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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33840/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22591/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] – FIDEIUSSIONE r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3886/2023 della CORTE DI A P [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 29maggio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] (cui, in pendenza di lite, sono succeduti mortis causa la moglie [OSCURATO:PERSONA] e i figli Alessio e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. (cui in corso di causa è succeduta [OSCURATO:SOCIETA].).

Rappresentarono, in punto di fatto, che: - ) il proprio figlio Alessio aveva nel giugno 2007 contratto matrimonio con [OSCURATO:PERSONA]; - ) i genitori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in accordo con l’altro figlio [OSCURATO:PERSONA], avevano deciso di acquistare due villini tra loro adiacenti in Roma, alla via Ortona de’ Marsi, uno dei quali da destinare ad abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -) gli attori avevano acquistato vari mobili, per un esborso totale di euro 22.500, convenendo con il figlio Alessio la concessione in uso degli stessi, onde consentire l’arredamento dell’appartamento di via Ortona de’ Marsi, ma con il proposito di futura collocazione presso l’abitazione di vacanza degli attori; -) in data 3 luglio 2008 gli attori avevano , su richiesta di prestito dei coniugi Genovese –[OSCURATO:PERSONA] e della nuora, pagato l’IVA (pari ad euro 11.600) ed il compenso del notaio rogante (pari ad euro 4.500) in relazione all’acquisto dell’immobile in via Ortona de’ Marsi; -) sempre in data 3 luglio 2008, avevano stipulato “senza volerlo” due contratti di fideiussione con [OSCURATO:SOCIETA]. a garanzia r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’estinzione dei mutui contratti dalla Genovese e dai [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto dei suddetti immobili; - ) nel novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] aveva allontanato il marito dall’immobile ed era iniziato giudizio di separazione personale.

Sulla base di siffattecircostanze , domandarono la condanna delle persone fisiche convenute alla restituzione dei beni mobili exart. 2037 cod. civ. ovvero al pagamento del controvalore, pari ad euro 22.500, oltre ad euro 10.000 quale indennizzo, nonché alla restituzione degli importi mutuati per il pagamento di IVA e spese notarili.

Chiesero inoltre dichiarare l’annullamento per vizio della volontà dei contratti di fideiussione con condanna solidale di tutti i convenuti, incluso l’istituto bancario, al risarcimento dei danni, stimati in euro

12.000. Alle domande opposero resistenza tutte le parti convenute.

2. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Roma condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dei beni mobili –o, in alternativa, al pagamento della somma di euro 22.500 – e dell’importo di euro 16.500, «messo a disposizione in occasione del rogito», rigettando invece la domanda relativa alle fideiussioni.

3. La sentenza venne separatamente appellata dagli originari attori e dalle persone fisiche convenute.

Riunite le impugnazioni, la decisione in epigrafe indicata, disatteso l’appello degli originari attori, ha, in accoglimento di quello interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettato integralmente le domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando altresì questi ultimi alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado e regolando le spese di giudizio secondo soccombenza. r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) e Alessio e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), per ventidue motivi.

Resistono, con unitario controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché, con distinto controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]..

Parte ricorrente e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi posti a suffragio dell’impugnazione di legittimità sono distinti in quattro gruppi, ciascuno relativo ai differenti capi della sentenza gravata: i motivi dal primo al quarto investono la pronuncia sulla domanda di restituzione del mobilio; i successivi (dal quinto al quattordicesimo) concernono il rigetto della domanda di restituzione delle somme; seguono sei motivi (dal quindicesimo al ventesimo) in ordine alla domanda di annullamento delle fideiussioni bancarie; gli ultimi due motivi (ventunesimo e ventiduesimo) ineriscono infine al la statuizione sulle spese di giudizio.

2. Il primo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., art. 2909 cod. civ., artt. 111, 112, 132 cod. proc. civ., artt. 156 e 2697 cod. civ. per avere erroneamente statuito la Corte di appello che la casa familiare (civ. 31) sarebbe stata assegnata a [OSCURATO:PERSONA] dal giudice della causa di separazione giudiziale intercorsa tra il figlio dei ricorrenti (“sbattuto fuori” casa) e [OSCURATO:PERSONA] –e che conseguentemente anche il mobilio per cui è causa avrebbe seguito tale assegnazione - fatto che è smentito dalla verifica del contenuto dispositivo della sentenza di separazione depositata nel corso del giudizio dai sig.ri Penna e Lenticchia con le memorie ex art. 183, sesto comma, num. 2,cod. proc. civ.». r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il motivo è inammissibile.

Muovendo dal rilievo che, come narrato nell’originario atto di ingresso della lite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] «acquistarono i mobili destinati ad arredare l’abitazione degli sposi e misero a disposizione i suddetti mobili stabilendo, con il figlio [OSCURATO:PERSONA], che i suddetti mobili dati in comodato sarebbero stati in seguito restituiti», la Corte territoriale così ha motivato il rigetto della richiesta di restituzione dei beni mobili: «l’obbligazione di restituzione dei mobili dati in comodato grava esclusivamente sul comodatario, ossia [OSCURATO:PERSONA], e non sui convenuti, rimasti estranei a detta pattuizione».

Rispetto alla chiarissima ratio decidendi così espressa, del tutto inconferente risulta l’argomentazione di parte ricorrente, incentrata sulla disciplina della separazione personale dei coniugi Penna – [OSCURATO:PERSONA], per nulla considerata nella sentenza qui gravata.

3. Il secondo motivo, per violazione dell’art. 2041 cod. civ., critica la sentenza impugnata per non aver ravvisato il nesso causale tra l’impoverimento sofferto dai coniugi Penna e Lenticchia con l’esborso sostenuto per l’acquisto del mobilio e l’ingiustificato arricchimento tratto da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi congiunti.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Anche in ordine ad esso, è opportuno qui trascrivere lo specifico passaggio della gravata pronuncia: «la prospettazione di un titolo contrattuale posto a fondamento del preteso comodato dei mobili esclude che la prestazione fosse inizialmente ingiustificata, mentre le vicende successive attengono alla regolamentazione della separazione dei coniugi, estranee all’oggetto del giudizio».

In tal guisa opinando, la Corte capitolina ha, in sintesi, ravvisato nel contratto di comodato una giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale realizzata con il trasferimento della detenzione dei mobili, fatto impeditivo dell’accoglimento dell’azione exart. 2041 cod. civ.. r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] allora lampante la non pertinenza (ed anzi la eccentricità) della doglianza in scrutinio, che ribadisce apoditticamente l’assunto dell’esistenza di un impoverimento sofferto dai ricorrenti con l’acquisto del mobilio senza tuttavia attingere criticamente (ed anzi del tutto ignorando) la riportatatrama argomentativa.

A riprova della radicale estraneità alla ratio decidendidel motivo in esame, basti por mente all’incipit di esso, nel quale viene attribuita alla Corte di appello un’affermazione («l’arricchimento e il correlativo impoverimento di cui all’art. 2041 cod. civ. hanno carattere esclusivamente economico») che non si riscontra nell’intero testo della sentenza qui impugnata.

4. Il terzo motivo lamenta, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 1810, 2033 e 2697 cod. civ., per avere ritenuto la Corte di appello che l’obbligazione di restituzione del mobilio graverebbe solo sul comodatario, ossia [OSCURATO:PERSONA] e non sui convenuti rimasti estranei a detta pattuizione».

Ad avviso dei ricorrenti, detta statuizione «è la conseguenza della errata interpretazione del giudicato della separazione di contenuto patrimoniale che non ha regolato la destinazione del mobilio […] se quindi il contratto relativo all’uso del mobilio è quello dedotto dai ricorrenti e la casa non è stata assegnata alla moglie, manca il titolo per giustificare l’impossessamento del mobilio».

4.1. Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni.

Innanzitutto, esso individua il fondamento della sentenza gravata nella «errata interpretazione del giudicato di separazione di contenuto patrimoniale» e sviluppa il proprio dissenso rispetto ad esso: ma così opinando distorce completamente il ragionamento svolto dal giudice di merito, basato sulla qualità di esclusivo comodatario di [OSCURATO:PERSONA] e con esplicita affermazione di irrilevanza delle vicende afferenti la separazione tra coniugi, in quanto estranee all’oggetto del giudizio. r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prima, tuttavia, l’inammissibilità del motivo discende dal fatto che esso non spiega come e perché sarebbero state violate le richiamate disposizioni (artt. 1810, 2033 e 2697 cod. civ.), non illustra, cioè, in maniera puntuale e specifica, quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza siano in contrasto con lemenzionate norme, svolgendo unicamente allegazioni di carattere fattuale.

Orbene, per fermo orientamento di nomofilachia, quando è denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni di diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità(in tal senso, ex multis, Cass. 04/12/2023, n. 33827; Cass. 21/10/2022, n. 31195; Cass.21/08/2020, n. 17570; Cass. 15/01/2015, n. 635).

