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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12116/2026

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mpore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato853 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1123/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 30/06/2022 R.G.N. 2688/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026Data pubblicazione 30/04/20261.

Con sentenza n. 4494/2018 il Tribunale di Napoli avevaparzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] confronti dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] e, perl’effetto, aveva accertato e dichiarato il diritto del ricorrente adessere inquadrato nel 3° livello retributivo Quadri a far datadall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quale dirigente a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed avevacondannato la resistente ad effettuare il superioreinquadramento riconosciuto e alla ricostruzione della carrieradel ricorrente, oltre che al pagamento delle differenzeretributive pari ad € 9.000,00 lordi annui dalla maturazione deldiritto all’inquadramento nel 3° livello retributivo Quadri e parialla differenza tra quello spettantegli come dirigentedall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi e quello percepito oltre accessori di legge.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delleEntrate – [OSCURATO:SOCIETA] contro la suddetta sentenza; accoglieva,invece, per quanto di ragione l’appello incidentale delMastrominico, e, in parziale riforma della stessa sentenza, chenel resto confermava, dichiarava il diritto del Mastrominico alriconoscimento della qualifica di quadro di livello IV e del ruolochiave 3, con decorrenza 1° luglio 2010; condannaval’appellante al pagamento della relativa indennità nella misuradi € 9.000,00 lordi annui dalla data di maturazione del diritto.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riferito ilcontenuto delle contrapposte impugnazioni, giudicava infondatoanzitutto l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/20263.1.

In tal senso, riesaminate le risultanze processNuuamleir,o dlia ra ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026Corte concludeva in primo luogo che dall’istruttoria era emersoil diritto del lavoratore all’inquadramento, sin dal 1° luglio 2010,nella categoria di Quadro di quarto livello, di cui riferiva ladeclaratoria, giusta l’art. 82, comma 4, del CCNL di settore.3.2.

Riteneva, inoltre, che correttamente il primo giudiceaveva attribuito all’appellato, a decorrere dal luglio 2011, laqualifica dirigenziale, avendo valutato i compiti diversi emaggiormente qualificanti svolti dal dipendentesuccessivamente a tale data, riconducibili alle mansioni propriedella posizione dirigenziale invocata, che comportavanol’assunzione delle relative responsabilità e l’autonomia propriadella qualifica rivendicata.3.3.

A riguardo considerava le deposizioni testimoniali e,dopo aver riportato parte del testo dell’art. 3 del CCNL per idirigenti dipendenti da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], mostravadi condividere le conclusioni già tratte dal giudice di primogrado.4.

Con riferimento, invece, all’appello incidentale, la Cortedistrettuale lo giudicava da accogliere relativamente alriconoscimento del IV livello della categoria Quadri, RuoloChiave 3, mentre riteneva che lo stesso appello incidentale nonfosse meritevole di accoglimento con riferimento al dedottodemansionamento a partire dal 2014.5.

Avverso tale decisione Agenzia delle Entrate-Riscossioneha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.6.

Resiste l’intimato con controricorso.Numero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/20267.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Numero di raccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Violazionee falsa applicazione dell’art. 82 CCNL 2008 Quadri direttivi, inrelazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., agli artt. 1362 e 1363 c.c.,nonché all’art. 2697 c.c., con riferimento al riconoscimento dellivello inquadramentale di quadro direttivo – livello retributivo4° e ruolo chiave 3 a far data dal 1° luglio 2010 (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.)”.

Deduce: a) che “il quarto livelloretributivo è stato attribuito al Mastrominico senza che sia stataeffettivamente raggiunta la prova sulla consistenza numericadei soggetti dal medesimo coordinati, dunque in paleseviolazione della” “declaratoria contrattuale”, trascritta nel corpodel ricorso; b) che: “In effetti, il discrimine tra un livelloretributivo e l’altro, nell’ambito della categoria dei QuadriDirettivi, risulta essere proprio il numero dei soggetti che ildipendente si trovi a coordinare, numero che, nel caso inesame, non è in alcun modo emerso con certezza dall’istruttoriasvolta (Mineo, teste di parte ricorrente, ha dichiarato che “Ilricorrente coordinava tutti gli addetti alla funzione legale, circa15-20 persone”; [OSCURATO:PERSONA], teste di parte resistente hadichiarato che “dal luglio 2010 il ricorrente coordinava credo 7-8 persone”)”.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 CCNL dirigenti, in relazione agli artt. 115e 116 c.p.c., agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché all’art. 2697c.c., con riferimento al riconoscimento della qualificadirigenziale a far data dal luglio 2011 (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.)”.

