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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 07434/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che hanno evidenziato la valenza intrinsecamente minatoria della condotta dell'imputato che, prima di essere bloccato dagli agenti, si era divincolato sbracciando e costringendo, pertanto, alcuni operanti ad intervenire per dare manforte al collega che aveva tentato di bloccarlo per procedere al suo arresto in quanto colto in flagrante condotta di spaccio di sostanze stupefacenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] èstensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] na riscuolo DEPOt'.11 [OSCURATO:PERSONA],r:r`• -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che hanno evidenziato la valenza intrinsecamente minatoria della condotta dell'imputato che, prima di essere bloccato dagli agenti, si era divincolato sbracciando e costringendo, pertanto, alcuni operanti ad intervenire per dare manforte al collega che aveva tentato di bloccarlo per procedere al suo arresto in quanto colto in flagrante condotta di spaccio di sostanze stupefacenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] èstensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] na riscuolo DEPOt'.11 [OSCURATO:PERSONA],r:r`• -
Sentenza Cassazione n. 07434/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris