CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 06359/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE d'APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Torino, con l'impugnata sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen., applicate le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante contestata, procedeva alla riduzione della pena irrogata all'imputato in relazione al reato di tentata rapina aggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato lamentando carenze motivazionali in ordine alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi non consentiti. Ed invero secondo il costante insegnamento di questa corte in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista a dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). Nel caso in esame nessuno dei motivi proponibili risulta essere stato prospettato In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 11 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] pesco Flo t 17Y- [OSCURATO:PERSONA]