Deduce che: “… sebbene la statuizione sul puntoNumero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026appaia ancorata alla valorizzazione del compendio proNbuamteoror diio ra ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026acquisito, si rileva che, dalla ricostruzione fornita dalla Corteterritoriale di Napoli, emerge un’evidente violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 CCNL Dirigenti, censurabile in sede dilegittimità, e ciò con riferimento ad un duplice profilo …:- da un lato, infatti, non corrisponde al vero che ilMastrominico esercitasse “funzioni di promozione,coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gliobiettivi dell’azienda” né su tale circostanza è stata fornita laprova;- dall’altro lato, la norma in esame appare violata conriferimento al raccordo con i direttori di ambito provinciale, inquanto, a ben vedere, la sentenza motiva in ordine acircostanze risalenti ad un periodo anteriore a quello in cui èstata richiesta la dirigenza riconosciuta”.3.

Con il terzo motivo denuncia: “Nullità della sentenza peromessa pronuncia sull’eccezione di prescrizionetempestivamente sollevata in primo grado e reiterata in gradod’appello, violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.”.4.

Il controricorrente ha, tra l’altro, eccepito in relazione alricorso nel suo complesso che la ricorrente non ha prodotto“copia integrale del contratto collettivo di cui deduce laviolazione e falsa applicazione”, facendo riferimento al notoorientamento più volte espresso a riguardo da questa Corte (v.facciate sesta e settima del controricorso).4.1.Tale eccezione è, tuttavia, nella specie superabile.Numero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026Nell’ambito dell’indirizzo cui si riferisce il controricoNrurmeenrot dei ,ra ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026difatti, è stato specificato che l’onere di allegazione delcontratto collettivo può essere adempiuto, in base al principiodi strumentalità delle forme processuali – nel rispetto delprincipio di cui alla Costituzione, art. 111, letto in coerenza conl’art. 6 della Cedu, in funzione dello scopo di conseguire unadecisione di merito in tempi ragionevoli – anche mediante lariproduzione, nel corpo dell’atto di impugnazione, della solanorma contrattuale collettiva sulla quale si basanoprincipalmente le doglianze, purché il testo integrale delcontratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi digiudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce alricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudiceche ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione delfascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modoalla Suprema Corte tutti gli elementi per verificare l’esattezzadell’interpretazione offerta dal giudice di merito (così, tra lealtre, Cass. n. 31695/2023).4.2.

Ebbene, nel ricorso in esame è stata riportata (tra lapag. 23 e la pag. 24 del ricorso) la medesima parte dell’art. 82,comma 4, del CCNL per la categoria dei quadri direttivi delsettore che anche la Corte di merito ha riprodotto nella propriadecisione (alla facciata 5).Analogamente, la ricorrente ha trascritto in ricorso (allapag. 30) la medesima parte del testo dell’art. 3 del CCNL per idirigenti dipendenti da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che la Corteha riportato nella sua motivazione (tra la facciata 5 e la facciataNumero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026Risulta, inoltre, che il testo di entrambe le citatNeu mfeoron dit ria ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026collettive sia stato prodotto (dall’istante, attualecontroricorrente) già nel primo grado di giudizio.E la ricorrente, infine, ha anche depositato, insieme alricorso, copia della richiesta di cui all’art. 369, ult. comma,c.p.c. (ancora applicabile ratione temporis nella specie), rivoltaalla Cancelleria del giudice a quo e “vistata” da quest’ultima, aifini della trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Cancelleria diquesta Corte.Nota, peraltro, il Collegio che la ricorrente, come meglio sivedrà nell’esaminare i due motivi di ricorso, non denunciapropriamente vizi d’interpretazione delle cennate normecollettive.4.3.

Pertanto, sotto tale specifico profilo il ricorso èammissibile.5.

Passando, quindi, ad esaminare il primo motivo, la Corted’appello dopo aver riesaminato le risultanze istruttorie, comegià accennato, ha trascritto in sentenza gran parte del testodell’art. 82, comma 4, del CCNL, e, in particolare, per quantoqui interessa, la parte di esso in cui, per il 4° livello retributivo,si legge: “- il dipendente che venga preposto alla direzione diun ambito territoriale provinciale cui siano stabilmente addettialmeno 20 dipendenti compreso il preposto;- il dipendente chevenga preposto dall’azienda alla direzione di uno sportello cuisiano addetti almeno 25 dipendenti compreso il preposto; - ipreposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso laDirezione generale/centrale ovvero sportelli o struttureperiferiche) cui siano addetti almeno 25 dipendenti compreso ilpreposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa,Numero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026contabilità e bilancio, risorse umane, procedure eseNcuumteriov dei r,a ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026fiscalità locale; - il dipendente che venga preposto dall’aziendaalla direzione di più sportelli cui siano addetti complessivamentealmeno 30 dipendenti compreso il preposto; - il dipendente chevenga preposto, nell’ambito della direzione o della struttura direte (sportello o struttura periferica), a servizi o uffici purché adetti uffici o servizi siano stabilmente addetti nel complessoalmeno 30 dipendenti compreso il preposto”.5.1.