5. Il quarto motivo reca la «conseguente proposizione in seguito alla cassazione, dei motivi di appello ritenuti invece “assorbiti” dalla Corte di Appello relativi alla “rivalutazione del valore del mobilio”, all’“indennizzo per l’uso del mobilio”, alla “quantificazione delle spese del grado”».

5.1. La doglianza è inammissibile.

Essa concreta infatti un «non motivo»: non contiene cioè ragioni di dissenso o di critica rispetto alla decisione, ma si limita ad esplicare gli effetti dell’auspicata cassazione, cioè a dire ad indicare le questioni da esaminare in un eventuale giudizio di rinvio successivoall’accoglimento dei motivi precedenti.

6. Il quinto motivo, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., denuncia «vizio di percezione del contenuto r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle dichiarazioni rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – art. 115, 116 e 124 cod. proc. civ. - Illogicità e contraddittorietà motivazione».

6.1. Il motivo è inammissibile.

Incomprensibile il richiamo all’art. 124 cod. proc. civ. (disciplinante «l’interrogazione del sordo e del muto»), anche la evocazione degli artt. 115 e 166 del codice di rito appare non pertinente.

Per monolitico indirizzo ermeneutico di questa Corte, abilita la proposizione dell’impugnazione di legittimità la violazione: -) dell’art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v.

Cass.26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez.

U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769; e già Cass.10/06/2016, n. 11892); -) dell’art. 116 cod. proc. civ., invece, allorquando si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass., Sez.

U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; e già Cass. 10/06/2016, n. 11892).

Diversamente dalle fattispecie ora descritte, la doglianza de qua criticala valutazione delle deposizioni testimoniali operata dalla Corte territoriale, risolvendosi nell’offrire una lettura differente a siffatte dichiarazioni, cioè nelprospettare diverse inferenze da esse inferibili.

Si versa allora non già in un errore di percezione(il quale sussiste quando l’errore cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prova), bensì in una censura sul giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze da cui desumere l’esistenza o meno delle circostanze controverse: ma un giudizio siffatto (inclusa la individuazione delle fonti del convincimento e la scelta delle risultanze processuali ritenute maggiormente idonee a dimostrare la verità dei fatti) è riservato in via esclusiva al discrezionale apprezzamento del giudice di merito (Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229) ed è qui estrinsecatocon motivazione logica, coerente, esaustiva.

7. Il sesto motivo è così rubricato: «art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. –Sentenza apparente ed illogica - Violazione dell ’ art.111 Cost., art. 6 Cost., art. 6 CEDU, artt. 115, 116, 132, 253, 254, 257 e 359 cod. proc. civ.».

A parere dei ricorrenti, la motivazione della sentenza è inficiata da vizio logicoper aver ritenuto inattendibili le deposizioni dei testi escussi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) senza disporre di ufficio la rinnovazione della prova testimoniale onde rivolgere ai testi domande a chiarimento sulle informazioni reputate indispensabili.

7.1. La doglianza è infondata.

Compete al giudice d’appello, in virtù degli artt. 257 e 359 cod. proc. civ., il potere, esercitabile anche di iniziativa officiosa e di natura discrezionale, di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale, pur assunta in primo grado, onde porre in essere l’attività necessaria per il chiarimento delle risultanze processuali ed acquisire dal teste le informazioni indispensabili per una giusta decisione.

In precedenti arresti di nomofilachia, l’esercizio di tale potere è stato ritenuto legittimo quando la verbalizzazione della prova per testi assunta in primo grado sia stata redatta in maniera talmente sintetica da impedire la chiara percezione del contenuto della deposizion e (cfr. Cass.16/09/2022, n. 27286) o quando il teste si si a genericamente r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] limitato a confermare (con un «è vero») le circostanze indicate nei capitoli di prova (Cass. 28/08/2020, n. 17981).Si è altresì chiarito che il giudice «non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento e, di poi, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate»: una sentenza giustificata con un argomento del genere sarebbe inficiata da motivazione apparente (Cass. 03/11/2022, n. 32546).

Ben differente è la vicenda processuale che ci occupa.

Nella specie, infatti, la Corte di appello ha evidenziato la genericità e la incompletezza nella ricostruzione del fatto delle testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle circostanze oggetto delle domande agli stessi rivolte in sede di escussione, non già su ulteriori dettagli o precisazioni non a loro richieste.

Ricorre, dunque, unatipica valutazione del giudice di merito sulla attendibilità dei testimoni e sulla idoneità delle loro dichiarazioni a dimostrare la veridicità dei fatti, nel caso motivata in maniera logica e coerente con l’apprezzamento del contenuto delle deposizioni.

Non sussiste, pertanto, il vizio motivazionale denunciato.

7.2. Con motivo numerato «6B», si contesta, per violazione degli artt. 111 Cost., 6 Cost., 6 CEDU , 115, 116, 132, 253, 254, 257 e 359 cod. proc. civ., il mancato accoglimento delle istanze di prova testimoniale formulate al giudice di appello e da questi rigettate «in quanto ininfluenti ai fini del decidere».

7.3. Lacensura è inammissibile, attesa la omessa riproduzione in ricorso del contenuto dei capitoli di prova oggetto della richiesta prova per testimoni, lacunosità tale da precludere il vaglio di decisività dei mezzi istruttori di cui si lamenta l’illegittima mancata acquisizione (Cass. 22/07/2024, n. 20116).

8. Con il settimo motivo, per violazione dell’art. 2721 cod. civ. e degli artt. 112 e 156 cod. proc. civ., si critica la sentenza gravata nella r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte in cui ha ritenuto che «la testimonianza non»potrebbe «costituire prova sufficiente del contratto di mutuo, che in tesi sarebbe stato concordato telefonicamente tra Penna e Genovese» in quanto risulterebbe «generica ed incompleta nella ricostruzione del fatto» e perché vi sarebbe «l’esigenza» che « la prova di un contratto oltre il limite di cui all’art. 2721 cod. civ. di per sè trattata con sfavore dal legislatore, ove ammessa dal Giudice risulti almeno rigorosa nel riferire tutte le circostanze utili alla ricostruzione del fatto storico».

8.1. Il motivo è inammissibile.

Esso non riproduce fedelmente la motivazione della sentenza, la quale, nella sua integralità, recita, sul punto, come segue: «è evidente pertanto che suddetta testimonianza non risulti affatto circostanziata e non può, a parere della Corte, costituire prova sufficiente del contratto di mutuo che, in tesi, sarebbe stato concordato telefonicamente tra Penna e Genovese, avuto altresì riguardo all’esigenza che la testimonianza della prova di un contratto oltre il limite di cui all’art.2721 cod. civ. di per sè trattata con sfavore dal legislatore, ove ammessa dal Giudice risulti almeno rigorosa nel riferire tutte le circostanze utili alla ricostruzione del fatto storico».

Nel trascritto iter logico-giuridico, traspare palese come la reiezione della domanda di restituzione delle somme si basi sulla mancata dimostrazione della conclusione dell’asserito contratto di mutuo: il richiamo alla disposizione dell’art. 2721 cod. civ.costituisce, come reso ben evidente dall’utilizzo dell’avverbio «altresì» (ignorato da parte ricorrente), un’argomentazione ad abundantiam, ovvero una notazione priva di decisività, potendo la stessa essere espunta dal percorso motivazionale della sentenza senza minare la concludenza del dictum.

E da ciò discende l’inammissibilità, per difetto di interesse, del motivo in discorso,tutto incentrato sulla corretta esegesi dei limiti alla prova testimoniale posti dall’art. 2721 cod. civ., e, quindi,richiede nte r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] un sindacato circa l’argomentazione sul punto svolta ad abundantiam dal giudiceterritoriale (cfr., sulle orme di Cass., Sez.

U, 20/02/2007, n. 3840, cfr. Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez.

U, 01/02/2021, n. 2155).

9. Con l’ottavo motivo si imputa alla Corte territoriale la violazione dell’art. 1813 cod. civ.

«nella parte in cui detto giudice motiva che sarebbe da escludere “la natura di mutuo dei pagamenti in questione” perché “peraltro” sono stati “effettuati a mezzo assegni direttamente in favore del costruttore e del notaio». 9.1.Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso il riferimento alle modalità di effettuazione dei controversi pagamenti rappresenta, nel ragionamento condotto dal giudice di merito, argomento meramente aggiuntivo e ad abundatiam, come inequivocabilmente sottolineato dal connettivo «peraltro» (cui la comune semantica assegna il significato di «inoltre», «d’altronde», «d’altra parte»): sicché la doglianza in scrutinio, che discetta sul requisito della realità del mutuo, è inammissibile, poiché intende sindacare una considerazione priva di decisività.

10. Il nono motivo, per violazione degli artt. 801 e ss., 1813, 2033, 2041 e 2097 cod. civ., censura il mancato accoglimento della domanda di restituzione delle somme proposta in via subordinata ai sensi dell’art.2041 cod. civ., deducendo che a seguito dell’allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dall’abitazione coniugale era venutameno la causa giustificativa del trasferimento di denaro.

10.1. Il motivo è inammissibile.

Analogamente a quanto ritenuto con riferimento al mobilio (vedi sopra sub § 3.1.), anche circa le somme di danaro versate dagli originari attori in relazione alla stipula dell’atto di acquisto del bene immobile, la Corte territoriale ha ravvisato l’esistenza di una causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale, ostativa all’accoglimento r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’azione ex art. 2041 cod. civ. : « dette somme sono state messe a disposizione dei genitori di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contribuzione per l’acquisto della casa famigliare» (pag. 12, in fine) contribuzione immediatamente dopo (pag. 13, primo capoverso) definita, in maniera più specifica e puntuale, come donazione indiretta.

L’intera dissertazione esposta nel motivo in parola non attinge criticamente questo snodo argomentativo, omettendo il riferimento alla qualificazione come donazione indiretta ed insistendo nel sostenere la fondatezza dell’istanza ex art. 2041 cod. civ. per venir meno della causa dell’attribuzione, peraltro sulla scorta di circostanze fattuali di cui inammissibilmente sollecita il riesame a questa Corte.

Il motivo, pertanto, non assolve l’onere di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., mancando di esprimere, in termini precisi e pertinenti, ragioni di dissenso rispetto alla decisione gravata.

11. Il decimo motivo è così intestato: « nullità della sentenza art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. - vizio di extrapetizione: art. 112 cod. proc. civ. –artt. 99, 100 e 342 e 345 e ss. cod. proc. civ. non avendo i signori [OSCURATO:PERSONA] e Genovese avanzato in primo grado una domanda di accertamento della conclusione di un contratto di donazione diretta o indiretta che non è stata riportata nemmeno nelle conclusioni dell’atto di appello – né tantomeno avendo i resistenti dedotto in primo grado e con l’atto di appello la configurabilità quanto al pagamento della somma di € 16.500,00 che si tratterebbe di una liberalità d’uso in loro favore, avendo indicato come destinatario della liberalità [OSCURATO:PERSONA]».

11.1. Il motivo è inammissibile.

La riconduzione del rapporto intercorso tra le parti alla fattispecie della donazione indiretta costituisce esempio di sussunzione sub specie iuris della vicenda fattuale dedotta in controversia: mala qualificazione r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giuridica dei fatti allegati dalle parti è, per scolastica nozione, compito tipico del giudice, non abbisognevole di alcuna specifica istanza o domanda che indirizzi l’attività verso l’una o l’altra figura giuridica.

12. Con l’undicesimo motivo, per violazione o falsa applicazione degli artt. 769 e ss., 782 e ss. e2697cod. civ., parte ricorrente si duole della mancata prova e del mancato accertamento da parte del giudice di secondo grado «dell’esistenza del requisito dell’animus donandi e degli altri requisiti del contratto di donazione (indiretta) e dell’inesistenza di alcuna causa donandi e comunque del venir meno (in ipotesi meramente esplicativa) della causa del pagamento».

12.1. Il motivo è inammissibile.

Dietro l’apparente veste formale della violazione di norme di diritto, esso, ben lungi dal prospettare un vizio di sussunzione nel senso suo proprio (ovvero l’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie normativa deputata a dettarne la disciplina), si risolve nel censurare l’apprezzamento (si ribadisce: riservato alla discrezionalità del giudice di merito) sulla concludenza delle emergenze istruttorie e nel richiedere a questa Corte una nuova valutazione delle stesse, finalizzata ad una diversa ricostruzione della quaestio facti: attività del tutto estranee, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità.

13. Il dodicesimo motivo, per violazione degli artt. 115, 116 e 124 cod. proc. civ., deduce«motivazione apparente quanto al pronunciato difetto dei presupposti disciplinati dall’art. 800, 801 e seg. cod. civ. per ritenere revocata la statuita (inesistente) donazione indiretta».

13.1. Il motivo è infondato.

In maniera sintetica ma adeguata, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni fondanti il proprio convincimento di rigetto della domanda di revocazione per ingratitudine della donazione, individuate ed esplicitate nell’assenza dei presupposti contemplati dagli artt. 801 e 809 del codice civile, norme univocamente richiamate. r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

14. Il tredicesimo motivo, per violazione o falsa applicazione degli artt. 800 e ss. e 2697 cod. civ., sostiene che –ove in ipotesi ritenuta sussistente – la donazione delle somme di denaro era revocabile per ingratitudine dei donatari [OSCURATO:PERSONA] e Genovese.

14.1. Il motivo è inammissibile.

Esso sottopone alla Corte di legittimità l’apprezzamento di una congerie di accadimenti fattuali, dai quali pretende di inferire la fondatezza della istanza di revocazione della donazione, ovvero una conclusione contraria a quella raggiunta dal giudice di merito.

Ma così strutturato il motivo, la deduzione delle norme in thesi inosservate risulta formulata in via mediata rispetto alla richiesta di riesame del compendio istruttorio e si risolve, al fondo, nell’invocare un nuovo accertamento sui fatti di causa, attività – come già innanzi rimarcato –esulante, per natura e funzione, dal giudizio di legittimità.

15. Il quattordicesimo motivo prospetta «conseguente necessaria revoca della pronunciata condanna dei signori Penna e Lenticchia a restituire euro 38.865,28, oltre agli interessi dalle singole scadenze in favore dei signori [OSCURATO:PERSONA] e Genovese -art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. -vizio di extrapetizione sugli interessi».

15.1. Il motivo è inammissibile.

Similmente a quanto rilevato per il quarto motivo (vedi sopra, sub § 5.1.), la doglianza concreta un «non motivo»: non contiene cioè ragioni di dissenso o di critica rispetto alla decisione, ma si limita ad esplicare gli effetti dell’auspicata cassazione, cioè a dire ad indicare le questioni da esaminare in un eventuale giudizio di rinvio successivo all’accoglimentodei motivi precedenti.

16. Il quindicesimo motivo lamenta «violazione dell’art. 115 e dell’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ. per l’errore di percezione del contenuto delle fideiussioni bancarie datate del 3.7.2008 avendo la Corte di Appello statuito che sarebbe “mancante” il “documento di r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] informativa” e invece vi sarebbe “… solo il consenso al trattamento dei dati personali” la cui data di rilascio è stata disconosciuta – conseguente errore in procedendo in quanto il giudice ha fondato la decisione su un risultato della prova che era escluso dallo stesso mezzo di prova esaminato».

17. Il sedicesimo motivo denuncia «violazione dell’artt. 115 cod. proc. civ. per l’errore di percezione del contenuto della testimonianza dei funzionari della banca in quanto il capitolo C) della prova per testi della banca, relativo “alla circostanza che nei giorni successivi al 28.05.2008 e prima del 3.07.2008 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si recarono nuovamente, in due occasioni, presso i locali della filiale della [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo ed ottenendo dal direttore di agenzia, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiarimenti in merito alle fideiussioni per cui è causa” non è stato ammesso dal tribunale e che “la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]” smentirebbe “la tesi degli attori secondo la quale i due funzionari di banca, senza dare alcuna spiegazione fecero firmare agli attori alcuni fogli e poi se ne andarono, senza che il notaio desse spiegazioni sugli atti firmati dagli attori, con la scusa che la banca stava per chiudere e senza rilettura degli atti” in quanto il teste notaio D’Ettorre ha dichiarato che “non ricordava in particolare la vicenda ” e che “ha stipulato il contratto di mutuo” - erronea percezione della testimonianza assunta dal notaio anche nella parte in cui la Corte di appello ha statuito che “altresì inverosimile è la scena descritta davanti al notaio, secondo la quale gli attori avrebbero firmato delle carte senza sapere che cosa andavano firmando, senza che i funzionari aprissero bocca, ed anzi, allontanatisi in tutta fretta dopo la firma dell’atto, in assenza di rilettura da parte del notaio” – vizio di logicità e contraddizione».

18. Il diciassettesimo motivo prospetta v iolazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 2702, 2727 r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e 2729 cod. civ., degli artt. 244 e ss. cod. proc. civ., degli artt. 1325 e ss. e 1343 e ss. cod. civ., del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e della circolare della [OSCURATO:PERSONA]Italia n. 229 del 21 aprile 1999 .

