CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 36814/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11. gennaio 1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 ottobre 1969 avverso la sentenza emessa in data 4 marzo 2020 dalla Corte d'Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza resa il 21 gennaio 2019 dal Tribunale di Messina, che ha dichiarato i due imputati colpevoli del reato di appropriazione indebita commesso il 26 giugno 2013 e avente ad oggetto una tenda da sole di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], caduta dall'abitazione di quest'ultima all'interno di un locale nella loro disponibilità, e li ha condannati alla pena di giustizia e al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], da determinarsi in separata sede. 2.Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso con atto congiunto i due imputati deducendo: 2.1 vizio di motivazione e violazione di legge poiché la sentenza ha aderito alle considerazioni del primo giudice e ha omesso di rispondere alle censure difensive, nonostante non sia emersa adeguata prova dell'impossessamento della tenda ad opera dei ricorrenti, considerato che non è certo che il cortiletto in cui la tenda era caduta fosse nella disponibilità esclusiva dei ricorrenti, che i legittimi proprietari fossero nell'impossibilità di rientrarvi in possesso e che fosse intervenuto un atto di disposizione uti dominus. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod.pen. poiché il giudizio sulla offensività della condotta richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e il giudice deve motivare sulle modalità del comportamento al fine di valutarne complessivamente la gravità. 3.Preliminarmente deve rilevarsi che il reato commesso in data 26/6/2013 si è prescritto il 26/6/2021, considerate anche le sospensioni intervenute nel corso del giudizio. Al riguardo va osservato che la censura in merito al giudizio di colpevolezza è generica e manifestamente infondata, perché si limita a reiterare la doglianza già formulata con i motivi di appello e non si confronta con le esaustive argomentazioni della corte, la quale ha sottolineato che il locale in cui era caduta la tenda, pur essendo condominiale, era nell'esclusiva disponibilità dei due imputati che ne detenevano le chiavi, e costoro si erano rifiutati di aprire il cortile e di restituire la tenda ivi caduta, come riferito dal teste disinteressato e ritenuto pienamente attendibile, [OSCURATO:PERSONA] che, in quanto vicino di casa della persona offesa, al momento assente, si era attivato per ottenere la restituzione della tenda caduta. Tuttavia il secondo motivo dei ricorsi, relativo all'omessa motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen., non è manifestamente infondato poiché la corte, in presenza di un pregiudizio obiettivamente molto contenuto, ha respinto l'istanza di non punibilità invocata dalla difesa con motivazione molto succinta e quasi apodittica, affermando che, in ragione del contesto di conflittualità condominiale in cui si inseriva, la vicenda non poteva ritenersi di minima offensività, mentre la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti i motivi a delinquere. Instauratosi il rapporto processuale e accertata la responsabilità dei due ricorrenti, si impone l'annullamento della sentenza per intervenuta estinzione del reato, ferma restando la condanna generica al risarcimento del danno disposta in primo grado in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso il 08 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a iela Borselli