CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 16425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25586-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del 2022 lega le rappresentante pro tempore, elettivamente 1265 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 74, presso lo F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25586/2016 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la Numero sezionale 1265/2022 Numero di raccolta generale 16425/2022 rappresenta e difende; Data pubblicazione 20/05/2022 - controricorrente - avverso la sentenza n. 6767/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/11/2015 R.G.N. 965/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte di Appello di Napoli - in riforma della sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], dipendente, con mansioni di infermiere, presso la Divisione di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Maddaloni, di pagamento delle prestazioni eseguite a domicilio presso i pazienti, in esecuzione del programma regolarmente approvato dall’Azienda ospedaliera per l’anno 2004 - rigettava integralmente il ricorso. Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, attraverso la disamina degli atti datoriali, condotta alla luce dei parametri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ritiene che il compenso per le prestazioni di assistenza domiciliare spetti e vada corrisposto solo con riferimento alle prestazioni eseguite al di fuori F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 dell’orario di lavoro, negando così il diritto al Numero registro generale 25586/2016 compenso del lavoratore, per non essere stata Numero sezionale 1265/2022 Numero di raccolta generale 16425/2022 offerta prova dell’effettuazione delle prestazioni Data pubblicazione 20/05/2022 fuori dell’orario lavorativo, irrilevanti, a tal uopo, i prospetti riepilogativi allegati al fascicolo di primo grado perché non sottoscritti dal legale rappresentante dell’ente e non idonei all’inversione dell’onere della prova. Propone ricorso il lavoratore articolato in due motivi. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Caserta. Entrambe le parti depositano memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 2 del 1989, nonché delle delibere dell’Asl CE. 2. Le censure non colgono nel segno. 2.1. Quanto al primo aspetto - la violazione della l.r. Campania n. 2 del 1989 - il ricorso non si confronta con il percorso motivazionale della sentenza che a detta legge non fa alcun riferimento. Parte ricorrente sostiene nella sostanza (cfr. pag. 8 del ricorso per cassazione) che l’analisi della materia all’attenzione debba essere compiuta alla luce degli assetti disciplinati dalla [OSCURATO:PERSONA] locale alla luce delle legislazione regionale. Non si comprende quindi la doglianza mossa alla pronunzia che, esattamente come predicato in ricorso, ha valutato il diritto della parte F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25586/2016 ricorrente al compenso sulla base degli atti Numero sezionale 1265/2022 adottati dall’Azienda. Numero di raccolta generale 16425/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 Né parte ricorrente si duole della interpretazione che di detti atti datoriali ha offerto la Corte territoriale, là dove, in riforma della pronunzia di primo grado, ha sostenuto che il diritto al pagamento delle prestazioni domiciliari competa solo se esse sono state eseguite fuori dell’orario di lavoro. 2.2. Quanto al secondo aspetto posto all’attenzione della Corte con il primo motivo di ricorso – vale a dire l’erronea interpretazione offerta dal giudice di merito delle delibere della Asl CE - si sostiene che dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente risulterebbe provata l’esecuzione delle prestazioni domiciliari, essendo stati prodotti i prospetti riepilogativi dai quali si evincono, per ciascun paziente, numero e orari degli accessi e domicilio di esecuzione della prestazione. 2.3. Si tratta di una doglianza inammissibile, non essendo consentita in sede di legittimità la rivisitazione del materiale istruttorio. 2.4. Le medesime considerazioni valgono quanto alle delibere dell’Azienda indicate a pag. 9 e 10 del ricorso per cassazione (trattasi delle delibere datoriali con le quali veniva disposta l’assistenza domiciliare e l’impegno economico), anche delle quali viene richiesta un’inammissibile rivalutazione nel merito. 3. Con il secondo mezzo si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25586/2016 Si rappresenta che la Corte territoriale dopo aver Numero sezionale 1265/2022 ritenuto provata per tabulas l’autorizzazione da Numero di raccolta generale 16425/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 parte della Asl CE, allo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare al di fuori dell’orario di lavoro, nega la sussistenza della prova dell’espletamento fuori orario con riferimento alla posizione del ricorrente. Si lamenta l’erronea valutazione della Corte di Appello in ordine ai documenti (i prospetti riepilogativi indicati al punto che precede 2.2.) dei quali la corte territoriale ha negato la valenza probatoria in quanto non sottoscritti dal legale rappresentante dell’Asl. Si evidenzia, per converso, la rilevanza di detta documentazione in quanto in copia conforme, rilasciata dal dirigente medico responsabile del reparto di afferenza del ricorrente e certificativa dello svolgimento dell’assistenza domiciliare. 3.1. Quanto al primo aspetto, deve soltanto brevemente rilevarsi come la Corte territoriale non abbia omesso in alcun modo la valutazione di un fatto decisivo ai fini della decisione, atteso che ha dato atto del progetto autorizzato dell’Asl per lo svolgimento di attività di assistenza domiciliare, avendo piuttosto incentrato il rigetto, come più volte evidenziato, sulla carenza di prova dell’espletamento da parte del ricorrente dell’attività di assistenza al di fuori dell’orario di lavoro, sicché detta doglianza non si confronta la ratio decidendi della sentenza. 3.2. Quanto al secondo aspetto - la dedotta erronea valutazione da parte del giudice territoriale dei prospetti dai quali si desumerebbe la prova dello F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 svolgimento dell’attività di assistenza Numero registro generale 25586/2016 domiciliare da parte del ricorrente fuori Numero sezionale 1265/2022 Numero di raccolta generale 16425/2022 dell’orario di servizio - si rinvia a quanto già Data pubblicazione 20/05/2022 detto in ordine all’inammissibilità di tale censura, che ridonda in una richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie inammissibile in sede di legittimità. 4. Conseguentemente il ricorso va rigettato. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9