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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20698/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma in data 8 aprile 2021, avente ad oggetto la mancata autorizzazione da parte della Direzione della Casa di reclusione di Viterbo ad acquistare un lettore CD e compact disc musicali.

Secondo il Giudice specializzato l'acquisto di tali oggetti tramite l'impresa di mantenimento non avrebbe comunque scongiurato il pericolo di introduzione di compact disc contenenti messaggi indebiti provenienti dall'esterno; e, inoltre, i CD avrebbero potuto essere utilizzati impropriamente dal detenuto, trattandosi di oggetti taglienti.

In ogni caso, l'interesse del detenuto ad ascoltare musica sarebbe stato soddisfatto dalla disponibilità, nella camera detentiva, di radio e TV.

2. Faccilongo ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l' inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.

Il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il contrasto della decisione impugnata con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, da un lato, deve escludersi l'esistenza di un divieto esplicito in relazione all'acquisto del lettore CD e dei CD musicali da parte dei detenuti sottoposti al regime differenziato; dall'altro lato, il giudice del reclamo deve interloquire con gli istituti penitenziari al fine di verificare se tale utilizzo possa comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'amministrazione penitenziaria in relazione alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo.

Nel caso di specie, infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la Direzione dell'istituto non aveva eccepito alcuna ragione di tipo organizzativo riguardo la messa in sicurezza dei supporti e dei CD musicali a giustificazione della decisione di segno negativo.

Né il Tribunale si sarebbe confrontato con quanto dedotto con la memoria difensiva che richiamava decisioni di questa Corte di legittimità in cui analogo provvedimento era stato annullato con rinvio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, intervenuto con requisitoria scritta prevenuta in data 8 novembre 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il tema dei limiti alla possibilità per i detenuti di utilizzare, nella camera di pernottamento, strumenti tecnologici, quali sono i compact disk (CD) e i relativi lettori, al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici (limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.) è già stato affrontato dalla Corte che, in recenti decisioni (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Vastarella, Rv. 283819; Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, Viscido, Rv. 282213; Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, Ferraro; Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, Ferraro) in questa sede interamente condivise, ne hanno approfondito gli snodi problematici.

2.1. Il primo attiene - come osservato nelle citate pronunce - alla legittimità stessa dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che, come ricordato dall'Amministrazione ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per le sole esigenze didi lavorovdi studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario.

Anche questo Collegio ritiene che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta di utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica; ciò anche perché la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, in quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto.

E, tuttavia, se non può negarsi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali e l'uso dei relativi supporti, questa soluzione non può ritenersi imposta in ogni situazione e contesto.

L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilovtrattarnento, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertita 'h, proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato.2.2.

Ciò introduce al secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possono spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a negare detto consenso.

L'art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento.

In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia delle pregnanti esigenze di sicurezza proprie del regime, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione per introdurre in istituto informazioni pericolose; di qui la necessità di assoggettarli a previe verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti.

La sottoposizione dei detenuti a regole speciali del trattamento penitenziario impone, invero, di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime.

Il contrassegno SIAE, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d'autore, non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell'opera d'ingegno cui è apposto, sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui vari CD introdotti in istituto e, a monte, sul relativo dispositivo di lettura (in questi termini Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro, non massimata; Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Rv. 282213; Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Vastarella, Rv. 283819).

Sì è dunque chiarito che «In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Vastarella, Rv. 283819, citata).

Conclusivamente sul punto, il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenutovutilizzare dei lettori CD per uso ricreativo, verifick se tale utilizzo, pure in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo.

Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziaria.

3. Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale non ha fatto buon governo dei richiamati principi di diritto, avendo rigettato il reclamo unicamente in ragione delle limitazioni imposte dalla circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 e, dunque, senza svolgere la suindicata doverosa verifica.

Né appare pertinente il riferimento, contenuto nell'ordinanza impugnata, alla possibilità di utilizzo dei CD quali eventuali strumenti di offesa, giacché il regime differenziato, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, non ha quale scopo quello di contenere la cd. pericolosità penitenziaria del singolo detenuto, cui sono finalizzati altri differenti istituti, come la sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis Ord. pen. 4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame ossequiante dei principi che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma in data 8 aprile 2021, avente ad oggetto la mancata autorizzazione da parte della Direzione della Casa di reclusione di Viterbo ad acquistare un lettore CD e compact disc musicali. Secondo il Giudice specializzato l'acquisto di tali oggetti tramite l'impresa di mantenimento non avrebbe comunque scongiurato il pericolo di introduzione di compact disc contenenti messaggi indebiti provenienti dall'esterno; e, inoltre, i CD avrebbero potuto essere utilizzati impropriamente dal detenuto, trattandosi di oggetti taglienti. In ogni caso, l'interesse del detenuto ad ascoltare musica sarebbe stato soddisfatto dalla disponibilità, nella camera detentiva, di radio e TV. 2. Faccilongo ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l' inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. Il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il contrasto della decisione impugnata con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, da un lato, deve escludersi l'esistenza di un divieto esplicito in relazione all'acquisto del lettore CD e dei CD musicali da parte dei detenuti sottoposti al regime differenziato; dall'altro lato, il giudice del reclamo deve interloquire con gli istituti penitenziari al fine di verificare se tale utilizzo possa comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'amministrazione penitenziaria in relazione alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la Direzione dell'istituto non aveva eccepito alcuna ragione di tipo organizzativo riguardo la messa in sicurezza dei supporti e dei CD musicali a giustificazione della decisione di segno negativo. Né il Tribunale si sarebbe confrontato con quanto dedotto con la memoria difensiva che richiamava decisioni di questa Corte di legittimità in cui analogo provvedimento era stato annullato con rinvio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, intervenuto con requisitoria scritta prevenuta in data 8 novembre 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il tema dei limiti alla possibilità per i detenuti di utilizzare, nella camera di pernottamento, strumenti tecnologici, quali sono i compact disk (CD) e i relativi lettori, al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici (limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.) è già stato affrontato dalla Corte che, in recenti decisioni (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Vastarella, Rv. 283819; Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, Viscido, Rv. 282213; Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, Ferraro; Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, Ferraro) in questa sede interamente condivise, ne hanno approfondito gli snodi problematici. 2.1. Il primo attiene - come osservato nelle citate pronunce - alla legittimità stessa dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che, come ricordato dall'Amministrazione ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per le sole esigenze didi lavorovdi studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario. Anche questo Collegio ritiene che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta di utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica; ciò anche perché la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, in quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto. E, tuttavia, se non può negarsi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali e l'uso dei relativi supporti, questa soluzione non può ritenersi imposta in ogni situazione e contesto. L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilovtrattarnento, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertita 'h, proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato.2.2. Ciò introduce al secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possono spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a negare detto consenso. L'art. 41-bis Ord. pen. prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia delle pregnanti esigenze di sicurezza proprie del regime, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione per introdurre in istituto informazioni pericolose; di qui la necessità di assoggettarli a previe verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali del trattamento penitenziario impone, invero, di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime. Il contrassegno SIAE, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d'autore, non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell'opera d'ingegno cui è apposto, sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui vari CD introdotti in istituto e, a monte, sul relativo dispositivo di lettura (in questi termini Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro, non massimata; Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Rv. 282213; Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Vastarella, Rv. 283819). Sì è dunque chiarito che «In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Vastarella, Rv. 283819, citata). Conclusivamente sul punto, il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenutovutilizzare dei lettori CD per uso ricreativo, verifick se tale utilizzo, pure in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziaria. 3. Tanto premesso, nel caso in esame, il Tribunale non ha fatto buon governo dei richiamati principi di diritto, avendo rigettato il reclamo unicamente in ragione delle limitazioni imposte dalla circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 e, dunque, senza svolgere la suindicata doverosa verifica. Né appare pertinente il riferimento, contenuto nell'ordinanza impugnata, alla possibilità di utilizzo dei CD quali eventuali strumenti di offesa, giacché il regime differenziato, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, non ha quale scopo quello di contenere la cd. pericolosità penitenziaria del singolo detenuto, cui sono finalizzati altri differenti istituti, come la sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis Ord. pen. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo esame ossequiante dei principi che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribun
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