CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 33697/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1206/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14542/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 del GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 aprile 2025 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, che ha applicato, ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno e dieci mesi di reclusione e le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33697/2025 Roma, lì, 13/10/2025 per la durata di anni dieci, in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria per operazioni dolose, in relazione alla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, fallita il 3 maggio 2021. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 444 cod. proc. pen. e 216 legge fall. Sostiene che il Giudice non avrebbe rispettato l'accordo concluso dalle parti. Avrebbe, infatti, applicato le pene accessorie per la durata di anni dieci anziché per la medesima durata della pena principale, come concordato dall'imputato e dal pubblico ministero. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 445 cod. proc. pen. Sostiene che il Giudice non avrebbe dovuto applicare alcuna pena accessoria, atteso che la pena principale era stata determinata in misura inferiore ad anni due di reclusione. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata, essendo fondato il secondo motivo di ricorso. 4. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il secondo motivo di ricorso. La pena accessoria, applicata ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 216 della legge fallimentare, è stata irrogata in violazione dell’art. 445 cod. proc. pen., il quale stabilisce che non possono essere applicate pene accessorie di natura interdittiva o inabilitativa nei confronti di chi abbia definito il procedimento con il patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., quando la pena concordata non superi i due anni di reclusione. L’art. 445 cod. proc. pen. prevede soltanto alcune eccezioni a tale regola di inapplicabilità, rappresentate dalle ipotesi espressamente indicate nel comma 1-ter dello stesso articolo, richiamato dal primo comma, e relative alle pene accessorie previste dall’art. 317-bis cod. pen. per i reati contro la pubblica amministrazione. La giurisprudenza di legittimità, d’altro canto, ha costantemente affermato che, nei casi di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento a una pena detentiva non superiore a due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo l'art. 216 legge fall. una norma speciale, prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, Agosta, Rv. 278882; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Volpini, Rv. 266470). Il primo motivo di ricorso risulta assorbito, in quanto risultava preclusa al Giudice l’applicazione delle pene accessorie, a prescindere dalla loro durata. 5. Alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio può̀ procedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen., eliminando le pene accessorie. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio, con eliminazione delle pene accessorie. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie, che elimina. Così deciso, il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]