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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03330/2026

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1346-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 637/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/07/2021 R.G.N. 756/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Accertamento credito R.G.N.1346/2022 Cron.

Rep.

Ud.25/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso, proposto dagli odierni ricorrenti, volto ad ottenere dal Fondo di garanzia INPS il pagamento delle somme dovute per ultima mensilità e TFR, in relazione al rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]., prima sottoposta a sequestro ed amministrazione giudiziaria, poi confiscata ed infine dichiarata fallita il 4 aprile 2016.

1.1. A fondamento del decisum , la Corte di merito ha argomentato l’assenza di un titolo esecutivo e il mancato esperimento di un’azione esecutiva individuale e di accertamento del credito.

2. Avverso la decisione, hanno proposto ricor so per cassazione i lavoratori con quattro motivi, successivamente illustrati con memoria.Ha resistito, con controricorso , l’INPS .

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 n.3, c.p.c. , è dedotta la violazione dell'art. 113 c.p.c.,in relazione all'art. 117 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Errata applicazione della normativa al caso di specie rationae temporis.

3.1. Il motivo afferisce alla individuazione delle norme che disciplinano il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca).

Assume parte ricorrente che, nel caso di specie, troverebbe applicazione la disciplina prevista dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anziché quella previgente dettata dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.

4. Con il secondo motivo, ai sensi dell’a rt. 360 n.5 c.p.c. , è denunciata l’omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché, ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c.

4.1. La Corte di Appello di Palermo avrebbe motivato la propria decisione richiamando gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione in altre fattispecie riguardanti l'accesso al fondo di garanzia da parte di lavoratori alle dipendenze di imprenditori non soggetti a fallimento o nelle quali l'accertamento del passivo in sede fallimentare era stato omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102 LF, senza considerare che, nell’odierno giudizio, i ricorrenti av evano domandato «contestualmente», nelle forme ordinarie di cui all'art. 414 c.p.c., tanto l’accertamento del diritto di credito quanto quello di ottenerlo dal Fondoe, comunque, l’INPS, non avrebbe contestato il quantum debeatura titolo di TFR

5. Con il terzo motivo, ai sensi dell’a rt. 360 n.3 c.p.c. , è dedotta la violazione dell'art. 1, cc. 194 e 204, della legge 24 dicembre 2012 n. 22 e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., per non aver la Corte di appello considerato che era giuridicamente impossibile, nella fattispecie concreta, soddisfare le condizioni di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 297 del 1982.

6. Con il quarto motivo, infine, è p rospetta ta una doppia questione pregiudiziale,costituzionale ed eurounitaria.

7. Preliminarmente, va respinta l’eccezione dell’Inps di inammissibilità del ricorso per il fatto che i ricorrenti non avrebbe impugnato alcuni capi della sentenza di primo grado e, in particolare, quelli con cui si statuiva la necessità di un previo accertamento dei crediti e l’assenza di prova di detto accertamento.

7.1. Come reso evidente dalla pur sintetica enunciazione dei motivi, le censure riaprono la questione controversa - relativa alle condizioni di accesso alla tutela del Fondo di Garanzia- nella sua interezza.

Co stituisce orientamento costante cheil giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull'unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, di tal chél'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli elementi della sequenza vale a riaprire la cognizione sull'intera statuizione, (così, ex multis, Cass. n. 24783 del 2018 ; Cass. n. 10769 del 2019 ; Cass. n. 28565 del 2022; Cass. n. 30728 del 2022) e a riespandere il sindacato anche ad aspetti coessenziali, ancorché non direttamente coinvolti dai motivi di cesura.

8. Tanto premesso, il primo motivo, con cui si discute della normativa applicabile, è inammissibile per difetto di rilevanza.

8.1. L’esatta individuazione della normativa di riferimento è ininfluente rispetto alla situazione sostanziale pacifica in causa, relativa ad una azienda prima sottoposta a sequestro, poi confiscata e, infine, dichiarata fallita, nei cui confronti non è stato possibile costituire un titolo esecutivo.

In altre parole, il supposto errore nell’identificazione delle norme di disciplina del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca) non ha in alcun modo inciso sul decisum né la parte ha esposto in che termini rileverebbe.

9. Anche il secondo motivo, nel suo complesso, si arresta ad un rilievo di inammissibilità.

I profili che la Corte di merito avrebbe omesso di valutare non costituiscono un «fatto» ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. che, per come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va, pertanto , escluso che taleomesso esame possa riguardare le « tesi difensive » (in ultimo, Cass. n.2961 del 2025 ) , con cui la parte argomenta in ordine alle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica.

9.1. In ogni caso, la Corte di appello non ha omesso di valutare gli element i qui valorizzati ma, a l contrario , ha affermato che l’accertamento avrebbe dovuto essere richiesto ed eseguito nei confronti del datore di lavoro e non dell’INPS e chei ricorrenti non avevano fornito prova di aver ottenuto tale verifica, non essendo utile allo scopo la documentazione prodotta.

Per il resto, il richiamo alla violazione dell’art. 115 c.p.c. non è decisivo, né risulta che i giudici territoriali abbiamo attinto elementi di riscontro da prove non introdotte dalle parti o assunte d’ufficio al di fuori dei casi che il codice di rito contempla. 10.Il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione che li unisce , in quanto insistono sulla impossibilità giuridica del lavoratore di soddisfare le condizioni di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 297 del 1982 e quindi di esperire azione esecutiva, di tal ché, nel caso in cui il ricorso non venisse accolto, «sarebbe evidente e non manifestamente infondato il contrasto dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982 attuativa della Direttiva 80/987/CEE, in sé e in combinato disposto con l’art. 102 del RDn. 267del 1942, con gli artt.3,4,10,24,35,36,117 Cost. in quanto, in forma irragionevole, in caso di chiusura del fallimento del datore di lavoro senza fase di verifica del credito, determinano la perdita di un credito retributivo avente funzione alimentare in assenza di profili di responsabilità del lavoratore garantito, in violazione di norme interposte (art. 25 [OSCURATO:PERSONA]) e in contrasto con le fonti primarie e secondarie di matrice eurounitaria senza consentire effettivo rimedio alternativo a tutela dei diritti imposti dall’adesione ai Trattati».

10.1. Più n ello specifico, s econdo la prospettazione del ricorso, i giudici di merito avrebbero erroneamente applicato l’orientamento giurisprudenziale che, in caso di mancata ammissione al passivo fallimentare, richiede al lavoratore di munirsi di un titolo esecutivo e/o di esperire un’azione esecutiva individuale contro il datore di lavoro tornato in bonis.

Tale costruzione non avrebbe considerato l’impossibilità di agire in via esecutiva contro la società, l’inutilità di agire nei confronti dei soci e la percorribilità, come unica via, di ottenere un accertamento del credito, incidenter tantum, nel presente giudizio. 11.I rilievi sono infondati.

11.1. Va, in primo luogo, osservato che il presupposto da cui il terzo motivo prende le mosse non è del tutto coerente con il decisum: la Corte di appello , infatti, ha motivato sulla base della inesistenza di un accertamento del diritto, nei confronti della parte datoriale (rectius:nei confronti dei soci) che nulla ha a che vedere con la impossibilità di procedere ad esecuzione forzata,individuale o concorsuale.

Per i giudici, l’impossibilità di agire in executivis non escludeva , infatti , la possibilità di agire per l’accertamento giudiziale del credito, presupposto necessarioper la tutela nei confronti del Fondo.

11.2. Il percorso motivazionale è coerente con i principi di questa Corte e, in particolare, con i più recenti arresti , compendiati nella massima che segue: «L'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS per la mancata corresponsione del T.F.R. presuppone, anche quando il datore di lavoro non è soggetto a fallimento, l'avvenuto accertamento giudiziale dell'esistenza e della misura del credito prima della richiesta di intervento, sicché, se datrice di lavoro è una società cancellata dal registro delle imprese, tale accertamento può essere esperito nei confronti dei soci, in quanto successori della stessa e di conseguenza dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio di liquidazione della società» (Cass. n. 1864 del 2025 e altre coeve).

In particolare, si è evidenziato come « l'aleatorietà delle azioni esecutive[…] riguarda un posterius , laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità » (in motivazione, Cass. cit. ).

L’impossibilitàdi agire in executivisnon impedisce l’esperimento di un’azione di accertamento del credito che è «elemento imprescindibile per accedere alla tutela del Fondo»e «requisito che deve preesistere alla presentazione della domanda»(Cass.n. 1864 cit.).

In altre parole, allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con una domanda che fa sorgere l’obbligo del Fondo di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa.

Tra i requisiti indefettibili, vi è l’accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). 12.Si tratta di un sistema c he, così interpretato, contempera le contrapposte esigenze, attuando un bilanciamento che esclude «un irragionevole e sproporzionato aggravio a danno dei lavoratori» (Cass. n. 1864 del 2025 cit., punto 25 della motivazione) e non pone pertanto dubbi di legittimità costituzionalità e di violazione del diritto europeo, come non manca di valutare anche la Corte di appello.In questo modo, infatti, il legislatore garantisce che le risorse pubbliche destinate al Fondo siano impiegate perla «finalità istituzionale» (art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982) e scongiura il rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative, carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate a un approdo contenzioso. 13.Per quanto innanzi, il ricorso va rigettato. 14.L’orientamento di legittimità sopra richiamato si è formato in epoca successiva all’introduzione del giudizio; sussistono, pertanto, i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità. 15.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1346-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 637/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/07/2021 R.G.N. 756/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Accertamento credito R.G.N.1346/2022 Cron. Rep. Ud.25/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso, proposto dagli odierni ricorrenti, volto ad ottenere dal Fondo di garanzia INPS il pagamento delle somme dovute per ultima mensilità e TFR, in relazione al rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]., prima sottoposta a sequestro ed amministrazione giudiziaria, poi confiscata ed infine dichiarata fallita il 4 aprile 2016. 1.1. A fondamento del decisum , la Corte di merito ha argomentato l’assenza di un titolo esecutivo e il mancato esperimento di un’azione esecutiva individuale e di accertamento del credito. 2. Avverso la decisione, hanno proposto ricor so per cassazione i lavoratori con quattro motivi, successivamente illustrati con memoria.Ha resistito, con controricorso , l’INPS . Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 n.3, c.p.c. , è dedotta la violazione dell'art. 113 c.p.c.,in relazione all'art. 117 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Errata applicazione della normativa al caso di specie rationae temporis. 3.1. Il motivo afferisce alla individuazione delle norme che disciplinano il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca). Assume parte ricorrente che, nel caso di specie, troverebbe applicazione la disciplina prevista dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anziché quella previgente dettata dalla legge 31 maggio 1965, n. 575. 4. Con il secondo motivo, ai sensi dell’a rt. 360 n.5 c.p.c. , è denunciata l’omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché, ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c. 4.1. La Corte di Appello di Palermo avrebbe motivato la propria decisione richiamando gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione in altre fattispecie riguardanti l'accesso al fondo di garanzia da parte di lavoratori alle dipendenze di imprenditori non soggetti a fallimento o nelle quali l'accertamento del passivo in sede fallimentare era stato omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102 LF, senza considerare che, nell’odierno giudizio, i ricorrenti av evano domandato «contestualmente», nelle forme ordinarie di cui all'art. 414 c.p.c., tanto l’accertamento del diritto di credito quanto quello di ottenerlo dal Fondoe, comunque, l’INPS, non avrebbe contestato il quantum debeatura titolo di TFR 5. Con il terzo motivo, ai sensi dell’a rt. 360 n.3 c.p.c. , è dedotta la violazione dell'art. 1, cc. 194 e 204, della legge 24 dicembre 2012 n. 22 e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., per non aver la Corte di appello considerato che era giuridicamente impossibile, nella fattispecie concreta, soddisfare le condizioni di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 297 del 1982. 6. Con il quarto motivo, infine, è p rospetta ta una doppia questione pregiudiziale,costituzionale ed eurounitaria. 7. Preliminarmente, va respinta l’eccezione dell’Inps di inammissibilità del ricorso per il fatto che i ricorrenti non avrebbe impugnato alcuni capi della sentenza di primo grado e, in particolare, quelli con cui si statuiva la necessità di un previo accertamento dei crediti e l’assenza di prova di detto accertamento. 7.1. Come reso evidente dalla pur sintetica enunciazione dei motivi, le censure riaprono la questione controversa - relativa alle condizioni di accesso alla tutela del Fondo di Garanzia- nella sua interezza. Co stituisce orientamento costante cheil giudicato non si forma sulle singole affermazioni in diritto della pronuncia gravata, ma sull'unità minima di decisione, che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, di tal chél'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli elementi della sequenza vale a riaprire la cognizione sull'intera statuizione, (così, ex multis, Cass. n. 24783 del 2018 ; Cass. n. 10769 del 2019 ; Cass. n. 28565 del 2022; Cass. n. 30728 del 2022) e a riespandere il sindacato anche ad aspetti coessenziali, ancorché non direttamente coinvolti dai motivi di cesura. 8. Tanto premesso, il primo motivo, con cui si discute della normativa applicabile, è inammissibile per difetto di rilevanza. 8.1. L’esatta individuazione della normativa di riferimento è ininfluente rispetto alla situazione sostanziale pacifica in causa, relativa ad una azienda prima sottoposta a sequestro, poi confiscata e, infine, dichiarata fallita, nei cui confronti non è stato possibile costituire un titolo esecutivo. In altre parole, il supposto errore nell’identificazione delle norme di disciplina del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (sequestro e confisca) non ha in alcun modo inciso sul decisum né la parte ha esposto in che termini rileverebbe. 9. Anche il secondo motivo, nel suo complesso, si arresta ad un rilievo di inammissibilità. I profili che la Corte di merito avrebbe omesso di valutare non costituiscono un «fatto» ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. che, per come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va, pertanto , escluso che taleomesso esame possa riguardare le « tesi difensive » (in ultimo, Cass. n.2961 del 2025 ) , con cui la parte argomenta in ordine alle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica. 9.1. In ogni caso, la Corte di appello non ha omesso di valutare gli element i qui valorizzati ma, a l contrario , ha affermato che l’accertamento avrebbe dovuto essere richiesto ed eseguito nei confronti del datore di lavoro e non dell’INPS e chei ricorrenti non avevano fornito prova di aver ottenuto tale verifica, non essendo utile allo scopo la documentazione prodotta. Per il resto, il richiamo alla violazione dell’art. 115 c.p.c. non è decisivo, né risulta che i giudici territoriali abbiamo attinto elementi di riscontro da prove non introdotte dalle parti o assunte d’ufficio al di fuori dei casi che il codice di rito contempla. 10.Il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione che li unisce , in quanto insistono sulla impossibilità giuridica del lavoratore di soddisfare le condizioni di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 297 del 1982 e quindi di esperire azione esecutiva, di tal ché, nel caso in cui il ricorso non venisse accolto, «sarebbe evidente e non manifestamente infondato il contrasto dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982 attuativa della Direttiva 80/987/CEE, in sé e in combinato disposto con l’art. 102 del RDn. 267del 1942, con gli artt.3,4,10,24,35,36,117 Cost. in quanto, in forma irragionevole, in caso di chiusura del fallimento del datore di lavoro senza fase di verifica del credito, determinano la perdita di un credito retributivo avente funzione alimentare in assenza di profili di responsabilità del lavoratore garantito, in violazione di norme interposte (art. 25 [OSCURATO:PERSONA]) e in contrasto con le fonti primarie e secondarie di matrice eurounitaria senza consentire effettivo rimedio alternativo a tutela dei diritti imposti dall’adesione ai Trattati». 10.1. Più n ello specifico, s econdo la prospettazione del ricorso, i giudici di merito avrebbero erroneamente applicato l’orientamento giurisprudenziale che, in caso di mancata ammissione al passivo fallimentare, richiede al lavoratore di munirsi di un titolo esecutivo e/o di esperire un’azione esecutiva individuale contro il datore di lavoro tornato in bonis. Tale costruzione non avrebbe considerato l’impossibilità di agire in via esecutiva contro la società, l’inutilità di agire nei confronti dei soci e la percorribilità, come unica via, di ottenere un accertamento del credito, incidenter tantum, nel presente giudizio. 11.I rilievi sono infondati. 11.1. Va, in primo luogo, osservato che il presupposto da cui il terzo motivo prende le mosse non è del tutto coerente con il decisum: la Corte di appello , infatti, ha motivato sulla base della inesistenza di un accertamento del diritto, nei confronti della parte datoriale (rectius:nei confronti dei soci) che nulla ha a che vedere con la impossibilità di procedere ad esecuzione forzata,individuale o concorsuale. Per i giudici, l’impossibilità di agire in executivis non escludeva , infatti , la possibilità di agire per l’accertamento giudiziale del credito, presupposto necessarioper la tutela nei confronti del Fondo. 11.2. Il percorso motivazionale è coerente con i principi di questa Corte e, in particolare, con i più recenti arresti , compendiati nella massima che segue: «L'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS per la mancata corresponsione del T.F.R. presuppone, anche quando il datore di lavoro non è soggetto a fallimento, l'avvenuto accertamento giudiziale dell'esistenza e della misura del credito prima della richiesta di intervento, sicché, se datrice di lavoro è una società cancellata dal registro delle imprese, tale accertamento può essere esperito nei confronti dei soci, in quanto successori della stessa e di conseguenza dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio di liquidazione della società» (Cass. n. 1864 del 2025 e altre coeve). In particolare, si è evidenziato come « l'aleatorietà delle azioni esecutive[…] riguarda un posterius , laddove il requisito pregiudiziale è pur sempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulso o che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità » (in motivazione, Cass. cit. ). L’impossibilitàdi agire in executivisnon impedisce l’esperimento di un’azione di accertamento del credito che è «elemento imprescindibile per accedere alla tutela del Fondo»e «requisito che deve preesistere alla presentazione della domanda»(Cass.n. 1864 cit.). In altre parole, allorché il lavoratore aziona la sua pretesa verso il Fondo, con una domanda che fa sorgere l’obbligo del Fondo di provvedere, devono sussistere tutti gli elementi costitutivi della pretesa. Tra i requisiti indefettibili, vi è l’accertamento del credito, propedeutico alle azioni esecutive che la legge menziona, allorché non operino le regole del concorso (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). 12.Si tratta di un sistema c he, così interpretato, contempera le contrapposte esigenze, attuando un bilanciamento che esclude «un irragionevole e sproporzionato aggravio a danno dei lavoratori» (Cass. n. 1864 del 2025 cit., punto 25 della motivazione) e non pone pertanto dubbi di legittimità costituzionalità e di violazione del diritto europeo, come non manca di valutare anche la Corte di appello.In questo modo, infatti, il legislatore garantisce che le risorse pubbliche destinate al Fondo siano impiegate perla «finalità istituzionale» (art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982) e scongiura il rischio del moltiplicarsi di domande meramente esplorative, carenti di requisiti imprescindibili e prevedibilmente destinate a un approdo contenzioso. 13.Per quanto innanzi, il ricorso va rigettato. 14.L’orientamento di legittimità sopra richiamato si è formato in epoca successiva all’introduzione del giudizio; sussistono, pertanto, i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità. 15.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore im
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