Il ragionamento decisorio della Corte in proposito siferma qui (v. facciata 5 della sua sentenza) e risulta, quindi,manchevole in punto di sussunzione nel senso che non è statamessa in luce la corrispondenza delle funzioni svolte dalricorrente, come accertate, all’ora trascritta parte delladeclaratoria.Quest’ultima, difatti, in ordine al (rivendicato) 4° livelloretributivo, come esattamente rilevato dalla ricorrente, pertutte le diverse ipotesi considerate, fa sempre precisoriferimento ad un determinato numero di dipendenti “addetti”(da un minimo di “almeno” 20 ad un massimo di “almeno” 30).5.2.

Inoltre, tale necessaria corrispondenza neanche sidesume che sia stata riscontrata dalla Corte nel suo precedenteaccertamento fattuale.Invero, la Corte ha dato conto della deposizione di un testeche aveva dichiarato, tra l’altro, che: “Il ricorrente coordinavatutti gli addetti alla funzione legale, circa 15-20 persone” (v.facciata 3), ma la Corte non ha tratto da questo passo che illavoratore fosse “preposto alla direzione di un ambitoterritoriale provinciale cui siano stabilmente addetti almeno 20Numero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026dipendenti compreso il preposto” (ossia, la prima Niupmoertoe dsi ria ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026contemplata dalla declaratoria specifica).La Corte, poi, ha desunto dalla deposizione di altra testeche il ricorrente “gestiva risorse per un numero senz’altrosuperiore alle sette unità” (v. sempre alla facciata 3), ma nonha dedotto che tale indicazione portasse a presumere ilraggiungimento di una delle soglie minime di dipendenti addettiindicate nella declaratoria specifica del 4° livello retributivo deiQuadri direttivi del settore.Analogamente, altro teste ancora, menzionato dalla Corte,aveva riferito che “dal luglio 2010 il ricorrente coordinava credo7-8 persone” (v. facciata 4).Infine, anche dall’esame delle restanti risultanzeprocessuali vagliate dalla Corte (cfr. in extenso facciate 2-4della sua sentenza) non emerge l’indicazione o la deduzione (inipotesi presuntiva) di qualcuno dei numeri minimi di dipendentiaddetti previsti dalla declaratoria in parte qua.6.

Al netto, quindi, di considerazioni nettamente ultroneedella ricorrente (v. lo svolgimento del primo motivo dal § 38.3.a pag. 24 in poi), il primo motivo è fondato nella parte in cuicorrettamente denuncia un effettivo vizio di sussunzionepresente nell’impugnata sentenza in base allo stessoaccertamento probatorio operato dalla Corte di merito.7.

Non lo stesso è a dirsi per il secondo motivo circal’inquadramento nella qualifica dirigenziale.8.

Come già accennato in narrativa, i giudici di secondogrado, dopo taluni richiami giurisprudenziali, hanno preso inesame delle deposizioni testimoniali, ed hanno trascritto laNumero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026seguente parte del testo dell’art. 3 del CCNL per i dNiruimgeeron dit ria ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026dipendenti da [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SpA e Societàpartecipate: “sono dirigenti i lavoratori/lavoratrici subordinati,ai sensi dell’art. 2094 del codice civile, come tali qualificatidall’azienda in quanto ricoprano un ruolo caratterizzato da unelevato grado di professionalità, di autonomia e poteredecisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione,coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gliobiettivi dell’azienda.

2. Nell’ambito dello sviluppo professionaledei dirigenti l’azienda individua funzioni manageriali correlate aidiversi livelli di responsabilità, sia nelle attività espletabilipresso le strutture centrali che nelle sedi periferiche, con iconnessi trattamenti retributivi che possono anche comportareil superamento del trattamento tabellare fissato in sedenazionale.

3. Fermo quanto sopra, è riconosciutol’inquadramento a dirigente al preposto alla direzione di piùambiti provinciali …”.La Corte di merito, quindi, ha osservato: Fatto taleraffronto il Giudice di primo grado ha così ritenuto, in manieracondivisa dalla Corte, che “le mansioni espletate dal ricorrentepossano ritenersi rientrare, dall’1.7.11, in quelle dirigenziali cosìcome descritte dalla norma, in quanto certamente ilMastrominico, pur non essendo stato preposto alla direzione dipiù ambiti territoriali provinciali, ha rappresentato unriferimento per i singoli dirigenti di essi, una sorta di mediatorecon la direzione generale.

Inoltre, egli ha svolto un ruolocaratterizzato da un elevato grado di professionalità, diautonomia e potere decisionale ed ha espletato le sue funzionidi promozione, coordinamento e gestione generale al fine direalizzare gli obiettivi dell’azienda come emerge con evidenzaNumero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026dalle dichiarazioni di tutti i testi.

Pertanto la resisteNnutmee ro vdia ra ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026condannata al pagamento delle differenze retributive pari alladifferenza tra quanto spettantegli come dirigente dall’1.7.11 inpoi e quello percepito” .8.1.

In definitiva, la Corte d’appello ha così condiviso leconclusioni già tratte dal primo giudice nel senso dell’esattacorrispondenza delle funzioni attribuite al lavoratore a fartempo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla prima parte della declaratoria di cui alcit. art. 3 dell’apposito CCNL.9.

Rispetto a tale valutazione conclusiva osserva in primoluogo il Collegio che il ragionamento decisorio dei giudicid’appello non è censurato in questa sede sotto il profilomotivazionale.10.

Quanto al merito giuridico di tale statuizione, censuratadalla ricorrente esclusivamente ex art. 360, comma primo, n.3), c.p.c., rileva il Collegio che, come si trae chiaramente giàdal nucleo della censura sopra riportato e, meglio, dal suoconsistente sviluppo (cfr. pagg. 31-39 del ricorso), la ricorrentein realtà propone una pur serrata critica all’accertamentofattuale ribadito dalla Corte di merito, che, tuttavia, non puòtrovare ingresso in questa sede di legittimità.Pertanto, il secondo motivo è inammissibile.11.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso inpunto di prescrizione.12.

Non considera, infatti, la ricorrente che la Corted’appello alla seconda facciata della propria decisione, nelsintetizzare il contenuto dell’appello principale dell’attualericorrente aveva, tra l’altro, dato conto che essa “nega cheNumero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026spetti al Mastrominico il pagamento delle differenze retriNbuumteriov dei ,ra ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026quantificate in € 9000 lordi annui relativamente alle quali haeccepito la prescrizione”.In parte successiva della propria motivazione (alla finedella facciata sesta) aveva ritenuto: “Né il diritto alriconoscimento di tale indennizzo può ritenersi prescritto inconsiderazioni della decorrenza differita dell’accordo sindacalee delle lettere interruttive inviate dai difensori del Malandrino,avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Pileggi”.13.

Ebbene, tali passaggi motivazionali dell’impugnatasentenza sono ignorati dalla ricorrente.Questa, invero, assume che l’eccezione di prescrizione erastata “tempestivamente sollevata dall’Ente resistente nellamemoria di primo grado (pagina 22 della memoria difensiva diprimo grado) e puntualmente riproposta in sede di gravame(pagina 28 del ricorso in appello)” (così a pag. 39 del ricorso).Tuttavia, anche nello sviluppo della censura non deduce inquali esatti termini e rispetto a cosa precisamente fosse statasollevata in prime cure detta eccezione e, per quanto quipotrebbe esclusivamente interessare, nell’atto di appello.Assume, per giunta, che “su tale eccezione il Tribunale di Napolinon si è mai pronunciato”, ma neppure sostiene di averimpugnato la sentenza di primo grado appunto per omessapronuncia circa tale propria eccezione, e sostiene piuttosto che“neppure la Corte territoriale si è mai avveduta di taleomissione, seppur reiterata nel ricorso in appello presentato daAdeR e, quindi, mai rinunciata dall’Ente odierno” (così all’iniziodi pag. 40 del ricorso).Numero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/202614.

In ogni caso, nella direzione dell’inammissibilitNàu mdereo ldlia ra ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026censura appare dirimente il rilievo che la Corte d’appello si ècomunque espressa sull’eccezione di prescrizione, né laricorrente deduce che la Corte abbia erroneamente intesol’ambito cui era riferita l’eccezione de qua, appunto perché nonha tenuto conto di come la relativa questione sia stata decisa inuna censura qui formulata esclusivamente per la violazionedell’art. 112 c.p.c.15.

In conclusione, dichiarati inammissibili il secondo e ilterzo motivo, in accoglimento del primo motivo la sentenzaimpugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corteterritoriale che, in differente composizione, oltre a regolare lespese processuali comprese quelle del giudizio di cassazione,dovrà di nuovo esprimersi sulla parte di domanda relativaall’inquadramento del lavoratore nel 4° livello della categoriaQuadri del CCNL di settore.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiaratiinammissibili il secondo e il terzo motivo.

Cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026Numero di ra ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato853 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1123/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 30/06/2022 R.G.N. 2688/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con sentenza n. 4494/2018 il Tribunale di Napoli avevaparzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] confronti dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] e, perl’effetto, aveva accertato e dichiarato il diritto del ricorrente adessere inquadrato nel 3° livello retributivo Quadri a far datadall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quale dirigente a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed avevacondannato la resistente ad effettuare il superioreinquadramento riconosciuto e alla ricostruzione della carrieradel ricorrente, oltre che al pagamento delle differenzeretributive pari ad € 9.000,00 lordi annui dalla maturazione deldiritto all’inquadramento nel 3° livello retributivo Quadri e parialla differenza tra quello spettantegli come dirigentedall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in poi e quello percepito oltre accessori di legge.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delleEntrate – [OSCURATO:SOCIETA] contro la suddetta sentenza; accoglieva,invece, per quanto di ragione l’appello incidentale delMastrominico, e, in parziale riforma della stessa sentenza, chenel resto confermava, dichiarava il diritto del Mastrominico alriconoscimento della qualifica di quadro di livello IV e del ruolochiave 3, con decorrenza 1° luglio 2010; condannaval’appellante al pagamento della relativa indennità nella misuradi € 9.000,00 lordi annui dalla data di maturazione del diritto.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riferito ilcontenuto delle contrapposte impugnazioni, giudicava infondatoanzitutto l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/20263.1. In tal senso, riesaminate le risultanze processNuuamleir,o dlia ra ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026Corte concludeva in primo luogo che dall’istruttoria era emersoil diritto del lavoratore all’inquadramento, sin dal 1° luglio 2010,nella categoria di Quadro di quarto livello, di cui riferiva ladeclaratoria, giusta l’art. 82, comma 4, del CCNL di settore.3.2. Riteneva, inoltre, che correttamente il primo giudiceaveva attribuito all’appellato, a decorrere dal luglio 2011, laqualifica dirigenziale, avendo valutato i compiti diversi emaggiormente qualificanti svolti dal dipendentesuccessivamente a tale data, riconducibili alle mansioni propriedella posizione dirigenziale invocata, che comportavanol’assunzione delle relative responsabilità e l’autonomia propriadella qualifica rivendicata.3.3. A riguardo considerava le deposizioni testimoniali e,dopo aver riportato parte del testo dell’art. 3 del CCNL per idirigenti dipendenti da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA], mostravadi condividere le conclusioni già tratte dal giudice di primogrado.4. Con riferimento, invece, all’appello incidentale, la Cortedistrettuale lo giudicava da accogliere relativamente alriconoscimento del IV livello della categoria Quadri, RuoloChiave 3, mentre riteneva che lo stesso appello incidentale nonfosse meritevole di accoglimento con riferimento al dedottodemansionamento a partire dal 2014.5. Avverso tale decisione Agenzia delle Entrate-Riscossioneha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.6. Resiste l’intimato con controricorso.Numero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/20267. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Numero di raccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “Violazionee falsa applicazione dell’art. 82 CCNL 2008 Quadri direttivi, inrelazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., agli artt. 1362 e 1363 c.c.,nonché all’art. 2697 c.c., con riferimento al riconoscimento dellivello inquadramentale di quadro direttivo – livello retributivo4° e ruolo chiave 3 a far data dal 1° luglio 2010 (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.)”. Deduce: a) che “il quarto livelloretributivo è stato attribuito al Mastrominico senza che sia stataeffettivamente raggiunta la prova sulla consistenza numericadei soggetti dal medesimo coordinati, dunque in paleseviolazione della” “declaratoria contrattuale”, trascritta nel corpodel ricorso; b) che: “In effetti, il discrimine tra un livelloretributivo e l’altro, nell’ambito della categoria dei QuadriDirettivi, risulta essere proprio il numero dei soggetti che ildipendente si trovi a coordinare, numero che, nel caso inesame, non è in alcun modo emerso con certezza dall’istruttoriasvolta (Mineo, teste di parte ricorrente, ha dichiarato che “Ilricorrente coordinava tutti gli addetti alla funzione legale, circa15-20 persone”; [OSCURATO:PERSONA], teste di parte resistente hadichiarato che “dal luglio 2010 il ricorrente coordinava credo 7-8 persone”)”.