Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1968
ECLI:EU:C:1968:35
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61968C0003
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
del 25 giugno 1968 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
Il ricorso del sig. de Schacht è un lontano strascico dell'entrata in vigore dello statuto del personale CEE-CEEA, avvenuta nel 1962.
Il ricorrente è nato nel 1924, è suddito belga ed era stato inquadrato al grado A /1 presso la segreteria del Consiglio CECA a Lussemburgo, con effetto dal 15 novembre 1952. Allorché i trattati di Roma istituirono un Consiglio per ognuna delle tre nuove Comunità, sorse il problema dell'assunzione del personale di tali istituzioni che, fino alla stipulazione del trattato dell'8 aprile 1965, pur restando autonome avevano una segreteria comune. Dal fascicolo avete potuto desumere quali siano stati, durante il periodo transitorio, i vari accorgimenti usati onde poter impiegare i dipendenti di ruolo della CECA, giacché la scelta dipendeva molto, in ciascun caso, dai vantaggi immediati o futuri che si prospettavano per l'interessato nonché dal raffronto con le soluzioni adottate dalle nuove Commissioni. I principali accorgimenti erano i seguenti: trasferimento a Bruxelles del funzionario che continuava a godere del regime CECA — aspettativa per motivi personali cui si affiancava un «contratto di Bruxelles» — dimissioni accompagnate del pari da un «contratto di Bruxelles».
Al de Schacht furono applicate successivamente queste varie soluzioni. In un primo tempo il ricorrente (dal 1958) veniva trasferito a Bruxelles, pur rimanendo nella situazione anteriore.
Egli prendeva servizio in detta città il 1
o
settembre 1960 in seguito a trasferimento nell'interesse del servizio. In seguito, una decisione del segretario generale del Consiglio speciale dei ministri della CECA, in data 22 dicembre 1961, lo collocava a sua richiesta in aspettativa per motivi personali, per due anni a decorrere dal 1
o
settembre 1960, conferendo cosi efficacia retroattiva alla decisione precedente; contemporaneamente, l'interessato veniva assunto con un cosiddetto «contratto di Bruxelles». Dopo la pubblicazione dello statuto del personale CEE-CEEA, veniva adottata la decisione dell'11 luglio 1962, che costituisce la causa remota della presente controversia, decisione che ritengo utile esaminare più a fondo.
—
In forza di detto provvedimento, l'interessato veniva nominato in ruolo al grado A /1, 5
o
scatto come dipendente delle Comunità; la motivazione dell'atto lascia chiaramente intendere che si tratta delle Comunità CEE-CEEA.
—
L articolo 2 della decisione sancisce la definitiva cessazione del rapporto di dipendenza dalla CECA, ai sensi degli articoli 102, n. 5, e 103 dello statuto.
—
Il provvedimento ha effetto dal 1
o
gennaio 1962, cioè dall'entrata in vigore dello statuto CEE e del nuovo statuto CECA.
Il de Schacht sulle prime trascurava il problema della liquidazione delle spettanze maturate sotto il regime CECA, malgrado la decisione che lo sottoponeva al regime CEE-CEEA. Nel suo ricorso il ricorrente afferma di aver più volte esaminato oralmente la questione con l'amministrazione, ma nella memoria del 30 agosto 1967, indirizzata al segretario generale del Consiglio, egli non vi fa cenno. Solo a questa data egli ha chiesto il rimborso dei contributi versati alla cassa previdenza della CECA, domanda respinta il 30 ottobre 1967, ma ripresa e ampliata nell'attuale ricorso, la cui ricevibilità è incontestabile.
1.
L'argomentazione del ricorrente si fonda sull'articolo 62,
a)
e
b)
, del regolamento generale, allegato allo statuto del personale CECA del 1956. Tale norma stabilisce che il dipendente che lascia il servizio, prima di aver raggiunto i 60 anni, per motivi diversi dal decesso o dall'invalidità, e che non può riscuotere una pensione d'anzianità, al momento della cessazione dal servizio ha diritto al rimborso dei contributi versati a suo favore alla cassa di previdenza del personale della Comunità, coi relativi interessi, nonché delle somme, più gli interessi, defalcate dal suo stipendio quali contributi per la pensione di vecchiaia.
Tali disposizioni sono state riprese dall'articolo 12 dell'allegato [OSCURATO:PERSONA] del nuovo statuto del personale CECA del 1962, eccetto che esse vengano applicate in questo caso solo per il
definitivo
abbandono del servizio.
Il de Schacht possiede tutti questi requisiti ed in particolare la decisione dell'11 luglio 1962 conferma che egli ha definitivamente lasciato la CECA dal 1
o
gennaio precedente; d'altro canto, l'articolo 62 del vecchio regolamento generale e l'articolo 12 dell'allegato [OSCURATO:PERSONA] del nuovo statuto hanno portata generale quanto alla condizione della cessazione dal servizio: tali articoli non escludono che le ipotesi in cui potrebbe aversi il cumulo degli importi contemplati da detti articoli con la pensione superstiti, invalidità o vecchiaia. É dunque errato e inconsistente l'argomento della decisione del 30 ottobre 1967, che respinge la sua richiesta, argomento secondo il quale durante la carriera del ricorrente il «vincolo statutario» non sarebbe mai venuto meno.
D'altro lato, la decisione impugnata non tiene conto dell'interpretazione dell'articolo 62 data dalla vostra sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 15 luglio 1960 (Raccolta VI-1960, pag. 765) in base alla quale l'istituzione competente non può rifiutarsi di restituire i contributi previdenziali versati, a meno che non venga stipulato un accordo di unificazione o di fusione dei fondi di previdenza e di pensione per tutte le Comunità, accordo che non esisteva nel 1960 e non esiste tuttora.
Infine, la decisione impugnata non tiene conto nemmeno degli articoli 52 del regolamento generale e 4 dell'allegato [OSCURATO:PERSONA] del nuovo statuto. In forza di detti articoli, il dipendente che, dopo aver lasciato una delle istituzioni, viene riassunto dalla stessa istituzione o da un'altra Comunità, è libero di decidere se la sua pensione di vecchiaia dev'essere calcolata sommando tutti i periodi lavorativi maturati presso le tre Comunità europee, rimanendo a suo carico — in caso affermativo — la restituzione delle somme corrispostegli a norma del regime CECA.
2.
Penso che la tesi del de Schacht sia insostenibile: il Consiglio delle Comunità obietta in primo luogo che il ricorrente, tenuto conto della data alla quale egli è stato nominato in ruolo sotto il regime CEE-CEEA, non poteva reclamare il beneficio delle disposizioni dell'articolo 62 del vecchio regolamento generale, né dell'articolo 12 dell'allegato [OSCURATO:PERSONA] del nuovo statuto CECA.
Non riesaminerò tutto l' argomento, giacché è sufficiente sottolineare che, in forza di una decisione mai contestata, il de Schacht è passato in ruolo, con effetto dal 1
o
gennaio 1962, presso la CEE-CEEA, e quindi lo statuto del personale di queste Comunità gli era integralmente applicabile, con le riserve che esporrò in seguito. Tale statuto sancisce in linea di massima la continuità della carriera del funzionario, anche se è stato alle dipendenze di più di un'istituzione o di più di una Comunità. Se l'articolo 2 dell'allegato [OSCURATO:PERSONA]-CEEA stabilisce che la pensione di vecchiaia viene liquidata in base a tutti i periodi lavorativi maturati dal dipendente, l'articolo 3 precisa che il calcolo va effettuato sulla base dei periodi lavorativi maturati come dipendente di ruolo di un'istituzione delle tre Comunità, beninteso se per tali periodi sono stati versati i contributi previsti.