Lamenta, in particolare, «mancato esame di prove legali emerse in giudizio – erronea attribuzione del valore di piena prova alle dichiarazioni dei funzionari di banca, laddove le dichiarazioni degli stessi dovevano essere soggette a valutazione critica anche rispetto alla contestazione della falsità della data del modulo di consenso della privacy del 28.05.2008 che coincide con il giorno in cui [OSCURATO:PERSONA] si è sottoposto alle analisi del sangue presso il centro medico dell’Ordine dei Cavalieri di Malta e rispetto anche alla testimonianza resa dal teste di parte [OSCURATO:PERSONA] e Genovese, notaio D’Errico e del contenuto delle stesse circostanze di prova per interpello dei cap.

A9 e A10 e delle circostanze di prova per testi cap.

B16 richieste dai detti resistenti ed ammesse dal tribunale che contrastano con le circostanze di prova per testi e per interpello richieste dalla Banca (cap. a, b, c e d) e con altri indizi di prova emersi in giudizio».

19. Il diciottesimo motivo assume «erronea percezione delle dichiarazioni del notaio - artt. 115, 116 cod. proc. civ. e artt. 1343, 1325 e 2697 cod. civ. - d. lgs 1° settembre 1993, n. 385, Circolare della [OSCURATO:PERSONA]Italia n. 229 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - il notaio ha dichiarato di avere stipulato il mutuo».

20. I motivi – da esaminare congiuntamente, per la connessione che li avvince –sono inammissibili, per una identica, comune ragione.

Ribadite le considerazioni sopra esposte (sub § 6.1.) in ordine al corretto modo di deduzione in sede di legittimità dell’inosservanza degli artt. 115 e 116 del codice di rito, è qui opportuno aggiungere che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. giustifica il ricorso per cassazione soltanto nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l ’ onere della prova ad una parte diversa da quella sulla quale esso avrebbe r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: Cass.23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez.

U, 05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto).

Tanto puntualizzato, ancora una volta il richiamo alle norme, processuali e sostanziali, in tema di prove postoa base delle doglianze in vaglio si profila palesemente non pertinente.

L’intero discorso di parte ricorrente, infatti, si articola nella critica in ordine all’attendibilità ed alla concludenza delle prove (documentali e testimoniali) assunte dalla Corte territoriale come asseverative del reale andamento della vicenda fattualecontroversa.

Di tali mezzi istruttori (il cui contenuto è in ricorso rappresentato anche in modo integrale: cfr. le fideiussioni bancarie fotoriprodotte alle pagg. 49 e 50) parte ricorrente domanda a questa Corte un riesame, finalizzato ad una nuova e diversa ricostruzione dei fatti di causa.

E tanto, sulla scorta dei princìpi di diritto cui si è già più volte fatto riferimento, giustifica l’inammissibilità dei motivi in esame.

21. Il diciannovesimo motivo lamenta «violazione degli artt. 115 e 132 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello confermato la statuizione del giudice di primo grado, senza motivarla, secondo cui “l’eventuale grave negligenza consistita nell’avere sottoscritto atti omettendone la lettura non può essere considerato quale indice del vizio del consenso –contraddittorietà e illogicità».

21.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

Inammissibile là dove contesta l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali apprezzate dal giudice di merito.

Infondato là dove reputa inficiata da motivazione «per relationem» la sentenza impugnata.

In senso contrario, va infatti rilevato come la Corte d’appello abbia estrinsecato, con trama argomentativa diffusa, un convincimento suo r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proprio circa l’infondatezza degli addotti motivi di gravame, frutto di una particolareggiata disamina delle singole fonti di prova utilizzabili, di una adeguata considerazione delle allegazioni difensive: sicché l’esito conclusivo, di adesione al dictum di prime cure, non può certo considerarsi acritico ed immotivato (sul concetto di motivazione «per relationem», ex aliis, Cass. 23/07/2020, n. 15757; Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139; Cass. 05/10/2018, n. 24452).

22. Il ventesimo motivo, per violazione degli artt. 1427 e ss., 1439, 1441 e 2697 cod. civ., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha«affermato che “la prova del vizio del consenso incombeva sugli attori, e invece, nulla hanno provato” e che sarebbe contestabile “una negligenza” ai ricorrenti».

22.1. Il motivo è inammissibile.

L’accertamento sulla ricorrenza di un dolo determinante, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, è compito devoluto al giudice del merito, da svolgersi sulla base delle risultanze istruttorie: e la relativa valutazione è sindacabilein sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione, negli angusti limiti previsti dall'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (Cass. 27/02/2019, n. 5734).

Nel caso, l’apprezzamento del compendio istruttorio ha condotto la Corte di appello ad affermare la piena consapevolezza in capo ai coniugi Penna e Lenticchia della natura e del contenuto dei negozi conclusi: «di qui si desume che gli attori, nel recarsi alla stipula dell’atto notarile ben sapevano che partecipavano all’atto per sottoscrivere le fideiussioni».

Senza adombrare anomalie motivazionali, il motivo sostiene sic et simpliciter l’esistenza nel caso di un dolo determinante, in frontale contrapposizione con l’accertamento operato dalla Corte di merito ed oltremodo in forza di una diversa ricostruzione della vicenda fattuale: e tanto basta per dichiararne l’inammissibilità. r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

23. Il ventunesimo motivo critica la sentenza gravata per aver «pronunciato una doppia condanna a carico dei ricorrenti al pagamento delle spese legali del primo grado, stante il contestuale ordine pronunciato dalla stessa Corte nei confronti dei signori Penna e Lenticchia di restituire la somma di euro 38.865,28 che già comprende le spese legali del primo grado», in ciò ravvisando violazione degli artt.92 e ss. cod. proc. civ., dell’art. 2033 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. – vizio di extrapetizione – condanna agli interessi dai singoli pagamenti non richiesta».

23.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

In esito all’accoglimento dell’appello ed alla riforma della sentenza di prime cure, la Corte territoriale, con distinte statuizioni contenute in distinti capi del dispositivo,nella pronuncia de qua: (i) ha, in primo luogo, condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme loro corrisposte dagli originari convenuti in esecuzione della sentenza di primo grado, quantificate in euro 38.865,28, misura comprensiva anche dell’importo liquidato in quella occasione (e poi ricevuto) a titolo di spese del primo giudizio; (ii) ha, in secondo luogo, pronunciato, in conformità al principio di soccombenza, condanna diAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese (del primo e del secondo grado di giudizio) in favore degli stessi convenuti, provvedendo ad una nuova liquidazione dell’entità di dette spese.

Alcuna duplicazione è dunque ravvisabile.

La doglianza è invece inammissibile laddove (in modo alquanto apodittico) lamenta l’erroneità della condanna al pagamento degli interessi in difetto di un’apposita richiesta: in spregio al principio di autosufficienza, manca in ricorso la riproduzione (seppur per stralci o passaggi essenziali) del contenuto della comparsa conclusionale richiamata, della quale non è nemmeno operata la c.d. localizzazione r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prescritta dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. (ovvero l’indicazione circa la collocazione dell’atto nelle sedi di merito e nel relativo fascicolo di ufficio e, soprattutto, circa la sua produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità: cfr. Cass. Sez.

U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469).

24. I l ventiduesimo motivo contesta l’entità delle spese di lite liquidate per il secondo grado di giudizio, siccome comprensiva anche dei compensi per la fase istruttoria, invece non svolta, avendo la Corte d’appello rigettato le istanze istruttorie delle parti.

24.1. Il motivo èinfondato.

In tema di spese processuali, il d.m. 10 marzo 2014, n. 55 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la «faseistruttoria e/o di trattazione », con detta voce ricomprendendole entrambe (Cass. 27/03/2023, n. 8561; Cass. 31/10/2023, n. 35219).

Nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, come risulta dalla stessa rubrica dell’art. 350 cod. proc. civ., e coincide con le attività previste in detta norma: sicché la trattazione del processo legittima la spettanza del relativo compenso in favore della parte vittoriosa, a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel relativo grado, di attività a contenuto istruttorio (ex multis, Cass. 23/02/2024, n. 4837; Cass. 27/10/2023, n. 29857; Cass. 29/12/2022, n. 37994; Cass.26/05/2021, n. 14483; Cass. 27/08/2019, n. 21743 ).

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha liquidato in favore delle parti vittoriose il compenso per la «fase istruttoria e/o di trattazione» anche in relazione al giudizio di appello, nel quale, comunque, oltre alla trattazione, erano state altresì effettuate nuove produzioni documentali e richieste prove testimoniali.

25. In conclusione, il ricorso è rigettato. r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

26. Il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza, con condanna solidale dei ricorrenti, stante il loro interesse comune alla lite, e liquidazione delle stessediversificata per le due parti controricorrenti, in ragione delle attività difensivedalle stesseeffettivamente praticate nella lite innanzi questa Corte. 27.Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte deiricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 .

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla refusione in favore de i controricorrent i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.600 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro,alla refusione in favore della controricorrent e Inte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22591/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] – FIDEIUSSIONE r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3886/2023 della CORTE DI A P [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 29maggio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] (cui, in pendenza di lite, sono succeduti mortis causa la moglie [OSCURATO:PERSONA] e i figli Alessio e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. (cui in corso di causa è succeduta [OSCURATO:SOCIETA].). Rappresentarono, in punto di fatto, che: - ) il proprio figlio Alessio aveva nel giugno 2007 contratto matrimonio con [OSCURATO:PERSONA]; - ) i genitori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in accordo con l’altro figlio [OSCURATO:PERSONA], avevano deciso di acquistare due villini tra loro adiacenti in Roma, alla via Ortona de’ Marsi, uno dei quali da destinare ad abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -) gli attori avevano acquistato vari mobili, per un esborso totale di euro 22.500, convenendo con il figlio Alessio la concessione in uso degli stessi, onde consentire l’arredamento dell’appartamento di via Ortona de’ Marsi, ma con il proposito di futura collocazione presso l’abitazione di vacanza degli attori; -) in data 3 luglio 2008 gli attori avevano , su richiesta di prestito dei coniugi Genovese –[OSCURATO:PERSONA] e della nuora, pagato l’IVA (pari ad euro 11.600) ed il compenso del notaio rogante (pari ad euro 4.500) in relazione all’acquisto dell’immobile in via Ortona de’ Marsi; -) sempre in data 3 luglio 2008, avevano stipulato “senza volerlo” due contratti di fideiussione con [OSCURATO:SOCIETA]. a garanzia r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’estinzione dei mutui contratti dalla Genovese e dai [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto dei suddetti immobili; - ) nel novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] aveva allontanato il marito dall’immobile ed era iniziato giudizio di separazione personale. Sulla base di siffattecircostanze , domandarono la condanna delle persone fisiche convenute alla restituzione dei beni mobili exart. 2037 cod. civ. ovvero al pagamento del controvalore, pari ad euro 22.500, oltre ad euro 10.000 quale indennizzo, nonché alla restituzione degli importi mutuati per il pagamento di IVA e spese notarili. Chiesero inoltre dichiarare l’annullamento per vizio della volontà dei contratti di fideiussione con condanna solidale di tutti i convenuti, incluso l’istituto bancario, al risarcimento dei danni, stimati in euro 12.000. Alle domande opposero resistenza tutte le parti convenute. 2. All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Roma condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dei beni mobili –o, in alternativa, al pagamento della somma di euro 22.500 – e dell’importo di euro 16.500, «messo a disposizione in occasione del rogito», rigettando invece la domanda relativa alle fideiussioni. 3. La sentenza venne separatamente appellata dagli originari attori e dalle persone fisiche convenute. Riunite le impugnazioni, la decisione in epigrafe indicata, disatteso l’appello degli originari attori, ha, in accoglimento di quello interposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettato integralmente le domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando altresì questi ultimi alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado e regolando le spese di giudizio secondo soccombenza. r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) e Alessio e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), per ventidue motivi. Resistono, con unitario controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché, con distinto controricorso, [OSCURATO:SOCIETA].. Parte ricorrente e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi posti a suffragio dell’impugnazione di legittimità sono distinti in quattro gruppi, ciascuno relativo ai differenti capi della sentenza gravata: i motivi dal primo al quarto investono la pronuncia sulla domanda di restituzione del mobilio; i successivi (dal quinto al quattordicesimo) concernono il rigetto della domanda di restituzione delle somme; seguono sei motivi (dal quindicesimo al ventesimo) in ordine alla domanda di annullamento delle fideiussioni bancarie; gli ultimi due motivi (ventunesimo e ventiduesimo) ineriscono infine al la statuizione sulle spese di giudizio. 2. Il primo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., art. 2909 cod. civ., artt. 111, 112, 132 cod. proc. civ., artt. 156 e 2697 cod. civ. per avere erroneamente statuito la Corte di appello che la casa familiare (civ. 31) sarebbe stata assegnata a [OSCURATO:PERSONA] dal giudice della causa di separazione giudiziale intercorsa tra il figlio dei ricorrenti (“sbattuto fuori” casa) e [OSCURATO:PERSONA] –e che conseguentemente anche il mobilio per cui è causa avrebbe seguito tale assegnazione - fatto che è smentito dalla verifica del contenuto dispositivo della sentenza di separazione depositata nel corso del giudizio dai sig.ri Penna e Lenticchia con le memorie ex art. 183, sesto comma, num. 2,cod. proc. civ.». r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il motivo è inammissibile. Muovendo dal rilievo che, come narrato nell’originario atto di ingresso della lite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] «acquistarono i mobili destinati ad arredare l’abitazione degli sposi e misero a disposizione i suddetti mobili stabilendo, con il figlio [OSCURATO:PERSONA], che i suddetti mobili dati in comodato sarebbero stati in seguito restituiti», la Corte territoriale così ha motivato il rigetto della richiesta di restituzione dei beni mobili: «l’obbligazione di restituzione dei mobili dati in comodato grava esclusivamente sul comodatario, ossia [OSCURATO:PERSONA], e non sui convenuti, rimasti estranei a detta pattuizione». Rispetto alla chiarissima ratio decidendi così espressa, del tutto inconferente risulta l’argomentazione di parte ricorrente, incentrata sulla disciplina della separazione personale dei coniugi Penna – [OSCURATO:PERSONA], per nulla considerata nella sentenza qui gravata. 3. Il secondo motivo, per violazione dell’art. 2041 cod. civ., critica la sentenza impugnata per non aver ravvisato il nesso causale tra l’impoverimento sofferto dai coniugi Penna e Lenticchia con l’esborso sostenuto per l’acquisto del mobilio e l’ingiustificato arricchimento tratto da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi congiunti. 3.1. Il motivo è inammissibile. Anche in ordine ad esso, è opportuno qui trascrivere lo specifico passaggio della gravata pronuncia: «la prospettazione di un titolo contrattuale posto a fondamento del preteso comodato dei mobili esclude che la prestazione fosse inizialmente ingiustificata, mentre le vicende successive attengono alla regolamentazione della separazione dei coniugi, estranee all’oggetto del giudizio». In tal guisa opinando, la Corte capitolina ha, in sintesi, ravvisato nel contratto di comodato una giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale realizzata con il trasferimento della detenzione dei mobili, fatto impeditivo dell’accoglimento dell’azione exart. 2041 cod. civ.. r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] allora lampante la non pertinenza (ed anzi la eccentricità) della doglianza in scrutinio, che ribadisce apoditticamente l’assunto dell’esistenza di un impoverimento sofferto dai ricorrenti con l’acquisto del mobilio senza tuttavia attingere criticamente (ed anzi del tutto ignorando) la riportatatrama argomentativa. A riprova della radicale estraneità alla ratio decidendidel motivo in esame, basti por mente all’incipit di esso, nel quale viene attribuita alla Corte di appello un’affermazione («l’arricchimento e il correlativo impoverimento di cui all’art. 2041 cod. civ. hanno carattere esclusivamente economico») che non si riscontra nell’intero testo della sentenza qui impugnata. 4. Il terzo motivo lamenta, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 1810, 2033 e 2697 cod. civ., per avere ritenuto la Corte di appello che l’obbligazione di restituzione del mobilio graverebbe solo sul comodatario, ossia [OSCURATO:PERSONA] e non sui convenuti rimasti estranei a detta pattuizione». Ad avviso dei ricorrenti, detta statuizione «è la conseguenza della errata interpretazione del giudicato della separazione di contenuto patrimoniale che non ha regolato la destinazione del mobilio […] se quindi il contratto relativo all’uso del mobilio è quello dedotto dai ricorrenti e la casa non è stata assegnata alla moglie, manca il titolo per giustificare l’impossessamento del mobilio». 4.1. Il motivo è inammissibile, per plurime ragioni. Innanzitutto, esso individua il fondamento della sentenza gravata nella «errata interpretazione del giudicato di separazione di contenuto patrimoniale» e sviluppa il proprio dissenso rispetto ad esso: ma così opinando distorce completamente il ragionamento svolto dal giudice di merito, basato sulla qualità di esclusivo comodatario di [OSCURATO:PERSONA] e con esplicita affermazione di irrilevanza delle vicende afferenti la separazione tra coniugi, in quanto estranee all’oggetto del giudizio. r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prima, tuttavia, l’inammissibilità del motivo discende dal fatto che esso non spiega come e perché sarebbero state violate le richiamate disposizioni (artt. 1810, 2033 e 2697 cod. civ.), non illustra, cioè, in maniera puntuale e specifica, quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza siano in contrasto con lemenzionate norme, svolgendo unicamente allegazioni di carattere fattuale. Orbene, per fermo orientamento di nomofilachia, quando è denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni di diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità(in tal senso, ex multis, Cass. 04/12/2023, n. 33827; Cass. 21/10/2022, n. 31195; Cass.21/08/2020, n. 17570; Cass. 15/01/2015, n. 635). 