CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 1956
Cassazione n. 00978/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/02/1956 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza in data 8 marzo 2023, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di Lagonegro per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Padula il 3 settembre 2015); - che avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, censurando la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto essere inammissibile l'appello in quanto, da un lato, presentato fuori termine, ossia il 23/11/2021, dall'altro in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen.; - che il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che: I. il termine per la proposizione dell'impugnazione scadeva venerdì 19 novembre 2021, mentre l'appello è stato presentato martedì 23 novembre 2021; II. non era addotta nessuna specifica ragione in fatto e in diritto a sostegno della presentata impugnazione, come prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]