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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42756/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" ONLUS - AS.A.A.E. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saRttte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO , a e I\ :[OSCURATO:PERSONA]\rf\Cr .551U\ e i ri tfnNN • FATTO E DIRITTO

1. Rilevato che: Con sentenza n 1009/22 resa all'udienza pubblica del 26 novembre 2021 questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli, per quanto qui di interesse, alla rifusione delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] "che liquida in complessivi € 3.510,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]..."; il difensore della parte civile presentava istanza di correzione della suddetta sentenza in quanto: la legge n. 512 del 22.12.1999, che permette l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso per la refusione delle spese legali non trova più applicazione nel caso di avvocati antistatari; le spese del giudizio di Cassazione potranno pertanto essere refuse direttamente alla Associazione rappresentata dal difensore, previa correzione nella parte relativa alla sola distrazione delle medesime.

Ciò premesso, l'associazione ricorrente ha fatto pervenire rinuncia all'impugnazione, avendo raggiunto un accordo con l'ente amministrativo in base ad una diversa interpretazione della legge operata dall'ente medesimo; la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" ONLUS - AS.A.A.E. nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/saRttte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO , a e I\ :[OSCURATO:PERSONA]\rf\Cr .551U\ e i ri tfnNN • FATTO E DIRITTO 1. Rilevato che: Con sentenza n 1009/22 resa all'udienza pubblica del 26 novembre 2021 questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli, per quanto qui di interesse, alla rifusione delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] "che liquida in complessivi € 3.510,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]..."; il difensore della parte civile presentava istanza di correzione della suddetta sentenza in quanto: la legge n. 512 del 22.12.1999, che permette l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso per la refusione delle spese legali non trova più applicazione nel caso di avvocati antistatari; le spese del giudizio di Cassazione potranno pertanto essere refuse direttamente alla Associazione rappresentata dal difensore, previa correzione nella parte relativa alla sola distrazione delle medesime. Ciò premesso, l'associazione ricorrente ha fatto pervenire rinuncia all'impugnazione, avendo raggiunto un accordo con l'ente amministrativo in base ad una diversa interpretazione della legge operata dall'ente medesimo; la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 42756/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris