CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 1956
Cassazione n. 34065/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1956 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1957 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, escludendo la contestata recidiva per [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del Tribunale di Palermo del 30 maggio 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti equivalenti alla contestata aggravante nonché alla recidiva, li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che denunziano inosservanza della legge e mancanza di motivazione in ordine alla valutazione dei mezzi di prova, è inammissibile per la sua estrema genericità; - che il secondo motivo di ricorso, con cui il solo [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della propria responsabilità penale, oltre che estremamente generico, è manifestamente infondato in quanto inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva i motivi per i quali il Bondì non fosse stato creduto circa la sua asserita estraneità alla condotta in contestazione, non avendo egli raissegnato nulla sulla sua occasionale presenza in loco e, all'opposto, avendo dichiarato che la fornitura era intestata a suo nome e avendo eletto domicilio in loco; si veda pag. 4 della motivazione); - che il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordirle al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., non è consentito dalla legge in questa sede poiché volto ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità nonché avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che il quarto motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto e delle personalità degli imputati, non avendo gli stessi neppure in parte provveduto a risarcire il danno;- che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen