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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12366/2022

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ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 20278 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'ultimo difensore in [OSCURATO:PERSONA] n. 204; - controricorrenti e ricorrenti incidentali- [OSCURATO:PERSONA] - intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 571/01/2018, depositata in data 19 febbraio 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'appello principale dell'Ufficio e accolto quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], Vittoria, Paola e Filippo avverso la sentenza n. 506/05/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi dei contribuenti avverso avviso di liquidazione di imposta di registro, con aliquota proporzionale all'1 0/0, sul presupposto dell'avvenuto scioglimento di comunione ereditaria e divisione immobiliare senza conguaglio in forza della sentenza n. 2630/2012 del Tribunale di Bologna; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso -spiegando ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - i controricorrenti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato "memoria di costituzione e difesa" a mezzo l'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del ricorso principale; [OSCURATO:PERSONA] - preliminarmente va osservato che la "memoria di costituzione" depositata dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] non è idonea a svolgere alcuna attività difensiva; sul punto la Corte a Sez.

Unite ha chiarito che «Nel giudizio di cassazione è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c..

Ne consegue, pertanto, che la procura speciale rilasciata in calce all'anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c..» (Cass. Sez.

U. n. 10019 del 10/04/2019; Cass. n. 27705 del 2020); -con l'unico motivo del ricorso principale, l'Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 ed allegato 3 della Tariffa, Parte Prima, DPR n. 131/1986, nonché degli artt. 718 e 720 c.c., per avere la CTR errato nel considerare impeditiva della qualificazione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 2630/2012 come atto di divisione di una comunione ereditaria la circostanza che a ciascun condividente fosse stata assegnata una quota indivisa di lotti facenti capo a gruppi di condividenti ristretti, con conseguente illegittima esclusione del regime fiscale dell'aliquota proporzionale nella misura dell'1%; - il motivo è fondato nei termini di seguito indicati; - invero, non appare decisiva ai fini di escludere l'applicabilità dell'art. 34 DPR n. 131/1986 la circostanza che il giudice abbia fatto applicazione dell'art. 720 c.c., il quale ammette l'attribuzione dei beni della comunione nelle porzioni di più coeredi, per l'ipotesi che l'eredità comprenda immobili non comodamente divisibili (Cass., sez. 5, n. 7606 del 28/03/2018); - infatti, per l'individuazione dell'imposta da applicare, ciò che rileva è il rapporto tra quota di diritto e quota di fatto: nel caso in cui quest'ultima superi la pars iuris, la divisione, per l'eccedenza, perderà la sua natura dichiarativa, per divenire un negozio parzialmente traslativo, assoggettato alla relativa imposta di trasferimento; - questa Corte ha chiarito come in tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (nella specie, per divisione giudiziale), ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi, atteso che quest'ultima è applicabile, ai sensi dell'art. 34 DPR n. 131/1986, soltanto nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza (Sez. 5, n. 17512 del 14/07/2017; Sez. 5, n. 20119 del 16/11/2012); - dunque, le assegnazioni che hanno luogo nella divisione di beni mobili o immobili non sono considerate traslative di proprietà dei beni assegnati se il condividente riceve una quota corrispondente ai suoi diritti; se, invece, vi è conguaglio, o la quota assegnata è superiore a quella spettante, la divisione, in relazione al conguaglio o al maggiore assegno, è considerata a carattere traslativo e come tale soggetta al tributo proporzionale; - nella specie, la CTR non si è attenuta ai menzionati principi, laddove ha escluso, in base all'art. 720 c.c. la qualificazione della sentenza del Tribunale di Bologna come atto di divisione di una comunione ereditaria, omettendo di valutare l'intero compendio oggetto della divisione per effettuare il raffronto proporzionale della quota assegnata (anche indivisa) rispetto al tutto, in relazione alla quota di comproprietà spettante (Sez. 5, n. 17866 del 30/07/2010); -con il primo del ricorso incidentale condizionato, i contribuenti deducono, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 342 c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sull'eccezione sollevata dai contribuenti di inammissibilità del gravame dell'Agenzia delle entrate, in mancanza di specifica censura della sentenza della CTP laddove affermava che non vi era stata divisione perché non vi era stata una attribuzione a tutti i condividenti di un lotto in proprietà esclusiva; -premessa l'autosufficienza del motivo avendo i contribuenti allegato (n. 7) al controricorso l'appello incidentale, lo stesso è infondato, avendo la CTR deciso nel merito dell'appello principale rigettandolo, dando conto della sufficiente specificità dei vizi dedotti dall'Agenzia in sede di gravame ("l'Ufficio [...] conclude che la divisione sia comunque avvenuta per ceppi, attraverso la creazione di tre lotti (due di pari valore ed un terzo di minor valore) restando irrilevante che detta divisione sia stata effettuata per capi o per ceppi"); -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 7

I. n. 212/2000, per non avere la CTR pronunciato sulla eccezione di illegittimità dell'avviso di liquidazione per mancata allegazione ad esso della sentenza del Tribunale sulla cui base era stato compiuto l'atto accertativo; - con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione art. 7

I. n. 212/2000, per non avere la CTR pronunciato sulla eccezione di nullità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione stante la mancata indicazione del tipo di imposta richiesto (principale, suppletiva o complementare); - il secondo e terzo motivo - da trattarsi congiuntamente in quanto connessi e relativi alla violazione della medesima disposizione legislativa - premessa la relativa autosufficienza, trattandosi di censure formulate nel grado di appello, come si evince dall'atto di controdeduzioni con appello incidentale allegato n. 7 al controricorso, gli stessi sono entrambi infondati; - invero, avendo la CTR, respinto l'appello principale sul motivo assorbente della non qualificabilità della sentenza n. 2630/2012 come atto di divisione, ogni altra censura è stata dichiarata espressamente assorbita.

Al riguardo, questa Corte ha chiarito che "l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza" (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2334 del 03/02/2020, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18832 del 02/07/2021). - in conclusione, va accolto il ricorso principale nei termini sopra indicati, rigettato quello incidentale condizionato dei contribuenti, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al ricorso principale come accolto- e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione; PQM La Corte accoglie il ricorso principale nei termini indicati in motivazione, rigetta quello incidentale condizionato dei contribuenti, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al ricorso principale come accolto- e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 20278 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'ultimo difensore in [OSCURATO:PERSONA] n. 204; - controricorrenti e ricorrenti incidentali- [OSCURATO:PERSONA] - intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 571/01/2018, depositata in data 19 febbraio 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'appello principale dell'Ufficio e accolto quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], Vittoria, Paola e Filippo avverso la sentenza n. 506/05/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi dei contribuenti avverso avviso di liquidazione di imposta di registro, con aliquota proporzionale all'1 0/0, sul presupposto dell'avvenuto scioglimento di comunione ereditaria e divisione immobiliare senza conguaglio in forza della sentenza n. 2630/2012 del Tribunale di Bologna; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso -spiegando ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - i controricorrenti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato "memoria di costituzione e difesa" a mezzo l'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del ricorso principale; [OSCURATO:PERSONA] - preliminarmente va osservato che la "memoria di costituzione" depositata dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] non è idonea a svolgere alcuna attività difensiva; sul punto la Corte a Sez. Unite ha chiarito che «Nel giudizio di cassazione è inammissibile una "memoria di costituzione" depositata dalla parte intimata dopo la scadenza del termine di cui all'art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), atteso che non è sufficiente il mero deposito perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento di attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme previste dall'art. 378 c.p.c.. Ne consegue, pertanto, che la procura speciale rilasciata in calce all'anzidetta memoria non sia valida, restando priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83, comma 3, c.p.c..» (Cass. Sez. U. n. 10019 del 10/04/2019; Cass. n. 27705 del 2020); -con l'unico motivo del ricorso principale, l'Agenzia denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 ed allegato 3 della Tariffa, Parte Prima, DPR n. 131/1986, nonché degli artt. 718 e 720 c.c., per avere la CTR errato nel considerare impeditiva della qualificazione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 2630/2012 come atto di divisione di una comunione ereditaria la circostanza che a ciascun condividente fosse stata assegnata una quota indivisa di lotti facenti capo a gruppi di condividenti ristretti, con conseguente illegittima esclusione del regime fiscale dell'aliquota proporzionale nella misura dell'1%; - il motivo è fondato nei termini di seguito indicati; - invero, non appare decisiva ai fini di escludere l'applicabilità dell'art. 34 DPR n. 131/1986 la circostanza che il giudice abbia fatto applicazione dell'art. 720 c.c., il quale ammette l'attribuzione dei beni della comunione nelle porzioni di più coeredi, per l'ipotesi che l'eredità comprenda immobili non comodamente divisibili (Cass., sez. 5, n. 7606 del 28/03/2018); - infatti, per l'individuazione dell'imposta da applicare, ciò che rileva è il rapporto tra quota di diritto e quota di fatto: nel caso in cui quest'ultima superi la pars iuris, la divisione, per l'eccedenza, perderà la sua natura dichiarativa, per divenire un negozio parzialmente traslativo, assoggettato alla relativa imposta di trasferimento; - questa Corte ha chiarito come in tema di imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione ereditaria (nella specie, per divisione giudiziale), ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi, atteso che quest'ultima è applicabile, ai sensi dell'art. 34 DPR n. 131/1986, soltanto nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza (Sez. 5, n. 17512 del 14/07/2017; Sez. 5, n. 20119 del 16/11/2012); - dunque, le assegnazioni che hanno luogo nella divisione di beni mobili o immobili non sono considerate traslative di proprietà dei beni assegnati se il condividente riceve una quota corrispondente ai suoi diritti; se, invece, vi è conguaglio, o la quota assegnata è superiore a quella spettante, la divisione, in relazione al conguaglio o al maggiore assegno, è considerata a carattere traslativo e come tale soggetta al tributo proporzionale; - nella specie, la CTR non si è attenuta ai menzionati principi, laddove ha escluso, in base all'art. 720 c.c. la qualificazione della sentenza del Tribunale di Bologna come atto di divisione di una comunione ereditaria, omettendo di valutare l'intero compendio oggetto della divisione per effettuare il raffronto proporzionale della quota assegnata (anche indivisa) rispetto al tutto, in relazione alla quota di comproprietà spettante (Sez. 5, n. 17866 del 30/07/2010); -con il primo del ricorso incidentale condizionato, i contribuenti deducono, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 342 c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sull'eccezione sollevata dai contribuenti di inammissibilità del gravame dell'Agenzia delle entrate, in mancanza di specifica censura della sentenza della CTP laddove affermava che non vi era stata divisione perché non vi era stata una attribuzione a tutti i condividenti di un lotto in proprietà esclusiva; -premessa l'autosufficienza del motivo avendo i contribuenti allegato (n. 7) al controricorso l'appello incidentale, lo stesso è infondato, avendo la CTR deciso nel merito dell'appello principale rigettandolo, dando conto della sufficiente specificità dei vizi dedotti dall'Agenzia in sede di gravame ("l'Ufficio [...] conclude che la divisione sia comunque avvenuta per ceppi, attraverso la creazione di tre lotti (due di pari valore ed un terzo di minor valore) restando irrilevante che detta divisione sia stata effettuata per capi o per ceppi"); -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 7 I. n. 212/2000, per non avere la CTR pronunciato sulla eccezione di illegittimità dell'avviso di liquidazione per mancata allegazione ad esso della sentenza del Tribunale sulla cui base era stato compiuto l'atto accertativo; - con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione art. 7 I. n. 212/2000, per non avere la CTR pronunciato sulla eccezione di nullità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione stante la mancata indicazione del tipo di imposta richiesto (principale, suppletiva o complementare); - il secondo e terzo motivo - da trattarsi congiuntamente in quanto connessi e relativi alla violazione della medesima disposizione legislativa - premessa la relativa autosufficienza, trattandosi di censure formulate nel grado di appello, come si evince dall'atto di controdeduzioni con appello incidentale allegato n. 7 al controricorso, gli stessi sono entrambi infondati; - invero, avendo la CTR, respinto l'appello principale sul motivo assorbente della non qualificabilità della sentenza n. 2630/2012 come atto di divisione, ogni altra censura è stata dichiarata espressamente assorbita. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che "l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza" (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2334 del 03/02/2020, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18832 del 02/07/2021). - in conclusione, va accolto il ricorso principale nei termini sopra indicati, rigettato quello incidentale condizionato dei contribuenti, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al ricorso principale come accolto- e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione; PQM La Corte accoglie il ricorso principale nei termini indicati in motivazione, rigetta quello incidentale condizionato dei contribuenti, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al ricorso principale come accolto- e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione; Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per
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