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 CCNL dirigenti, in relazione agli artt. 115e 116 c.p.c., agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché all’art. 2697c.c., con riferimento al riconoscimento della qualificadirigenziale a far data dal luglio 2011 (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.)”. Deduce che: “… sebbene la statuizione sul puntoNumero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026appaia ancorata alla valorizzazione del compendio proNbuamteoror diio ra ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026acquisito, si rileva che, dalla ricostruzione fornita dalla Corteterritoriale di Napoli, emerge un’evidente violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 CCNL Dirigenti, censurabile in sede dilegittimità, e ciò con riferimento ad un duplice profilo …:- da un lato, infatti, non corrisponde al vero che ilMastrominico esercitasse “funzioni di promozione,coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gliobiettivi dell’azienda” né su tale circostanza è stata fornita laprova;- dall’altro lato, la norma in esame appare violata conriferimento al raccordo con i direttori di ambito provinciale, inquanto, a ben vedere, la sentenza motiva in ordine acircostanze risalenti ad un periodo anteriore a quello in cui èstata richiesta la dirigenza riconosciuta”.3. Con il terzo motivo denuncia: “Nullità della sentenza peromessa pronuncia sull’eccezione di prescrizionetempestivamente sollevata in primo grado e reiterata in gradod’appello, violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.”.4. Il controricorrente ha, tra l’altro, eccepito in relazione alricorso nel suo complesso che la ricorrente non ha prodotto“copia integrale del contratto collettivo di cui deduce laviolazione e falsa applicazione”, facendo riferimento al notoorientamento più volte espresso a riguardo da questa Corte (v.facciate sesta e settima del controricorso).4.1.Tale eccezione è, tuttavia, nella specie superabile.Numero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026Nell’ambito dell’indirizzo cui si riferisce il controricoNrurmeenrot dei ,ra ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026difatti, è stato specificato che l’onere di allegazione delcontratto collettivo può essere adempiuto, in base al principiodi strumentalità delle forme processuali – nel rispetto delprincipio di cui alla Costituzione, art. 111, letto in coerenza conl’art. 6 della Cedu, in funzione dello scopo di conseguire unadecisione di merito in tempi ragionevoli – anche mediante lariproduzione, nel corpo dell’atto di impugnazione, della solanorma contrattuale collettiva sulla quale si basanoprincipalmente le doglianze, purché il testo integrale delcontratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi digiudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce alricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudiceche ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione delfascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modoalla Suprema Corte tutti gli elementi per verificare l’esattezzadell’interpretazione offerta dal giudice di merito (così, tra lealtre, Cass. n. 31695/2023).4.2. Ebbene, nel ricorso in esame è stata riportata (tra lapag. 23 e la pag. 24 del ricorso) la medesima parte dell’art. 82,comma 4, del CCNL per la categoria dei quadri direttivi delsettore che anche la Corte di merito ha riprodotto nella propriadecisione (alla facciata 5).Analogamente, la ricorrente ha trascritto in ricorso (allapag. 30) la medesima parte del testo dell’art. 3 del CCNL per idirigenti dipendenti da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che la Corteha riportato nella sua motivazione (tra la facciata 5 e la facciataNumero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026Risulta, inoltre, che il testo di entrambe le citatNeu mfeoron dit ria ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026collettive sia stato prodotto (dall’istante, attualecontroricorrente) già nel primo grado di giudizio.E la ricorrente, infine, ha anche depositato, insieme alricorso, copia della richiesta di cui all’art. 369, ult. comma,c.p.c. (ancora applicabile ratione temporis nella specie), rivoltaalla Cancelleria del giudice a quo e “vistata” da quest’ultima, aifini della trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Cancelleria diquesta Corte.Nota, peraltro, il Collegio che la ricorrente, come meglio sivedrà nell’esaminare i due motivi di ricorso, non denunciapropriamente vizi d’interpretazione delle cennate normecollettive.4.3. Pertanto, sotto tale specifico profilo il ricorso èammissibile.5. Passando, quindi, ad esaminare il primo motivo, la Corted’appello dopo aver riesaminato le risultanze istruttorie, comegià accennato, ha trascritto in sentenza gran parte del testodell’art. 82, comma 4, del CCNL, e, in particolare, per quantoqui interessa, la parte di esso in cui, per il 4° livello retributivo,si legge: “- il dipendente che venga preposto alla direzione diun ambito territoriale provinciale cui siano stabilmente addettialmeno 20 dipendenti compreso il preposto;- il dipendente chevenga preposto dall’azienda alla direzione di uno sportello cuisiano addetti almeno 25 dipendenti compreso il preposto; - ipreposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso laDirezione generale/centrale ovvero sportelli o struttureperiferiche) cui siano addetti almeno 25 dipendenti compreso ilpreposto: legale, analisi e pianificazione organizzativa,Numero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026contabilità e bilancio, risorse umane, procedure eseNcuumteriov dei r,a ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026fiscalità locale; - il dipendente che venga preposto dall’aziendaalla direzione di più sportelli cui siano addetti complessivamentealmeno 30 dipendenti compreso il preposto; - il dipendente chevenga preposto, nell’ambito della direzione o della struttura direte (sportello o struttura periferica), a servizi o uffici purché adetti uffici o servizi siano stabilmente addetti nel complessoalmeno 30 dipendenti compreso il preposto”.5.1. Il ragionamento decisorio della Corte in proposito siferma qui (v. facciata 5 della sua sentenza) e risulta, quindi,manchevole in punto di sussunzione nel senso che non è statamessa in luce la corrispondenza delle funzioni svolte dalricorrente, come accertate, all’ora trascritta parte delladeclaratoria.Quest’ultima, difatti, in ordine al (rivendicato) 4° livelloretributivo, come esattamente rilevato dalla ricorrente, pertutte le diverse ipotesi considerate, fa sempre precisoriferimento ad un determinato numero di dipendenti “addetti”(da un minimo di “almeno” 20 ad un massimo di “almeno” 30).5.2. Inoltre, tale necessaria corrispondenza neanche sidesume che sia stata riscontrata dalla Corte nel suo precedenteaccertamento fattuale.Invero, la Corte ha dato conto della deposizione di un testeche aveva dichiarato, tra l’altro, che: “Il ricorrente coordinavatutti gli addetti alla funzione legale, circa 15-20 persone” (v.facciata 3), ma la Corte non ha tratto da questo passo che illavoratore fosse “preposto alla direzione di un ambitoterritoriale provinciale cui siano stabilmente addetti almeno 20Numero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026dipendenti compreso il preposto” (ossia, la prima Niupmoertoe dsi ria ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026contemplata dalla declaratoria specifica).La Corte, poi, ha desunto dalla deposizione di altra testeche il ricorrente “gestiva risorse per un numero senz’altrosuperiore alle sette unità” (v. sempre alla facciata 3), ma nonha dedotto che tale indicazione portasse a presumere ilraggiungimento di una delle soglie minime di dipendenti addettiindicate nella declaratoria specifica del 4° livello retributivo deiQuadri direttivi del settore.Analogamente, altro teste ancora, menzionato dalla Corte,aveva riferito che “dal luglio 2010 il ricorrente coordinava credo7-8 persone” (v. facciata 4).Infine, anche dall’esame delle restanti risultanzeprocessuali vagliate dalla Corte (cfr. in extenso facciate 2-4della sua sentenza) non emerge l’indicazione o la deduzione (inipotesi presuntiva) di qualcuno dei numeri minimi di dipendentiaddetti previsti dalla declaratoria in parte qua.6. Al netto, quindi, di considerazioni nettamente ultroneedella ricorrente (v. lo svolgimento del primo motivo dal § 38.3.a pag. 24 in poi), il primo motivo è fondato nella parte in cuicorrettamente denuncia un effettivo vizio di sussunzionepresente nell’impugnata sentenza in base allo stessoaccertamento probatorio operato dalla Corte di merito.7. Non lo stesso è a dirsi per il secondo motivo circal’inquadramento nella qualifica dirigenziale.8. Come già accennato in narrativa, i giudici di secondogrado, dopo taluni richiami giurisprudenziali, hanno preso inesame delle deposizioni testimoniali, ed hanno trascritto laNumero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026seguente parte del testo dell’art. 3 del CCNL per i dNiruimgeeron dit ria ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026dipendenti da [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SpA e Societàpartecipate: “sono dirigenti i lavoratori/lavoratrici subordinati,ai sensi dell’art. 2094 del codice civile, come tali qualificatidall’azienda in quanto ricoprano un ruolo caratterizzato da unelevato grado di professionalità, di autonomia e poteredecisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione,coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gliobiettivi dell’azienda. 2. Nell’ambito dello sviluppo professionaledei dirigenti l’azienda individua funzioni manageriali correlate aidiversi livelli di responsabilità, sia nelle attività espletabilipresso le strutture centrali che nelle sedi periferiche, con iconnessi trattamenti retributivi che possono anche comportareil superamento del trattamento tabellare fissato in sedenazionale. 3. Fermo quanto sopra, è riconosciutol’inquadramento a dirigente al preposto alla direzione di piùambiti provinciali …”.La Corte di merito, quindi, ha osservato: Fatto taleraffronto il Giudice di primo grado ha così ritenuto, in manieracondivisa dalla Corte, che “le mansioni espletate dal ricorrentepossano ritenersi rientrare, dall’1.7.11, in quelle dirigenziali cosìcome descritte dalla norma, in quanto certamente ilMastrominico, pur non essendo stato preposto alla direzione dipiù ambiti territoriali provinciali, ha rappresentato unriferimento per i singoli dirigenti di essi, una sorta di mediatorecon la direzione generale. Inoltre, egli ha svolto un ruolocaratterizzato da un elevato grado di professionalità, diautonomia e potere decisionale ed ha espletato le sue funzionidi promozione, coordinamento e gestione generale al fine direalizzare gli obiettivi dell’azienda come emerge con evidenzaNumero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026dalle dichiarazioni di tutti i testi. Pertanto la resisteNnutmee ro vdia ra ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026condannata al pagamento delle differenze retributive pari alladifferenza tra quanto spettantegli come dirigente dall’1.7.11 inpoi e quello percepito” .8.1. In definitiva, la Corte d’appello ha così condiviso leconclusioni già tratte dal primo giudice nel senso dell’esattacorrispondenza delle funzioni attribuite al lavoratore a fartempo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla prima parte della declaratoria di cui alcit. art. 3 dell’apposito CCNL.9. Rispetto a tale valutazione conclusiva osserva in primoluogo il Collegio che il ragionamento decisorio dei giudicid’appello non è censurato in questa sede sotto il profilomotivazionale.10. Quanto al merito giuridico di tale statuizione, censuratadalla ricorrente esclusivamente ex art. 360, comma primo, n.3), c.p.c., rileva il Collegio che, come si trae chiaramente giàdal nucleo della censura sopra riportato e, meglio, dal suoconsistente sviluppo (cfr. pagg. 31-39 del ricorso), la ricorrentein realtà propone una pur serrata critica all’accertamentofattuale ribadito dalla Corte di merito, che, tuttavia, non puòtrovare ingresso in questa sede di legittimità.Pertanto, il secondo motivo è inammissibile.11. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso inpunto di prescrizione.12. Non considera, infatti, la ricorrente che la Corted’appello alla seconda facciata della propria decisione, nelsintetizzare il contenuto dell’appello principale dell’attualericorrente aveva, tra l’altro, dato conto che essa “nega cheNumero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026spetti al Mastrominico il pagamento delle differenze retriNbuumteriov dei ,ra ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026quantificate in € 9000 lordi annui relativamente alle quali haeccepito la prescrizione”.In parte successiva della propria motivazione (alla finedella facciata sesta) aveva ritenuto: “Né il diritto alriconoscimento di tale indennizzo può ritenersi prescritto inconsiderazioni della decorrenza differita dell’accordo sindacalee delle lettere interruttive inviate dai difensori del Malandrino,avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Pileggi”.13. Ebbene, tali passaggi motivazionali dell’impugnatasentenza sono ignorati dalla ricorrente.Questa, invero, assume che l’eccezione di prescrizione erastata “tempestivamente sollevata dall’Ente resistente nellamemoria di primo grado (pagina 22 della memoria difensiva diprimo grado) e puntualmente riproposta in sede di gravame(pagina 28 del ricorso in appello)” (così a pag. 39 del ricorso).Tuttavia, anche nello sviluppo della censura non deduce inquali esatti termini e rispetto a cosa precisamente fosse statasollevata in prime cure detta eccezione e, per quanto quipotrebbe esclusivamente interessare, nell’atto di appello.Assume, per giunta, che “su tale eccezione il Tribunale di Napolinon si è mai pronunciato”, ma neppure sostiene di averimpugnato la sentenza di primo grado appunto per omessapronuncia circa tale propria eccezione, e sostiene piuttosto che“neppure la Corte territoriale si è mai avveduta di taleomissione, seppur reiterata nel ricorso in appello presentato daAdeR e, quindi, mai rinunciata dall’Ente odierno” (così all’iniziodi pag. 40 del ricorso).Numero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/202614. In ogni caso, nella direzione dell’inammissibilitNàu mdereo ldlia ra ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026censura appare dirimente il rilievo che la Corte d’appello si ècomunque espressa sull’eccezione di prescrizione, né laricorrente deduce che la Corte abbia erroneamente intesol’ambito cui era riferita l’eccezione de qua, appunto perché nonha tenuto conto di come la relativa questione sia stata decisa inuna censura qui formulata esclusivamente per la violazionedell’art. 112 c.p.c.15. In conclusione, dichiarati inammissibili il secondo e ilterzo motivo, in accoglimento del primo motivo la sentenzaimpugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corteterritoriale che, in differente composizione, oltre a regolare lespese processuali comprese quelle del giudizio di cassazione,dovrà di nuovo esprimersi sulla parte di domanda relativaall’inquadramento del lavoratore nel 4° livello della categoriaQuadri del CCNL di settore. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiaratiinammissibili il secondo e il terzo motivo. Cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 1393/2023Numero sezionale 853/2026Numero di ra ccolta generale 12116/2026Data pubblicazione 30/04/2026
Sentenza Cassazione n. 12116/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris