CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05678/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1735/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa congiuntamente e disgiunta- mentedall’A vv. [OSCURATO:PERSONA] (P.e.c. pietroselicato@ordineavvoca- tiroma.org) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (P.e.c. mario.debellis@man- tova.pecavvocati.it), elettivamente domiciliata presso l o studio del primo difensore in Roma, viaFerdinando Galiani n.68; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:IVA –esenzione –l’art. 10, comma 1, n.22, d.P.R.n.633 /72 – principio di diritto –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardia,sez. staccata di Brescia , n. 4470 / 6 7 /20 1 6 depositata in data17/8/2016, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombar- dia, sez. staccata di Brescia, veniva parzialmente accolto l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Com- missione Tributaria Provinciale di Mantova n. 19 / 2 / 1 4 , che aveva accolto i l ricors o introduttiv o della società [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] a r.l., avverso l’avviso di accertamento per II.DD. edIVA per l’ ann o di imposta 20 07 . Leriprese traevano origine da una verifica fiscale nei confronti della societàrelativa a più periodi d’imposta tra cui quello oggetto del pre- sente processo, i cui esiti conflui vano in p.v.c. redatto in data 5.8.2009dalla Guardia di Finanza. L’atto impositivo , per quanto qui interessa, conteneva due rilievi, uno relativo ad emolumenti fuori busta corrisposti ai dipendenti della società, ed uno relativo alla mancataapplicazione dell’IVA alle operazioni di trasporto fluviale di personeeffettuate dalla società sul fiume Mincio e sui laghi di Man- tova,non qualificabili ai fini dell’imposta armonizzata come trasporto urbanoesente ex art.10, comma 1, n.14, d.P.R. 633/1972 , né come visitadi un parco ai fini dell’art.10, comma 1, n.22, d.P.R. 633/1972 . Ilgiudice d’appello , in parziale riforma della sentenza resa dal giu- dicedi prime cure, respingeva il ricorso introduttivo per quanto con- cerneval’IVA, escludendo che le operazioni economiche contestate fosseroesenti. Avversola sentenza d’appello propon e ricorso per cassazione la con- tribuente,affidato a tre motiv i che illustra con memoria ex art.380 - bis.1cod. proc. civ. , cui replica l’Agenzia delle Entrate con controri- corsoin cui espressamente presta quiescenza con riferimento a l ri- lievoper emolumenti fuori busta . Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applica- zione da parte della sentenza impugnata delle norme di cui all’art. 10, comma 1, n. 14) del d.P.R.n. 633/1972, degli artt. 1678 e 1679 cod.civ. e degli artt. 1 e 8 della L. 15/01/1992, n. 21, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] «sembra voler assimilare il concetto civilistico di trasporto di cui all’art. 1678 cod. civ. a quello del tra- sporto urbano di cui all’art. 10, n. 14), del d.P.R. n. 633/72» giun- gendo al mancato riconoscimento in capo alla ricorrente dell’esen- zione IVA. 2. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi espressa a riguardo dal giudice. Il giudice non assimila affatto le due nozioni di trasporto, civilistica e tributaria, ma le tiene distinte, affermando che, a differenza della prima, la seconda considera urbanii trasporti «effettuati nel territo- rio di un determinato Comune ovvero tra Comuni distanti non oltre 50 km l’uno dall’altro»(cfr. p.2 sentenza). Inoltre, la sentenza cala nel concreto quest’ultimanozione escludendo che la fattispecie con- creta possa essere sussunta in un’ipotesidi mobilità urbana, sia per la stagionalità dell’erogazione del servizio siaper gli orari di presta- zione del servizio e per la finalità turistica. L’inammissibilità del motivo per non aver colto la ratiorende anche inconducentii riferimenti nella memoria illustrativa ad una pluralità di fonti interpretative della nozione di trasporto, incluso quello all’art.36 bisdel d.l. n. 50 del 2022, conv. dalla l. n. 91 del 2022 come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, prospettazione peraltro accompagnata a una serie di circostanze fat- tuali, circa le prestazioni erogate in aggiunta a quelle di trasporto, che in parte non si evincono né dalla lettura della sentenza né del ricorso. 3. Con il secondo motivo laricorrente, in rapporto all’art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione da parte della sentenza impugnatadegli artt. 10, comma 1, n. 14) , e 12 del d.P.R. n. 633/1972 , sempre con riferimento alla mancata applicazione in capo alla ricorrente dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 14) del d.P.R. n. 633/1972. I l giudice non avrebbe esaminato, con riferimentoa tale profilo, il rilievo formulato dall’Agenzia nell’accertamento per cui è causa, riproposto dall’Ufficio nel suo atto di appello, con cui ha contestato il regime di esenzione ex art. 10, comma 1, n. 14) del d.P.R. n. 633/72 applicato dalla ricorrente poiché «l’attività svolta dalla p arte non configura una mera attività di trasporto, ma, di fatto, dà luogo ad una fattispecie complessa ed articolata nella quale il trasferimento del cliente nei luoghi previsti nel programma è solo strumentale all’offerta di servizi con finalità turistico-ricreative»(pag. 4, avviso di accertamento). 4. Il motivo è inammissibile non avendo la contribuente interesse a far valere il mancato esame di un ulteriore profilo di contestazione sollevato nei propri confronti dall’Amministrazione finanziaria.Inol- tre, l’applicabilità dell’art. 10, comma 1, n. 14) del d.P.R. n. 633/72 è stata radicalmente esclus a dal giudice per altra assorbente ra- gione, come visto nello sviluppo del primo motivo, non utilmente censurata con il precedente mezzo di impugnazione. 5. Con il terzo motivo di ricorso, ex art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ.,si prospetta la violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 10, comma 1, n. 22) del d.P.R.n. 633/1972 e degli artt. 1, 2,134, 136 e 142 del d . l gs. 22/01/2004, n. 42 in combinato di- sposto con l’art. 9 della Costituzione da parte della sentenza impu- gnata, per aver m ancato di riconoscere alle operazioni contestate l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 22) del d.P.R. n. 633/1972 trattandosi di escursioni guidate fluviali in parco naturale (parco del Mincio), area protetta e parte del patrimonio culturale.6. Il motivo è infondato in quanto in diritto la fattispecie non è sus- sumibile nel disposto della norma da ultimo menzionata, per le ra- gioni che seguono. 6.1. Occorre prendere le mosse dall’art. 10 rubricato “ Operazioni esenti dall'imposta”,comma 1, n. 22) del d.P.R. del 26/10/1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) il quale, nel testo ratione temporis vigente , prevede che sono esenti IVA «le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili». 6.2. L’esenzione – dettata dall’art. 10 , comma 1 , punto n.22 , del d.P.R.n. 633/72 - dall’imposta armonizzata è una disposizione age- volativa ossia rientra nel novero di quelle disposizioni tributarie che riducono le imposte e le tasse rispetto a quanto previsto in via ordi- naria. Esse possono assumere diverse forme: deduzioni o detrazioni fiscali, crediti d’imposta, esenzioni fiscali, regimi fiscali di vantaggio o, come nel caso in esame riduzione delle aliquote d’imposte. Tali norme costituendo un'eccezione alla regola, possono essere con- cesse solo a determinate condizioni ed in casi specificamente previ- sti,sono di stretta interpretazione, in particolare in materia di impo- ste armonizzate e risorse propria dell’Unione Europea, (v. in materia di IVA sull’interpretazione della sesta direttiva CGUE sentenza 18 gennaio 2001, in causa C-83/99, Commissione/Spagna, punti 18 e 19 e, specificamente sulle aliquote IVA ridotte,CGUE 18 marzo 2010 in causa C-3/09,[OSCURATO:PERSONA] BVBA, punto 15; in materia di accise, v. ancheCGUE, 1 ottobre 2009, in causa C-552/08, Agrar, punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 6.3. L’agevolazione in esame, consistente nell’applicazione di un’ali- quota IVA del 10% e perciò inferiore a quella ordinaria, riguarda le prestazioni caratteristichedi enti con finalità culturali , come si evince dall’elencocontenuto nella norma degli enti (es. biblioteche…) e dal le attività educative e culturali menzionate (es. visita di musei, gallerie, pinacoteche, …giardini botanici…), elenco espressamente non esau- stivo(«e simili»). L’esemplificazione delineala ratio della norma, ne l significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art.12, comma 1,disp. prel. cod. civ.) ch e chiaramente individua un nucleo di enti e di attività senza scopo di lucrocome i destinatari del beneficio. 6.4. Inoltre, non solo lo scopo perseguito dagli enti e alla base dell’esenzione IVA dev’essere non commerciale e di carattere emi- nentemente educativo e culturale, ma vanno distinte le singole pre- stazioni. In tal senso deponeancora l’interpretazione letterale, dal momento che il legislatore specifica che non sono esenti IVA tutte le presta- zioni svolte da tali enticulturali, ma solo le loro “prestazioni proprie”. L’ulteriore restrizione toglie ogni dubbio sul significato complessivo che il legislatore attribuisce all’art. 10, comma 1, punto n.22, del d.P.R. n. 633/72. Gli enti che fruiscono dell’esenzione devono essere senza finalità di lucro e perseguire la diffusione del patrimonio arti- stico, storico e ambientale, con esclusione dunque delle società com- merciali e degli imprenditori . A ciò si aggiunge che , comunque , le singole prestazioni esentate dall’imposta sono solo quelle prive di finalità di lucro. 6.5. Deve pertanto dedursi che secondo la norma in esame possono godere dell’esenzione dall'impostasolo enti senza finalità di lucro , che e nella misura in cui perseguonola diffusione del patrimonio ar- tistico, storico ed ambientale, e solo per prestazioni prive di scopo di lucro. In tal senso ex art.384 u.c. cod. proc. civ. va corretta la motivazione espressa dal giudice d’appello, che giunge alla esatta conclusione di ritenere non applicabile alla fattispecie l’art. 10, comma 1, punto n.22, del d.P.R. n. 633/72seppure attraverso considerazioni non ri- levanti circa l’ampiezza e la delimitazione del parco nello specifico caso.7. In conclusione,il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza, regolate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.900 per compensi, oltre spese pre- notate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 - quater del d.P.R. n.115 del 2002, da attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d