CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06444/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 157 cod. pen., non è specifico in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, stante il mancato confronto con la puntuale motivazione della Corte di appello che, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha già dato correttamente conto di tutti i periodi di sospensione del corso prescrizionale verificatisi durante il primo grado di giudizio, ostativi alla maturazione della prescrizione alla data della sentenza di secondo grado; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i