Non si considera, invero, che appunto dalla conciliazione che aveva riguardato il Nardi la Corte di merito ha tratto conferma “che la riduzione tariffaria non era compresa nelle condizioni dell’accordo” conciliativo anche per gli altri appellanti . Sono, inoltre, ignorate tutte le ulteriori osservazioni della stessa Corte.9. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, e da distrarre in favore dei difensori delle controricorrent i , dichiaratisi anticipatari. 10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 6.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dei difensori delle società controricorrenti, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quat