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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 46009/2021

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 maggio 2021 la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere la revisione della sentenza emessa il 24 settembre 2014 dal Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2014, con la quale Giordano era stato prosciolto perché i reati di falso e truffa allo stesso ascritti erano estinti per intervenuta prescrizione.

Il Tribunale, nel contempo, rigettava la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla parte civile.2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione della legge processuale penale e vizio della motivazione.

L'affermazione implicita di responsabilità, contestuale alla declaratoria di estinzione del reato emessa nella suddetta sentenza, ha creato un grave pregiudizio per il ricorrente, in quanto la decisione e le prove assunte nel processo penale sono state utilizzate nel processo civile, concernente l'impugnativa del licenziamento di Giordano, già dipendente del Comune di Savona.

Al ricorrente, dunque, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, va riconosciuta la veste di "condannato" che lo abilita a proporre la richiesta di revisione, fondata su prove nuove sopravvenute al processo penale.

Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che il Tribunale ha disposto la restituzione a Giordano dei beni in sequestro "ad eccezione dei timbri"; è stata disposta, dunque, una confisca che, come statuito dalle Sezioni unite nella sentenza n. 6141 del 2019, legittimerebbe la presentazione della richiesta di revisione, in ragione di quanto disposto dall'art. 578-bis del codice di rito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con un motivo manifestamente infondato.

2. La sentenza predibattimentale del Tribunale, emessa ai sensi dell'art.469 cod. proc. pen., rilevando la sopravvenuta estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, non ha effettuato alcun implicito accertamento di responsabilità, essendosi attenuta al disposto dell'art. 129, comma 2, cod., proc. pen., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679; Sez. 3, n. 6027 del 18/11/2016, dep. 2017, Mazzarol, Rv. 269236; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 258441).

La valutazione demandata al giudice in proposito appartiene più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocull, che a quello di "apprezzamento".

Le disposizioni in tema di efficacia della sentenza penale nei giudizi civili e amministrativi (artt. 651-654 cod. proc. pen.) non contemplano le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato.

Peraltro, è stato riconosciuto l'interesse dell'imputato ad impugnare anche quando egli miri «ad evitare conseguenze extra-penali pregiudizievoli, ovvero ad assicurarsi effetti extra-penali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.) e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.)» (Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, Vittorini, Rv. 265604; in senso conforme v.

Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019, Catalini, Rv. 275760).

Nel caso di specie, il ricorrente ha scelto di non rinunziare alla prescrizione e di non impugnare la sentenza del Tribunale, divenuta perciò irrevocabile, e ha poi svolto le proprie difese nel processo del lavoro, promosso a seguito del licenziamento, in assenza di ogni vincolo scaturente dal processo penale.

Va escluso, pertanto, che [OSCURATO:PERSONA] rientri fra i soggetti «condannati» legittimati a presentare la richiesta di revisione, ai sensi dell'art. 629 del codice di rito.

Correttamente l'ordinanza impugnata ha osservato come nel caso di specie non sia pertinente il principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale è «ammissibile, sia agli effetti penali che agli effetti civili, la revisione, richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza del giudice dell'appello che, decidendo anche sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 578 cod. proc. pen., abbia prosciolto l'imputato per l'intervenuta prescrizione del reato, e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile» (Sez.

U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627).

Il Tribunale, infatti, non ha condannato Giordano al risarcimento del danno in favore della parte civile, poiché l'art. 538 cod. proc. pen. consente la decisione sulla responsabilità civile solo in presenza di una «sentenza di condanna», pure presupposta dall'art. 578 dello stesso codice, in presenza di una sopravvenuta causa di estinzione del reato, limitatamente alle ipotesi dell'amnistia e della prescrizione.E' privo di ogni fondamento anche il richiamo, da parte della difesa, alla statuizione contenuta nella citata sentenza delle Sezioni Unite, secondo la quale si può ritenere «che anche nei casi previsti dal citato art. 578 -bis all'interessato vada, sia pur incidentalmente, riconosciuto lo status soggettivo di "condannato" (sia pur limitatamente alle statuizioni di confisca che conseguano all'incidentale accertamento di responsabilità richiesto dalla norma)», con la conseguente esperibilità del rimedio della revisione.

Come osservato nella stessa decisione, la disciplina prevista dall'art. 578- bis è analoga rispetto a quella prevista dall'art. 578 del codice di rito, presupponendo una confisca disposta dal primo giudice a seguito di una sentenza di condanna; nel caso sopravvenga una causa di estinzione del reato (avuto riguardo sempre solo alla prescrizione o all'amnistia), il giudice di appello o la corte di cassazione, dichiarata l'estinzione, «decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato».

Nel caso di specie, il Tribunale non solo non ha emesso una sentenza di condanna, ma non ha neppure disposto alcuna confisca conseguente ad un'accertata responsabilità dell'imputato, avendo provveduto a ordinare la restituzione allo stesso dei beni in sequestro, fatta eccezione per i timbri, di proprietà degli enti pubblici (se autentici) o comunque soggetti a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen., anche in assenza di condanna, qualora si trattasse di timbri contraffatti.

3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 novembre 2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 maggio 2021 la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere la revisione della sentenza emessa il 24 settembre 2014 dal Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2014, con la quale Giordano era stato prosciolto perché i reati di falso e truffa allo stesso ascritti erano estinti per intervenuta prescrizione. Il Tribunale, nel contempo, rigettava la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla parte civile.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione della legge processuale penale e vizio della motivazione. L'affermazione implicita di responsabilità, contestuale alla declaratoria di estinzione del reato emessa nella suddetta sentenza, ha creato un grave pregiudizio per il ricorrente, in quanto la decisione e le prove assunte nel processo penale sono state utilizzate nel processo civile, concernente l'impugnativa del licenziamento di Giordano, già dipendente del Comune di Savona. Al ricorrente, dunque, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, va riconosciuta la veste di "condannato" che lo abilita a proporre la richiesta di revisione, fondata su prove nuove sopravvenute al processo penale. Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che il Tribunale ha disposto la restituzione a Giordano dei beni in sequestro "ad eccezione dei timbri"; è stata disposta, dunque, una confisca che, come statuito dalle Sezioni unite nella sentenza n. 6141 del 2019, legittimerebbe la presentazione della richiesta di revisione, in ragione di quanto disposto dall'art. 578-bis del codice di rito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con un motivo manifestamente infondato. 2. La sentenza predibattimentale del Tribunale, emessa ai sensi dell'art.469 cod. proc. pen., rilevando la sopravvenuta estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, non ha effettuato alcun implicito accertamento di responsabilità, essendosi attenuta al disposto dell'art. 129, comma 2, cod., proc. pen., come interpretato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274; Sez. 6, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679; Sez. 3, n. 6027 del 18/11/2016, dep. 2017, Mazzarol, Rv. 269236; Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445; Sez. 1, n. 43853 del 24/09/2013, Giuffrida, Rv. 258441). La valutazione demandata al giudice in proposito appartiene più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocull, che a quello di "apprezzamento". Le disposizioni in tema di efficacia della sentenza penale nei giudizi civili e amministrativi (artt. 651-654 cod. proc. pen.) non contemplano le sentenze di proscioglimento per estinzione del reato. Peraltro, è stato riconosciuto l'interesse dell'imputato ad impugnare anche quando egli miri «ad evitare conseguenze extra-penali pregiudizievoli, ovvero ad assicurarsi effetti extra-penali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.) e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.)» (Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, Vittorini, Rv. 265604; in senso conforme v. Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019, Catalini, Rv. 275760). Nel caso di specie, il ricorrente ha scelto di non rinunziare alla prescrizione e di non impugnare la sentenza del Tribunale, divenuta perciò irrevocabile, e ha poi svolto le proprie difese nel processo del lavoro, promosso a seguito del licenziamento, in assenza di ogni vincolo scaturente dal processo penale. Va escluso, pertanto, che [OSCURATO:PERSONA] rientri fra i soggetti «condannati» legittimati a presentare la richiesta di revisione, ai sensi dell'art. 629 del codice di rito. Correttamente l'ordinanza impugnata ha osservato come nel caso di specie non sia pertinente il principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale è «ammissibile, sia agli effetti penali che agli effetti civili, la revisione, richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza del giudice dell'appello che, decidendo anche sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 578 cod. proc. pen., abbia prosciolto l'imputato per l'intervenuta prescrizione del reato, e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile» (Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627). Il Tribunale, infatti, non ha condannato Giordano al risarcimento del danno in favore della parte civile, poiché l'art. 538 cod. proc. pen. consente la decisione sulla responsabilità civile solo in presenza di una «sentenza di condanna», pure presupposta dall'art. 578 dello stesso codice, in presenza di una sopravvenuta causa di estinzione del reato, limitatamente alle ipotesi dell'amnistia e della prescrizione.E' privo di ogni fondamento anche il richiamo, da parte della difesa, alla statuizione contenuta nella citata sentenza delle Sezioni Unite, secondo la quale si può ritenere «che anche nei casi previsti dal citato art. 578 -bis all'interessato vada, sia pur incidentalmente, riconosciuto lo status soggettivo di "condannato" (sia pur limitatamente alle statuizioni di confisca che conseguano all'incidentale accertamento di responsabilità richiesto dalla norma)», con la conseguente esperibilità del rimedio della revisione. Come osservato nella stessa decisione, la disciplina prevista dall'art. 578- bis è analoga rispetto a quella prevista dall'art. 578 del codice di rito, presupponendo una confisca disposta dal primo giudice a seguito di una sentenza di condanna; nel caso sopravvenga una causa di estinzione del reato (avuto riguardo sempre solo alla prescrizione o all'amnistia), il giudice di appello o la corte di cassazione, dichiarata l'estinzione, «decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato». Nel caso di specie, il Tribunale non solo non ha emesso una sentenza di condanna, ma non ha neppure disposto alcuna confisca conseguente ad un'accertata responsabilità dell'imputato, avendo provveduto a ordinare la restituzione allo stesso dei beni in sequestro, fatta eccezione per i timbri, di proprietà degli enti pubblici (se autentici) o comunque soggetti a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen., anche in assenza di condanna, qualora si trattasse di timbri contraffatti. 3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2021. Il
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