La decisione dell'11 luglio 1962 ricorda espressamente che a questo proposito si deve tener conto dell'articolo 102, n. 5, dello statuto CEE, che contempla appunto il caso del ricorrente, cioè del dipendente CECA che in precedenza è stato collocato in aspettativa per motivi personali, onde essere assunto da un'istituzione delle due altre Comunità, ed è stato nominato in ruolo presso tali Comunità in virtù delle disposizioni transitorie. L'articolo 102 consente all'interessato di fruire delle disposizioni transitorie del nuovo statuto CECA, cioè gli consente di conservare determinati vantaggi acquisiti in base al vecchio statuto CECA, vantaggi esplicitamente elencati dal Consiglio nella fase orale e che non sono trascurabili: in particolare, il raddoppio delle indennità di nuova sistemazione in caso di cessazione dal servizio, la conservazione di un regime più favorevole in caso di soppressione dell'impiego e, per i dipendenti che, come il ricorrente, erano già inquadrati al grado A 1 o A 2 sotto il vecchio statuto CECA, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli di detto statuto in caso di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio.
Si rileverà qui — senza trarne forse conclusioni assolute come fa il Consiglio — che l'articolo 99, 4
o
comma, di tali disposizioni transitorie stabilisce che il calcolo dell'indennità una tantum deve venir fatto tenendo conto dei periodi lavorativi effettivamente maturati presso le tre Comunità, prima di venir assunti secondo il nuovo regime CECA. Questo per lo meno dimostra il carattere generale che gli autori di tale statuto hanno inteso attribuire alla nozione di unità di carriera.
Bisogna pero aggiungere che tali disposizioni transitorie CECA, applicabili ai dipendenti nominati in ruolo sotto il regime CEE-CEEA in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 102, n. 5, non possono giovare agli interessati che nei limiti in cui tali provvedimenti sono compatibili con le nuove condizioni di lavoro. Per questa ragione, contrariamente a quanto afferma il de Schacht, l'articolo 98 del nuovo statuto CECA, che autorizza il dipendente collocato in aspettativa al momento dell'entrata in vigore di detto statuto, a rimanervi fino allo scadere dell'aspettativa stessa, non era evidentemente applicabile al suo caso, in quanto l'aspettativa in questa ipotesi mirava solo a consentirgli di lavorare presso le nuove Comunità, ma non aveva più alcun senso dal momento in cui il de Schacht venne nominato in ruolo.
3.
Alla luce del complesso delle disposizioni che disciplinano il suo stato giuridico, possiamo ora esaminare le pretese del de Schacht. Mi pare sia indifferente ch'egli invochi l'articolo 62 del regolamento generale del 1956 oppure l'articolo 12 dell'allegato [OSCURATO:PERSONA] del 1962. In entrambi i casi, tali disposizioni nel
loro complesso
possono venire applicate solo se il dipendente lascia definitivamente, non l'istituzione da cui dipende, ma le Comunità. È quello che afferma la vostra sentenza [OSCURATO:PERSONA] in merito all'indennità di «partenza», là dove dice che la «partenza» di cui al 1
o
comma dell'articolo 62 del regolamento generale «deve logicamente essere intesa come un distacco dalle istituzioni della Comunità». La questione diventa ancor più chiara se si tiene conto dell'articolo 12 dell'allegato [OSCURATO:PERSONA], nel quale si parla del dipendente «che cessi
definitivamente
dal servizio».
La «partenza» di cui trattasi nel titolo sotto il quale sono riportati gli articoli litigiosi, come l'avete interpretata, determina non solo il versamento dell'indennità di partenza propriamente detta (c), ma anche in linea di massima il rimborso delle somme depositate al fondo di previdenza
(a)
e
b)).
Solo quando il dipendente lascia una Comunità senza passare immediatamente alle dipendenze di un'altra può godere di tali facoltà. Si rileva quindi che è necessario attribuire una portata limitata all'articolo 52 del regolamento generale del 1956, ripreso dall'articolo 4 dell'allegato [OSCURATO:PERSONA], circa il diritto di scelta riconosciuto al dipendente che, dopo aver lasciato una delle istituzioni, viene poi riassunto: si suppone che l'interessato abbia cessato di appartenere ai servizi comunitari. È l'unica ragione logica che giustifica una deroga al principio generale dell'unità della carriera e della presa in considerazione di tutti i periodi lavorativi prestati ai fini del calcolo della pensione.
Questa interpretazione mi pare confermata dalle disposizioni applicabili ai dipendenti comandati (articolo 8 dello statuto CECA del 1962 e articolo 8 dello statuto CEE-CEEA). Tali articoli stabiliscono che, trascorsi sei mesi, il dipendente può chiedere il trasferimento che, se gli viene accordato, si ritiene abbia concluso la sua carriera comunitaria in seno all'istituzione alla quale egli viene destinato. Ma essi aggiungono che il dipendente, in virtù di tale trasferimento, non gode di alcuna delle disposizioni finanziarie che regolano la cessazione definitiva dal servizio.
A ciò il de Schacht oppone la soluzione adottata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], per il rimborso degli importi versati, quali contributi previdenziali, a favore del dipendente. Non intendo affatto contestare tale soluzione, ma ritengo ch'essa si spieghi con la situazione specifica — molto diversa dalla causa presente — e che il ricorrente ha comunque torto di considerare la sentenza [OSCURATO:PERSONA] come una pronunzia «di principio».
[OSCURATO:PERSONA] aveva dato le dimissioni dalla CECA per passare alla Banca europea per gli investimenti, organo creato indubbiamente dal trattato di Roma e i cui statuti sono contenuti in un protocollo allegato, ma che non è affatto un'«istituzione» della CEE nel senso stretto del termine. Quindi il personale della banca non è disciplinato dallo statuto CEE, particolarmente per quanto riguarda il sistema delle pensioni, obbligatorio per tutto il personale delle istituzioni, nonché per le controversie che possono insorgere tra dipendenti e datori di lavoro, che nemmeno rientrano nella vostra competenza.
In queste condizioni, non si può parlare di unita di carriera, di cumulo dei periodi assicurativi ai fini della pensione, e si comprende che voi abbiate affermato che l'interessato era soggetto a un nuovo regime previdenziale, che ignoro ancora in cosa consista. La sua situazione, sotto questo profilo, non era diversa da quella di un dipendente che avesse lasciato la Comunità per entrare in una banca privata. Essa non aveva quindi alcun punto in comune col caso del de Schacht, che passa da un'istituzione della Comunità ad un'altra Comunità, ma nel nuovo rapporto d'impiego continua la sua carriera precedente, ed è soggetto ad un regime previdenziale sostanzialmente analogo, anche se non vi è alcun accordo di unificazione o di fusione dei fondi di previdenza (benché il regolamento comune del 10 luglio 1963 si sia preoccupato di fissare le modalità di liquidazione delle pensioni dei dipendenti che hanno prestato servizio presso la CECA per un certo tempo, nonché la ripartizione degli oneri tra il fondo pensioni CECA e i bilanci della CEE e della CEEA). Ritengo che, ricollocata nel suo ambito, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] non osti alla soluzione che vi propongo.
Resta un ultimo argomento, sul quale il de Schacht ha molto insistito e che riguarda il trattamento riservato ad uno dei suoi colleghi della segreteria del Consiglio della CECA. Questi, passato alla Commissione della CEE dopo aver maturato una carriera simile alla sua, avrebbe ottenuto il rimborso delle somme versate a suo favore al fondo di previdenza.
Il fascicolo non permette di stabilire se tali asserzioni rispondano a verità, ma non credo sia il caso di effettuare verifiche o chiedere chiarimenti. L'unico punto su cui dovete pronunciarvi è se, rifiutando al de Schacht il rimborso delle somme versate a suo favore al fondo di previdenza, il Consiglio abbia violato lo statuto. È una questione di mero diritto; la sua risoluzione dipende dall'interpretazione da darsi allo statuto, non già all'applicazione che ne è stata fatta — a torto o a ragione — in altri casi.
Concludo come segue :
—
il ricorso del de Schacht va respinto,
—
le spese di causa vanno poste a suo carico, salvo restando l'articolo 7 del regolamento di procedura.
(
1
) Traduzione dal francese.