CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 11745/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1953/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4881 /2022 depositatoi l 21/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA] domandò alla Corte d’appello di Milano la corresponsione di un equo indennizzo, ai sensi della legge n. 689/1981, per l’irragionevole durata del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato il 16 aprile 2009 e concluso con decreto del 17 dicembre 2020. Con decreto n. 3170/2022 il giudice adito dichiarò l’inammissibilità del ricorso per tardività della domanda. La conseguente opposizione ex art. 5 ter l. n. 89/01 proposta dalla società fu accolta dalla Corte d’appello di Milano, con decreto n. 4881 del 21 novembre 2022. I giudici di secondo grado osservarono che il fallimento era stato dichiarato prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge che abbreviava il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Conseguentemente, il decreto di chiusura del fallimento sarebbe divenuto definitivo a distanza di un anno dalla sua pubblicazione, ossia il 10 febbraio 2022, sicché il ricorso, depositato il successivo 11 marzo, sarebbe stato tempestivo rispetto al termine semestrale di decadenza. Nel merito, accertarono la durata irragionevole del giudizio in misura di cinque anni, riconoscendo all’opponente una somma totale di € 1.500 (pari ad € 300 per anno). Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia con un unico motivo. La [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Mediante l’unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 119 e 26 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e 4 l. n. 89/2001, il Ministero ricorrente denuncia che la Corte d’appello avrebbe erroneamente utilizzato per il caso di specie le disposizioni anteriori all’entrata in vigore dei D. Lgs. n. 5/2006 e n. 169/2007, mentre - dovendosi invece applicare la nuova normativa - il decreto di chiusura sarebbe divenuto definitivo, in caso di mancata impugnazione, con la scadenza del termine per il reclamo, ossia dopo novanta giorni, ex art. 26 l.f. La doglianza è fondata. Va premesso che si discute di una procedura fallimentare aperta con sentenza 16.4.2009. La Corte d’appello non ha tenuto conto della modifica dell’art. 119 legge fallimentare, a seguito dei DD. Lgs. n. 5/2006 e n. 169/2007. Il primo ha introdotto lo strumento del reclamo c ontro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta (art. 109, che ha sostituito il 2 ° comma dell’art. 119 cit.), ed ha stabilito, col nuovo articolo 26, che “3. Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base altesto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, equivale a notificazione. 4. Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria”. Il secondo D. Lgs. ha inserito il quarto comma dell’art. 119 stesso, prevedendo che «Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato». E’ evidente che in subjecta materia deve essere considerata tale disciplina, invece dei termini ordinari di irrevocabilità, trattandosi di legge speciale che prevale su quella generale, secondo i principi di diritto. Il decreto impugnato va dunque cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide la causa ai sensi dell’art. 384 comma 2° c.p.c., dichiarando inammissibile la domanda di equa riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] spese del giudizio di opposizione e quelle del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunziando nel merito, dichiara inammissibile la domanda di equa riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali a favore del Ministero della Giustizia, liquidate in € 915 (novecento/15), oltre spese prenotate a debito per il giudizio di opposizionee in € 1.000 (mille), oltre spese prenotate a debito pe