CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 25306/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Sorveglianza diBari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. GenMaria [OSCURATO:PERSONA] perl’inammissibilità del ricorso;letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso pervenuta.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza del 10 giugno 2025,ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di affidamentoterapeutico e ha dichiarato inammissibile l’istanza di semilibertà.2. Avverso il provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso ilcondannato che, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso deducendo laviolazione di legge in relazione all’art. 50, comma 2, ord. pen.3. In data 11 febbraio 2026 dall’[OSCURATO:PERSONA] della Casa di [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta in cancelleria la dichiarazione del ricorrente di rinuncia alricorso.4. In data 17 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria delSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.5. L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina unacausa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d),cod. proc. pen.6. Con la dichiarazione di rinuncia il ricorrente ha chiesto di non esserecondannato al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende e, atal fine, ha comunicato di avere iniziato il percorso di recupero in comunità che èstato indicato nel provvedimento impugnato come necessario al fine di unafutura possibile valutazione positiva per la concessione della semilibertà.La richiesta può essere accolta.A fronte della condotta indicata, infatti, il Collegio ritiene di poterescludere profili di colpa nella presentazione dell’impugnazione e, pertanto, sidispone che alla dichiarazione di inammissibilità segua la sola condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]