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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15767/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.1036/08/2016depositata il 29/09/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, deld.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesimadisposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.1036/08/2016depositata il 29/09/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, deld.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione diestinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesimadisposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15767/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris