CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
volta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la fittizietà delle prestazioni indicate nelle fatture sulla base di una serie di indici puntualmente indicati: 1) la genericità delle fatture, senza alcuna indicazione della tipologia dei lavori svolti e del luogo di esecuzione; 2) l'assenza di documentazione tra le parti nel periodo precedente e successivo all'emissione della fatture; 3) la circostanza che il consulente del lavoro dalle [OSCURATO:SOCIETA]. ha riferito di non aver mai sentito parlare della CLC impianti s.r.I.; 4) l'assenza di un contratto di appalto riferibile alle fatture; 5) l'assenza delle fatture nella contabilità della CLC; 6) il fatto il denaro versato da [OSCURATO:SOCIETA]. a CLC con bonifico è stato prelevato da terzi senza plausibili giustificazioni; 7) la circostanza che la CLC era priva sia di un numero sufficiente di dipendenti a garantire le prestazioni indicate nelle fatture, sia di contabilità, sia di una effettiva struttura aziendale; viste le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Parma, che si limita ad insistere per l'accoglimento del ricorso; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M