CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il luglio 2019, la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai sensi degli artt. 56, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (al capo 1) e 707, 61 n. 2 cod. pen. (capo 2), consumati il 19 settembre 2014, con la contestata recidiva, reiterata, specifica, infraquinquennale, irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. Per quanto qui di interesse, la Corte territoriale aveva ritenuto infondato il motivo di appello relativo alla censura dell'ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2017 con la quale si era rigettata l'istanza di messa alla prova in base all'affermazione che, essendosi proceduto con le forme del rito abbreviato, all'imputato era inibito dedurre, in appello, il carattere ingiustificato di tale diniego (Cass. 42469/2018). 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 168 bis cod. pen., avendo, la Corte territoriale, rigettato il motivo di censura afferente la mancata ammissione alla messa alla prova, affermando, come unica ragione, che l'imputato non poteva richiederlo dopo avere ottenuto la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato. La Corte aveva così disatteso il contrario principio di diritto fissato dalla Cassazione (sentenze nn. 44888/2018 e 29622/2018; nonché 15451/2010, 32234/2007, 1940/2009, 21456/2015) non potendosi comprimere il diritto dell'imputato a valersi dei riti alternativi, impedendogli, una volta prescelto il medesimo, di avvalersi del beneficio in questione. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del motivo di ricorso. 4. Il difensore del ricorrente inviava memoria con la quale insisteva sull'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.1. Le pronunce di questa Corte secondo le quali la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Sez. 6, n. 30774 del 13/10/2020, Campisi, Rv. 279849; Sez. 4, n. 30983 del 20/02/2019, Cano, Rv. 276793; Sez. 6, n. 47109 del 31/10/2019, Cipriano, Rv. 277681; Sez. 3 n. 29622 del 15/02/2018, Capogrossi, Rv. 273174; Sez. 4 n. 44888 del 18/09/2018 RRhamani, Rv. 274269; contra: Sez. 6, n. 22545 del 28/03/2017, Fawzi, Rv. 269770; Sez. 4, n. 42469 del 03/07/2018, Rv. 273930) avevano trovato conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 3/04/2019, dep. il 29/05/2019, nella quale si erano dichiarate "non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464- bis, comma 2, e 521, comma 1, del codici!? di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,, della Costituzione". 1.1. Vero è che la Corte costituzionale, nella ricordata pronuncia, aveva affrontato una fattispecie in cui la messa alla prova era stata negata in considerazione del titolo del reato contestato (che non la consentiva), non accedendo il giudice alla invocata riqualificazione, mentre, nell'odierna fattispecie, il rigetto dell'istanza era avvenuto in considerazione delle precedenti condanne patite dall'imputato, ma dalla pronuncia emerge evidente come non possa ritenersi che l'imputato, al quale sia stata rigettata l'istanza ex art. 168 bis cod. pen., rinunci implicitamente ad impugnare tale decisione qualora richieda di procedersi nelle forme del rito abbreviato. Così, infatti, procede l'argomentare della Corte: "Recenti pronunce della Corte di cassazione hanno, inoltre, ritenuto che la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non precluda all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 18 settembre-8 ottobre 2018, n. 44888; sezione terza penale, sentenza 15 febbraio-2 luglio 2018, n. 29622). "Tale recente orientamento non è, invero, incontrastato, altre pronunce avendo invece ritenuto la sussistenza di una tale preclusione, essenzialmente sulla base dell'argomento dell'altematività tra il beneficio in parola e il rito abbreviato; di talché, una volta che l'imputato abbia formulato, dopo il rigetto della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, una domanda di giudizio abbreviato, egli non potrebbe più riproporre la prima richiesta, secondo il principio "electa una via, non datur recursum ad alteram" (Corte di cassazione, sezione 2 quarta penale, sentenza 3 luglio-27 settembre 2018, n. 42469; sezione sesta penale, sentenza 28 marzo-9 maggio 2017, n. 22545; sezione terza penale, sentenza 19 ottobre 2016-30 gennaio 2017, n. 4184). "A tale argomento è stato, tuttavia, plausibilmente replicato che la domanda di giudizio abbreviato conseguente al rigetto della richiesta, formulata in via principale, di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova previa riqualificazione del fatto contestato deve necessariamente intendersi come presentata con riserva; e più in particolare con riserva di gravame, in sede di appello, contro il provvedimento di diniego del beneficio già richiesto in via principale, che non può pertanto intendersi come implicitamente rinunciato all'atto della richiesta del rito abbreviato (in questo senso, le sopra citate Cass., n. 44888 e n. 29622 del 2018). "La conclusione appena raggiunta non solo non trova alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma appare altresì l'unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente." 2. Ne deriva pertanto la non ulteriore sostenibilità, secondo i parametri indicati dalla Corte costituzionale, dell'approdo ermeneutico della non impugnabilità dell'ordinanza emessa dal giudice ai sensi dell'art. 464 bis cod. proc. pen. quando si sia proceduto nelle forme del rito abbreviato. La sentenza impugnata va, di conseguenza, annullata sul punto. Il decorso del tempo ha però determinato l'estinzione per prescrizione della contravvenzione contestata al ricorrente al capo 2 della rubrica. Va eliminata la relativa pena, fissata come aumento per la continuazione (in mesi sette di reclusione ed euro 250 di multa, ridotta di urli terzo per il rito). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla contravvenzione di cui al capo 2 dell'imputazione perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena inflitta a titolo di continuazione. Annulla, nel resto, la medesima sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso, in