CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04039/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso enzecaa del 20/0:.;/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOdato avviso alle parti; udita le relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]4NCESCO CANANZI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermaz:o quella del Tribunale palermitano e condannato la ricorrente alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di furto - non è ccirsEn;.:lto In sé-O:=, d Leolttimitlà„ perché io c2.lisuhd, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appelio specifico, se.conao quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 506 comma 3 codi proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente . oer altro, nella sectenza impugnata quanto ,3lla CC 'ISEA P e Ve:, eZZa je:1 nm.ra.c detecmlnata d'aUa circostanza che costei abitava l'appartamento, cne esisteva alVallaccio abusivo, che vi -éra stata la diminuzione dei consumi - e ail'intento fraudolento per eludere la corretta rilevazione dei consumi (fol. 4), vi è una motivazione corretta e non manifestamente illogii-a; [OSCURATO:PERSONA] che I secondo motivo di ricoTso che lamenta vizio di motivazione in ordine ai rigetto delle specifiche doglianze difensive - è generico e reiterato: a ben vedere la Corte di appello risponde alle doglianze proposte con la prima impugnazione, giudicando generiche le doglianze, in particolare evidenziando come la censura di approssimazione - dell'accertamento tecnico sui consumi operato in occasione del sopralluogo - sia aspecifica, non essendo dettagliata e adeguatamente motivata: si tratta di motivazione congrua che non inverte l'onere colo ce mar.e.qistra la genericità della critica che, per !a Corte territoriale, risultava inidonea ad incidere sull'impiantc.) probatorio ricostruito; [OSCURATO:PERSONA] che anche il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e motivazione sulla determinazione della pena e sul giudizio di equivalenza fra le circostanze - non sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo guanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc, pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno i-icce-so„ se incompleto o comunque non corretto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. eleriso I 17 dicembre 2025 Il consiglier estensor