5. Il quarto motivo reca la «conseguente proposizione in seguito alla cassazione, dei motivi di appello ritenuti invece “assorbiti” dalla Corte di Appello relativi alla “rivalutazione del valore del mobilio”, all’“indennizzo per l’uso del mobilio”, alla “quantificazione delle spese del grado”». 5.1. La doglianza è inammissibile. Essa concreta infatti un «non motivo»: non contiene cioè ragioni di dissenso o di critica rispetto alla decisione, ma si limita ad esplicare gli effetti dell’auspicata cassazione, cioè a dire ad indicare le questioni da esaminare in un eventuale giudizio di rinvio successivoall’accoglimento dei motivi precedenti. 6. Il quinto motivo, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., denuncia «vizio di percezione del contenuto r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle dichiarazioni rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – art. 115, 116 e 124 cod. proc. civ. - Illogicità e contraddittorietà motivazione». 6.1. Il motivo è inammissibile. Incomprensibile il richiamo all’art. 124 cod. proc. civ. (disciplinante «l’interrogazione del sordo e del muto»), anche la evocazione degli artt. 115 e 166 del codice di rito appare non pertinente. Per monolitico indirizzo ermeneutico di questa Corte, abilita la proposizione dell’impugnazione di legittimità la violazione: -) dell’art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v. Cass.26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769; e già Cass.10/06/2016, n. 11892); -) dell’art. 116 cod. proc. civ., invece, allorquando si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; e già Cass. 10/06/2016, n. 11892). Diversamente dalle fattispecie ora descritte, la doglianza de qua criticala valutazione delle deposizioni testimoniali operata dalla Corte territoriale, risolvendosi nell’offrire una lettura differente a siffatte dichiarazioni, cioè nelprospettare diverse inferenze da esse inferibili. Si versa allora non già in un errore di percezione(il quale sussiste quando l’errore cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prova), bensì in una censura sul giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze da cui desumere l’esistenza o meno delle circostanze controverse: ma un giudizio siffatto (inclusa la individuazione delle fonti del convincimento e la scelta delle risultanze processuali ritenute maggiormente idonee a dimostrare la verità dei fatti) è riservato in via esclusiva al discrezionale apprezzamento del giudice di merito (Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229) ed è qui estrinsecatocon motivazione logica, coerente, esaustiva. 7. Il sesto motivo è così rubricato: «art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. –Sentenza apparente ed illogica - Violazione dell ’ art.111 Cost., art. 6 Cost., art. 6 CEDU, artt. 115, 116, 132, 253, 254, 257 e 359 cod. proc. civ.». A parere dei ricorrenti, la motivazione della sentenza è inficiata da vizio logicoper aver ritenuto inattendibili le deposizioni dei testi escussi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) senza disporre di ufficio la rinnovazione della prova testimoniale onde rivolgere ai testi domande a chiarimento sulle informazioni reputate indispensabili. 7.1. La doglianza è infondata. Compete al giudice d’appello, in virtù degli artt. 257 e 359 cod. proc. civ., il potere, esercitabile anche di iniziativa officiosa e di natura discrezionale, di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale, pur assunta in primo grado, onde porre in essere l’attività necessaria per il chiarimento delle risultanze processuali ed acquisire dal teste le informazioni indispensabili per una giusta decisione. In precedenti arresti di nomofilachia, l’esercizio di tale potere è stato ritenuto legittimo quando la verbalizzazione della prova per testi assunta in primo grado sia stata redatta in maniera talmente sintetica da impedire la chiara percezione del contenuto della deposizion e (cfr. Cass.16/09/2022, n. 27286) o quando il teste si si a genericamente r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] limitato a confermare (con un «è vero») le circostanze indicate nei capitoli di prova (Cass. 28/08/2020, n. 17981).Si è altresì chiarito che il giudice «non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento e, di poi, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate»: una sentenza giustificata con un argomento del genere sarebbe inficiata da motivazione apparente (Cass. 03/11/2022, n. 32546). Ben differente è la vicenda processuale che ci occupa. Nella specie, infatti, la Corte di appello ha evidenziato la genericità e la incompletezza nella ricostruzione del fatto delle testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle circostanze oggetto delle domande agli stessi rivolte in sede di escussione, non già su ulteriori dettagli o precisazioni non a loro richieste. Ricorre, dunque, unatipica valutazione del giudice di merito sulla attendibilità dei testimoni e sulla idoneità delle loro dichiarazioni a dimostrare la veridicità dei fatti, nel caso motivata in maniera logica e coerente con l’apprezzamento del contenuto delle deposizioni. Non sussiste, pertanto, il vizio motivazionale denunciato. 7.2. Con motivo numerato «6B», si contesta, per violazione degli artt. 111 Cost., 6 Cost., 6 CEDU , 115, 116, 132, 253, 254, 257 e 359 cod. proc. civ., il mancato accoglimento delle istanze di prova testimoniale formulate al giudice di appello e da questi rigettate «in quanto ininfluenti ai fini del decidere». 7.3. Lacensura è inammissibile, attesa la omessa riproduzione in ricorso del contenuto dei capitoli di prova oggetto della richiesta prova per testimoni, lacunosità tale da precludere il vaglio di decisività dei mezzi istruttori di cui si lamenta l’illegittima mancata acquisizione (Cass. 22/07/2024, n. 20116). 8. Con il settimo motivo, per violazione dell’art. 2721 cod. civ. e degli artt. 112 e 156 cod. proc. civ., si critica la sentenza gravata nella r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte in cui ha ritenuto che «la testimonianza non»potrebbe «costituire prova sufficiente del contratto di mutuo, che in tesi sarebbe stato concordato telefonicamente tra Penna e Genovese» in quanto risulterebbe «generica ed incompleta nella ricostruzione del fatto» e perché vi sarebbe «l’esigenza» che « la prova di un contratto oltre il limite di cui all’art. 2721 cod. civ. di per sè trattata con sfavore dal legislatore, ove ammessa dal Giudice risulti almeno rigorosa nel riferire tutte le circostanze utili alla ricostruzione del fatto storico». 8.1. Il motivo è inammissibile. Esso non riproduce fedelmente la motivazione della sentenza, la quale, nella sua integralità, recita, sul punto, come segue: «è evidente pertanto che suddetta testimonianza non risulti affatto circostanziata e non può, a parere della Corte, costituire prova sufficiente del contratto di mutuo che, in tesi, sarebbe stato concordato telefonicamente tra Penna e Genovese, avuto altresì riguardo all’esigenza che la testimonianza della prova di un contratto oltre il limite di cui all’art.2721 cod. civ. di per sè trattata con sfavore dal legislatore, ove ammessa dal Giudice risulti almeno rigorosa nel riferire tutte le circostanze utili alla ricostruzione del fatto storico». Nel trascritto iter logico-giuridico, traspare palese come la reiezione della domanda di restituzione delle somme si basi sulla mancata dimostrazione della conclusione dell’asserito contratto di mutuo: il richiamo alla disposizione dell’art. 2721 cod. civ.costituisce, come reso ben evidente dall’utilizzo dell’avverbio «altresì» (ignorato da parte ricorrente), un’argomentazione ad abundantiam, ovvero una notazione priva di decisività, potendo la stessa essere espunta dal percorso motivazionale della sentenza senza minare la concludenza del dictum. E da ciò discende l’inammissibilità, per difetto di interesse, del motivo in discorso,tutto incentrato sulla corretta esegesi dei limiti alla prova testimoniale posti dall’art. 2721 cod. civ., e, quindi,richiede nte r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] un sindacato circa l’argomentazione sul punto svolta ad abundantiam dal giudiceterritoriale (cfr., sulle orme di Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840, cfr. Cass. 19/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U, 01/02/2021, n. 2155). 9. Con l’ottavo motivo si imputa alla Corte territoriale la violazione dell’art. 1813 cod. civ. «nella parte in cui detto giudice motiva che sarebbe da escludere “la natura di mutuo dei pagamenti in questione” perché “peraltro” sono stati “effettuati a mezzo assegni direttamente in favore del costruttore e del notaio». 9.1.Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso il riferimento alle modalità di effettuazione dei controversi pagamenti rappresenta, nel ragionamento condotto dal giudice di merito, argomento meramente aggiuntivo e ad abundatiam, come inequivocabilmente sottolineato dal connettivo «peraltro» (cui la comune semantica assegna il significato di «inoltre», «d’altronde», «d’altra parte»): sicché la doglianza in scrutinio, che discetta sul requisito della realità del mutuo, è inammissibile, poiché intende sindacare una considerazione priva di decisività. 10. Il nono motivo, per violazione degli artt. 801 e ss., 1813, 2033, 2041 e 2097 cod. civ., censura il mancato accoglimento della domanda di restituzione delle somme proposta in via subordinata ai sensi dell’art.2041 cod. civ., deducendo che a seguito dell’allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dall’abitazione coniugale era venutameno la causa giustificativa del trasferimento di denaro. 10.1. Il motivo è inammissibile. Analogamente a quanto ritenuto con riferimento al mobilio (vedi sopra sub § 3.1.), anche circa le somme di danaro versate dagli originari attori in relazione alla stipula dell’atto di acquisto del bene immobile, la Corte territoriale ha ravvisato l’esistenza di una causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale, ostativa all’accoglimento r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’azione ex art. 2041 cod. civ. : « dette somme sono state messe a disposizione dei genitori di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contribuzione per l’acquisto della casa famigliare» (pag. 12, in fine) contribuzione immediatamente dopo (pag. 13, primo capoverso) definita, in maniera più specifica e puntuale, come donazione indiretta. L’intera dissertazione esposta nel motivo in parola non attinge criticamente questo snodo argomentativo, omettendo il riferimento alla qualificazione come donazione indiretta ed insistendo nel sostenere la fondatezza dell’istanza ex art. 2041 cod. civ. per venir meno della causa dell’attribuzione, peraltro sulla scorta di circostanze fattuali di cui inammissibilmente sollecita il riesame a questa Corte. Il motivo, pertanto, non assolve l’onere di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., mancando di esprimere, in termini precisi e pertinenti, ragioni di dissenso rispetto alla decisione gravata. 11. Il decimo motivo è così intestato: « nullità della sentenza art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. - vizio di extrapetizione: art. 112 cod. proc. civ. –artt. 99, 100 e 342 e 345 e ss. cod. proc. civ. non avendo i signori [OSCURATO:PERSONA] e Genovese avanzato in primo grado una domanda di accertamento della conclusione di un contratto di donazione diretta o indiretta che non è stata riportata nemmeno nelle conclusioni dell’atto di appello – né tantomeno avendo i resistenti dedotto in primo grado e con l’atto di appello la configurabilità quanto al pagamento della somma di € 16.500,00 che si tratterebbe di una liberalità d’uso in loro favore, avendo indicato come destinatario della liberalità [OSCURATO:PERSONA]». 11.1. Il motivo è inammissibile. La riconduzione del rapporto intercorso tra le parti alla fattispecie della donazione indiretta costituisce esempio di sussunzione sub specie iuris della vicenda fattuale dedotta in controversia: mala qualificazione r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giuridica dei fatti allegati dalle parti è, per scolastica nozione, compito tipico del giudice, non abbisognevole di alcuna specifica istanza o domanda che indirizzi l’attività verso l’una o l’altra figura giuridica. 12. Con l’undicesimo motivo, per violazione o falsa applicazione degli artt. 769 e ss., 782 e ss. e2697cod. civ., parte ricorrente si duole della mancata prova e del mancato accertamento da parte del giudice di secondo grado «dell’esistenza del requisito dell’animus donandi e degli altri requisiti del contratto di donazione (indiretta) e dell’inesistenza di alcuna causa donandi e comunque del venir meno (in ipotesi meramente esplicativa) della causa del pagamento». 12.1. Il motivo è inammissibile. Dietro l’apparente veste formale della violazione di norme di diritto, esso, ben lungi dal prospettare un vizio di sussunzione nel senso suo proprio (ovvero l’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie normativa deputata a dettarne la disciplina), si risolve nel censurare l’apprezzamento (si ribadisce: riservato alla discrezionalità del giudice di merito) sulla concludenza delle emergenze istruttorie e nel richiedere a questa Corte una nuova valutazione delle stesse, finalizzata ad una diversa ricostruzione della quaestio facti: attività del tutto estranee, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità. 13. Il dodicesimo motivo, per violazione degli artt. 115, 116 e 124 cod. proc. civ., deduce«motivazione apparente quanto al pronunciato difetto dei presupposti disciplinati dall’art. 800, 801 e seg. cod. civ. per ritenere revocata la statuita (inesistente) donazione indiretta». 13.1. Il motivo è infondato. In maniera sintetica ma adeguata, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni fondanti il proprio convincimento di rigetto della domanda di revocazione per ingratitudine della donazione, individuate ed esplicitate nell’assenza dei presupposti contemplati dagli artt. 801 e 809 del codice civile, norme univocamente richiamate. r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 14. Il tredicesimo motivo, per violazione o falsa applicazione degli artt. 800 e ss. e 2697 cod. civ., sostiene che –ove in ipotesi ritenuta sussistente – la donazione delle somme di denaro era revocabile per ingratitudine dei donatari [OSCURATO:PERSONA] e Genovese. 14.1. Il motivo è inammissibile. Esso sottopone alla Corte di legittimità l’apprezzamento di una congerie di accadimenti fattuali, dai quali pretende di inferire la fondatezza della istanza di revocazione della donazione, ovvero una conclusione contraria a quella raggiunta dal giudice di merito. Ma così strutturato il motivo, la deduzione delle norme in thesi inosservate risulta formulata in via mediata rispetto alla richiesta di riesame del compendio istruttorio e si risolve, al fondo, nell’invocare un nuovo accertamento sui fatti di causa, attività – come già innanzi rimarcato –esulante, per natura e funzione, dal giudizio di legittimità. 15. Il quattordicesimo motivo prospetta «conseguente necessaria revoca della pronunciata condanna dei signori Penna e Lenticchia a restituire euro 38.865,28, oltre agli interessi dalle singole scadenze in favore dei signori [OSCURATO:PERSONA] e Genovese -art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. -vizio di extrapetizione sugli interessi». 15.1. Il motivo è inammissibile. Similmente a quanto rilevato per il quarto motivo (vedi sopra, sub § 5.1.), la doglianza concreta un «non motivo»: non contiene cioè ragioni di dissenso o di critica rispetto alla decisione, ma si limita ad esplicare gli effetti dell’auspicata cassazione, cioè a dire ad indicare le questioni da esaminare in un eventuale giudizio di rinvio successivo all’accoglimentodei motivi precedenti. 16. Il quindicesimo motivo lamenta «violazione dell’art. 115 e dell’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ. per l’errore di percezione del contenuto delle fideiussioni bancarie datate del 3.7.2008 avendo la Corte di Appello statuito che sarebbe “mancante” il “documento di r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] informativa” e invece vi sarebbe “… solo il consenso al trattamento dei dati personali” la cui data di rilascio è stata disconosciuta – conseguente errore in procedendo in quanto il giudice ha fondato la decisione su un risultato della prova che era escluso dallo stesso mezzo di prova esaminato». 17. Il sedicesimo motivo denuncia «violazione dell’artt. 115 cod. proc. civ. per l’errore di percezione del contenuto della testimonianza dei funzionari della banca in quanto il capitolo C) della prova per testi della banca, relativo “alla circostanza che nei giorni successivi al 28.05.2008 e prima del 3.07.2008 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si recarono nuovamente, in due occasioni, presso i locali della filiale della [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo ed ottenendo dal direttore di agenzia, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiarimenti in merito alle fideiussioni per cui è causa” non è stato ammesso dal tribunale e che “la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]” smentirebbe “la tesi degli attori secondo la quale i due funzionari di banca, senza dare alcuna spiegazione fecero firmare agli attori alcuni fogli e poi se ne andarono, senza che il notaio desse spiegazioni sugli atti firmati dagli attori, con la scusa che la banca stava per chiudere e senza rilettura degli atti” in quanto il teste notaio D’Ettorre ha dichiarato che “non ricordava in particolare la vicenda ” e che “ha stipulato il contratto di mutuo” - erronea percezione della testimonianza assunta dal notaio anche nella parte in cui la Corte di appello ha statuito che “altresì inverosimile è la scena descritta davanti al notaio, secondo la quale gli attori avrebbero firmato delle carte senza sapere che cosa andavano firmando, senza che i funzionari aprissero bocca, ed anzi, allontanatisi in tutta fretta dopo la firma dell’atto, in assenza di rilettura da parte del notaio” – vizio di logicità e contraddizione». 18. Il diciassettesimo motivo prospetta v iolazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 2702, 2727 r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e 2729 cod. civ., degli artt. 244 e ss. cod. proc. civ., degli artt. 1325 e ss. e 1343 e ss. cod. civ., del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e della circolare della [OSCURATO:PERSONA]Italia n. 229 del 21 aprile 1999 . Lamenta, in particolare, «mancato esame di prove legali emerse in giudizio – erronea attribuzione del valore di piena prova alle dichiarazioni dei funzionari di banca, laddove le dichiarazioni degli stessi dovevano essere soggette a valutazione critica anche rispetto alla contestazione della falsità della data del modulo di consenso della privacy del 28.05.2008 che coincide con il giorno in cui [OSCURATO:PERSONA] si è sottoposto alle analisi del sangue presso il centro medico dell’Ordine dei Cavalieri di Malta e rispetto anche alla testimonianza resa dal teste di parte [OSCURATO:PERSONA] e Genovese, notaio D’Errico e del contenuto delle stesse circostanze di prova per interpello dei cap. A9 e A10 e delle circostanze di prova per testi cap. B16 richieste dai detti resistenti ed ammesse dal tribunale che contrastano con le circostanze di prova per testi e per interpello richieste dalla Banca (cap. a, b, c e d) e con altri indizi di prova emersi in giudizio». 19. Il diciottesimo motivo assume «erronea percezione delle dichiarazioni del notaio - artt. 115, 116 cod. proc. civ. e artt. 1343, 1325 e 2697 cod. civ. - d. lgs 1° settembre 1993, n. 385, Circolare della [OSCURATO:PERSONA]Italia n. 229 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - il notaio ha dichiarato di avere stipulato il mutuo». 20. I motivi – da esaminare congiuntamente, per la connessione che li avvince –sono inammissibili, per una identica, comune ragione. Ribadite le considerazioni sopra esposte (sub § 6.1.) in ordine al corretto modo di deduzione in sede di legittimità dell’inosservanza degli artt. 115 e 116 del codice di rito, è qui opportuno aggiungere che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. giustifica il ricorso per cassazione soltanto nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l ’ onere della prova ad una parte diversa da quella sulla quale esso avrebbe r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: Cass.23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto). Tanto puntualizzato, ancora una volta il richiamo alle norme, processuali e sostanziali, in tema di prove postoa base delle doglianze in vaglio si profila palesemente non pertinente. L’intero discorso di parte ricorrente, infatti, si articola nella critica in ordine all’attendibilità ed alla concludenza delle prove (documentali e testimoniali) assunte dalla Corte territoriale come asseverative del reale andamento della vicenda fattualecontroversa. Di tali mezzi istruttori (il cui contenuto è in ricorso rappresentato anche in modo integrale: cfr. le fideiussioni bancarie fotoriprodotte alle pagg. 49 e 50) parte ricorrente domanda a questa Corte un riesame, finalizzato ad una nuova e diversa ricostruzione dei fatti di causa. E tanto, sulla scorta dei princìpi di diritto cui si è già più volte fatto riferimento, giustifica l’inammissibilità dei motivi in esame. 21. Il diciannovesimo motivo lamenta «violazione degli artt. 115 e 132 cod. proc. civ. per avere la Corte di appello confermato la statuizione del giudice di primo grado, senza motivarla, secondo cui “l’eventuale grave negligenza consistita nell’avere sottoscritto atti omettendone la lettura non può essere considerato quale indice del vizio del consenso –contraddittorietà e illogicità». 21.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. Inammissibile là dove contesta l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali apprezzate dal giudice di merito. Infondato là dove reputa inficiata da motivazione «per relationem» la sentenza impugnata. In senso contrario, va infatti rilevato come la Corte d’appello abbia estrinsecato, con trama argomentativa diffusa, un convincimento suo r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proprio circa l’infondatezza degli addotti motivi di gravame, frutto di una particolareggiata disamina delle singole fonti di prova utilizzabili, di una adeguata considerazione delle allegazioni difensive: sicché l’esito conclusivo, di adesione al dictum di prime cure, non può certo considerarsi acritico ed immotivato (sul concetto di motivazione «per relationem», ex aliis, Cass. 23/07/2020, n. 15757; Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139; Cass. 05/10/2018, n. 24452). 22. Il ventesimo motivo, per violazione degli artt. 1427 e ss., 1439, 1441 e 2697 cod. civ., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha«affermato che “la prova del vizio del consenso incombeva sugli attori, e invece, nulla hanno provato” e che sarebbe contestabile “una negligenza” ai ricorrenti». 22.1. Il motivo è inammissibile. L’accertamento sulla ricorrenza di un dolo determinante, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, è compito devoluto al giudice del merito, da svolgersi sulla base delle risultanze istruttorie: e la relativa valutazione è sindacabilein sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione, negli angusti limiti previsti dall'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (Cass. 27/02/2019, n. 5734). Nel caso, l’apprezzamento del compendio istruttorio ha condotto la Corte di appello ad affermare la piena consapevolezza in capo ai coniugi Penna e Lenticchia della natura e del contenuto dei negozi conclusi: «di qui si desume che gli attori, nel recarsi alla stipula dell’atto notarile ben sapevano che partecipavano all’atto per sottoscrivere le fideiussioni». Senza adombrare anomalie motivazionali, il motivo sostiene sic et simpliciter l’esistenza nel caso di un dolo determinante, in frontale contrapposizione con l’accertamento operato dalla Corte di merito ed oltremodo in forza di una diversa ricostruzione della vicenda fattuale: e tanto basta per dichiararne l’inammissibilità. r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 23. Il ventunesimo motivo critica la sentenza gravata per aver «pronunciato una doppia condanna a carico dei ricorrenti al pagamento delle spese legali del primo grado, stante il contestuale ordine pronunciato dalla stessa Corte nei confronti dei signori Penna e Lenticchia di restituire la somma di euro 38.865,28 che già comprende le spese legali del primo grado», in ciò ravvisando violazione degli artt.92 e ss. cod. proc. civ., dell’art. 2033 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. – vizio di extrapetizione – condanna agli interessi dai singoli pagamenti non richiesta». 23.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. In esito all’accoglimento dell’appello ed alla riforma della sentenza di prime cure, la Corte territoriale, con distinte statuizioni contenute in distinti capi del dispositivo,nella pronuncia de qua: (i) ha, in primo luogo, condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme loro corrisposte dagli originari convenuti in esecuzione della sentenza di primo grado, quantificate in euro 38.865,28, misura comprensiva anche dell’importo liquidato in quella occasione (e poi ricevuto) a titolo di spese del primo giudizio; (ii) ha, in secondo luogo, pronunciato, in conformità al principio di soccombenza, condanna diAntonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla refusione delle spese (del primo e del secondo grado di giudizio) in favore degli stessi convenuti, provvedendo ad una nuova liquidazione dell’entità di dette spese. Alcuna duplicazione è dunque ravvisabile. La doglianza è invece inammissibile laddove (in modo alquanto apodittico) lamenta l’erroneità della condanna al pagamento degli interessi in difetto di un’apposita richiesta: in spregio al principio di autosufficienza, manca in ricorso la riproduzione (seppur per stralci o passaggi essenziali) del contenuto della comparsa conclusionale richiamata, della quale non è nemmeno operata la c.d. localizzazione r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prescritta dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. (ovvero l’indicazione circa la collocazione dell’atto nelle sedi di merito e nel relativo fascicolo di ufficio e, soprattutto, circa la sua produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità: cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469). 24. I l ventiduesimo motivo contesta l’entità delle spese di lite liquidate per il secondo grado di giudizio, siccome comprensiva anche dei compensi per la fase istruttoria, invece non svolta, avendo la Corte d’appello rigettato le istanze istruttorie delle parti. 24.1. Il motivo èinfondato. In tema di spese processuali, il d.m. 10 marzo 2014, n. 55 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la «faseistruttoria e/o di trattazione », con detta voce ricomprendendole entrambe (Cass. 27/03/2023, n. 8561; Cass. 31/10/2023, n. 35219). Nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, come risulta dalla stessa rubrica dell’art. 350 cod. proc. civ., e coincide con le attività previste in detta norma: sicché la trattazione del processo legittima la spettanza del relativo compenso in favore della parte vittoriosa, a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel relativo grado, di attività a contenuto istruttorio (ex multis, Cass. 23/02/2024, n. 4837; Cass. 27/10/2023, n. 29857; Cass. 29/12/2022, n. 37994; Cass.26/05/2021, n. 14483; Cass. 27/08/2019, n. 21743 ). Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha liquidato in favore delle parti vittoriose il compenso per la «fase istruttoria e/o di trattazione» anche in relazione al giudizio di appello, nel quale, comunque, oltre alla trattazione, erano state altresì effettuate nuove produzioni documentali e richieste prove testimoniali. 25. In conclusione, il ricorso è rigettato. r.g. n. 22591/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 26. Il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza, con condanna solidale dei ricorrenti, stante il loro interesse comune alla lite, e liquidazione delle stessediversificata per le due parti controricorrenti, in ragione delle attività difensivedalle stesseeffettivamente praticate nella lite innanzi questa Corte. 27.Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte deiricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 . P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, alla refusione in favore de i controricorrent i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.600 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Condanna i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro,alla refusione in favore della controricorrent e Inte
Sentenza Cassazione n. 33840/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris