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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06083/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza di cui si compone ( il vizio di motivazione inerente il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art 323 bis cod. pen. nella sua massima estensione) è manifestamente infondata alla luce del percorso argomentativo tracciato nella sentenza impugnata, dal quale emerge la linea logica, immune a manifeste incongruenze, seguita nel circoscrivere il perimetro di positività degli elementi addotti a sostegno dell'attenuante riconosciuta (atteso che il modesto lasso temporale della condotta di appropriazione contestata venne determinato dalla revoca della concessione in precedenza posta a fondamento del peculato ritenuto, mentre il recupero degli importi oggetto di appropriazione da parte dell'ente defraudato delle relative somme è stato in prima battuta garantito dalla escussione imposta a monte dal relativo rapporto concessorio) anche alla luce del non indifferente oggetto dell'appropriazione stessa (relativa a circa 25.000 euro); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C3,1 cx.. [OSCURATO:PERSONA] 9F.1 r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza di cui si compone ( il vizio di motivazione inerente il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art 323 bis cod. pen. nella sua massima estensione) è manifestamente infondata alla luce del percorso argomentativo tracciato nella sentenza impugnata, dal quale emerge la linea logica, immune a manifeste incongruenze, seguita nel circoscrivere il perimetro di positività degli elementi addotti a sostegno dell'attenuante riconosciuta (atteso che il modesto lasso temporale della condotta di appropriazione contestata venne determinato dalla revoca della concessione in precedenza posta a fondamento del peculato ritenuto, mentre il recupero degli importi oggetto di appropriazione da parte dell'ente defraudato delle relative somme è stato in prima battuta garantito dalla escussione imposta a monte dal relativo rapporto concessorio) anche alla luce del non indifferente oggetto dell'appropriazione stessa (relativa a circa 25.000 euro); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C3,1 cx.. [OSCURATO:PERSONA] 9F.1 r
Sentenza Cassazione n. 06083/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris