Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 42340/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione delle pene accessorie; [OSCURATO:PERSONA] 1) - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché l'attenuante di cui all'art.62- bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi.

Pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze suddette.

Peraltro, le doglianze del ricorrente trascurano, per un verso, la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, dal momento che il buon comportamento processuale è solo assertivo, atteso che, come si legge in sentenza, l'imputato ha continuato ad escludere responsabilità della suocera ed ha continuato ad addurre giustificazioni al proprio comportamento, dimostrando una sostanziale indifferenza rispetto ai danni procurati ai creditori.

Quanto alle pene accessorie, la loro determinazione in misure corrispondente alla durata della pena principale dimostra, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, che una valutazione è stata operata e che i criteri adottati sono stati, legittimamente, quelli delineati dall'art.133 cod. pen.; 2) - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] gliere stensore Il Presidente (A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione delle pene accessorie; [OSCURATO:PERSONA] 1) - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché l'attenuante di cui all'art.62- bis c.p. risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi. Pertanto, il riferimento alla adeguatezza della pena è sufficiente a motivare il diniego delle circostanze suddette. Peraltro, le doglianze del ricorrente trascurano, per un verso, la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contengono alcuna apprezzabile indicazione circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione, dal momento che il buon comportamento processuale è solo assertivo, atteso che, come si legge in sentenza, l'imputato ha continuato ad escludere responsabilità della suocera ed ha continuato ad addurre giustificazioni al proprio comportamento, dimostrando una sostanziale indifferenza rispetto ai danni procurati ai creditori. Quanto alle pene accessorie, la loro determinazione in misure corrispondente alla durata della pena principale dimostra, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, che una valutazione è stata operata e che i criteri adottati sono stati, legittimamente, quelli delineati dall'art.133 cod. pen.; 2) - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] gliere stensore Il Presidente (A
Sentenza Cassazione n. 42340/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris