CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 43300/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con un primo motivo di ricorso, deduce che difetto e vizio della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 D.Igs. 74/2000 per aver, quale legale rappresentante della La [OSCURATO:SOCIETA], al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, utilizzato la fattura n.1 del 31.01.2012 per operazione inesistente dell'importo di 133.584,00, emessa dalla Eurometalfer presieduta da [OSCURATO:PERSONA], annotandola nel bilancio abbreviato di esercizio dell'anno di imposta 2012 ed inserendola nel Mod. Un. Soc. di Capitali del 2013. In particolare il ricorrente deduce l'assenza dell'elemento soggettivo per non aver avuto contezza dell'inesistenza della prestazione a fronte della quale la [OSCURATO:SOCIETA] aveva emesso fattura nonché travisamento delle prove testimoniali e documentali prodotte dall'imputato o acquisite durante l'accertamento. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con il secondo motivo di ricorso contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con proprio difensore, deduce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della emissione della sentenza d'appello del 10/02/2022. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è basato su motivi non consentityi dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine all'accertamento fiscale, con conseguente rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie documentali e dichiarative, oltre che privq) di specificità in quanto riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo laddove ha evidenziato, con riferimento all'elemento soggettivo, che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuto amministratore nel periodo successivo allo svolgimento della prestazione per la quale era rilasciata fattura dall'Euronnetalfer, pur cui ben sapeva che la ditta Giovannini non aveva svolto il lavoro oggetto delle fatture utilizzate nelle dichiarazioni annuali, che alla data dell'emissione della fattura la Eurometalfer aveva già dismesso l'attività e tutti i mezzi produttivi e non vi erano dipendenti, neppure amministrativi, né disponibilità di alcun mezzo o strumento di lavoro. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'assenza di elementi positivi rilevanti ai fini della concessione delle attenuanti generiche. La censura del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondata. Il reato, commesso il 31/01/201 non era prescritto alla data della sentenza d'appello, emessa il 10/02/2022. L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado. Rilevato che pertanto che il' ricorso devemessere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amme