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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21370/2026

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in persona dell'Assessore pro tem-pore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cuiuffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.RICORRENTEcontroCOMPAGNONE DANIELE – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 26/2025 della Corte d'appello di Palermo.Udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 aprile 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9595/2025Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 21370/2026Data pubblicazione 23/06/2026RILEVATO CHE1.

Con ricorso al T.A.R.

Sicilia – [OSCURATO:PERSONA], “ex PIP”, “uti-lizzato nel territorio di Palermo per svolgere attività di interesse pubblico e so-ciale nell'ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA] ”, chiedeva accertare l'ille-gittimità e pronunciare l'annullamento del D.D.G. n. 1173/2014 del 18.3.2014,emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e delLavoro della Regione Siciliana ([OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, dell'Impiego,dell'Orientamento, dei Servizi e delle [OSCURATO:PERSONA]).Con l'anzidetto D.D.G. era stata disposta la decadenza del ricorrente dall'e-lenco di cui all'art. 34 della legge Regione Siciliana n. 5/2014 e da ogni connessobeneficio “per la mancanza dei requisiti di moralità e buona condotta richiestiper lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale”.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva quindi che fosse dichiarata la sua idoneità aifini dell'inserimento nell'elenco suindicato, con condanna dell'Amministrazione“a reinserire il suo nominativo in elenco con efficacia ex tunc, e conseguenterisarcimento di tutti i danni (…)” (cfr. ricorso, pag. 2).2.

Con sentenza n. 110/2015 il T.A.R.

Sicilia – Palermo dichiarava il propriodifetto di giurisdizione.3.

Con ricorso depositato in data 27.1.2015 [OSCURATO:PERSONA] convenival'[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Palermo – Sezione lavoro.4.

Con sentenza n. 1108/2017 il Tribunale di Palermo – Sezione lavoro riget-tava il ricorso.5.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] non proponeva appello.

Pro-poneva, viceversa, domanda di revocazione e, nondimeno, nel prosieguo depo-sitava dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio (cfr. ricorso, pag. 2).Numero registro generale 9595/2025Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 21370/20266.

Con D.D.G. n. 5406/2017 del 28.7.2017 l'Amministrazione regionale di-Data pubblicazione 23/06/2026sponeva il reinserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel bacino “[OSCURATO:PERSONA] ex PIP” (cfr. al riguardo sentenza d'appello, pag. 6).7.

Con ricorso depositato in data 28.9.2019 – che dava inizio al presentegiudizio - [OSCURATO:PERSONA] conveniva l'[OSCURATO:PERSONA] della Fami-glia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro della Regione Siciliana dinanzi al Tribu-nale di Palermo – Sezione lavoro.Chiedeva condannare l'Assessorato a risarcirgli il danno sofferto in dipen-denza dell'asserita illegittima declaratoria di decadenza dal bacino “EmergenzaPalermo ex PIP” alla luce del suo reinserimento avvenuto con D.D.G.

N.5406/2017 e con D.D.S.

N. 5512/2017 del 28.2.2017.Chiedeva, più esattamente, condannare l'Amministrazione convenuta a risar-cirgli il danno, quantificato in euro 28.000,00, corrispondente al quantum – n.40 mensilità - del beneficio cui avrebbe avuto diritto dalla data della sua esclu-sione dall'elenco sino alla data del suo reinserimento (cfr. ricorso, pag. 3).8.

Con sentenza n. 2076/2022 il Tribunale di Palermo – Sezione lavoro acco-glieva il ricorso e condannava l'Amministrazione convenuta a corrispondere alricorrente l'assegno assistenziale con decorrenza dalla data della sua esclusionedall'elenco di cui all'art. 34 cit. e fino alla data del suo reinserimento, oltre inte-ressi di legge (cfr. ricorso, pag. 3).9.

L'[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Lamentava, peraltro, la violazione del giudicato costituito dalla sentenza n.1108/2017, intervenuta tra le stesse parti sul medesimo tema controverso, sen-tenza con la quale il Tribunale di Palermo aveva “già accertato la legittimitàdell'esclusione dall'elenco anagrafico” (cfr. ricorso, pag. 3).[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9595/2025Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 21370/202610.

Con sentenza n. 26 dei 9.1/25.2.2025 la Corte d'appello di Palermo ri-Data pubblicazione 23/06/2026gettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado.Evidenziava la Corte di Palermo – in ordine al primo motivo di gravame ‒ chela domanda con cui era stato introdotto il giudizio definito dal Tribunale di Pa-lermo con la sentenza n. 1108/2017 era, rispetto alla domanda introduttiva delpresente giudizio, diversa e per la causa petendi e per il petitum, concernendo,rispettivamente, la causa petendi l'illegittimità del D.D.G. n. 1173/2014 del18.3.2014 e l'operatività della legge regionale n. 8/2017, e il petitum la revocadel provvedimento di esclusione e la corresponsione dell'indennità per effettodel reinserimento (cfr. sentenza d'appello, pag. 6).Evidenziava la Corte di Palermo – in ordine al secondo motivo di gravame –che la disposizione di cui al 2° co. dell'art. 43 della legge regionale n. 9/2013,in virtù della quale sono esclusi dal cosiddetto “bacino emergenza Palermo” isoggetti che non possiedono “i requisiti di moralità e buona condotta necessariper lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale presso Amministra-zioni ed Enti pubblici”, deve “essere interpretata nel senso che essa disponesoltanto per l'avvenire così da colpire con l'esclusione dal bacino quei solisoggetti che, successivamente alla sua entrata in vigore, si siano macchiati dellecondotte di cui alla citata disposizione” (così sentenza d'appello, pag. 8).Evidenziava del resto che negli esposti termini si era espresso il legislatoreregionale con la disposizione di cui all'art. 23 della legge regionale n. 8/2017.Evidenziava quindi che i reati di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ricono-sciuto responsabile e di cui al certificato del casellario giudiziale prodotto in atti,erano stati commessi antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 43 dellalegge regionale n. 9/2013, “sicché [doveva] escludersi la sussistenza dei pre-Numero registro generale 9595/2025Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 21370/2026Data pubblicazione 23/06/2026supposti per l'esclusione dal bacino e dai corrispondenti benefici” (così sen-tenza d'appello, pag. 9).11.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] dellasto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizioneanche in ordine alle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.CONSIDERATO CHE12.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 324 cod. proc. edell'art. 2909 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Palermo a rigettare il primo motivo d'appello,con cui si era addotto che il Tribunale di Palermo non aveva tenuto conto dellapreclusione nascente dal giudicato di cui alla sentenza n. 1108/2017 pronun-ciata dallo stesso Tribunale.Deduce che il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha dato inizio, in primecure, al presente giudizio, si basa “sulla asserita illegittimità della disposta esclu-sione dall'elenco” (così ricorso, pag. 5), che dunque costituisce la causa petendidella domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. spiegata ex adverso in questasede.Deduce tuttavia che in ordine alla legittimità della esclusione del Compagnonedall'elenco di cui all'art. 34 della legge Regione Siciliana n. 5/2014 aveva giàstatuito il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 1108/2017 passata in giudi-cato, siccome l'accertamento della legittimità dell'esclusione aveva costituito laNumero registro generale 9595/2025Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 21370/2026premessa logica del rigetto della domanda esperita nel 2015 (cfr. ricorso, pagg.Data pubblicazione 23/06/20268 – 9).Deduce quindi che la Corte distrettuale non avrebbe potuto concludere conl'impugnata sentenza n. 26/2025 per la natura illecita della fattispecie addottaal suo esame (cfr. ricorso, pag. 8).13.

Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esitoassorbe la disamina del secondo motivo, del resto espressamente esperito invia subordinata.14.

Il ricorrente, in ossequio agli oneri di specificità e di “autosufficienza”, exart. 366, 1° co., n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., ha dato conto che il Tribunale diPalermo con la sentenza n. 1108/2017 - pronunciata tra le stesse parti, sulmedesimo tema controverso e del cui passaggio in giudicato dà ragione la stessaCorte di Palermo con la sentenza in questa sede impugnata (cfr. sentenza d'ap-pello, pag. 2) - aveva espressamente reputato del tutto legittima la esclusionedi [OSCURATO:PERSONA] dall'elenco di cui all'art. 34 della legge Regione Sicilianan. 5/2014 (“(…), dal certificato del Casellario giudiziario prodotto in atti si evinceche il ricorrente è stato condannato per gravi fatti di reato commessi in epocaposteriore alla sua ammissione al [OSCURATO:PERSONA], (…).

Pertanto,del tutto legittima deve ritenersi la sua esclusione”: cfr. ricorso, pagg. 7 – 8,ove è riprodotta la motivazione della sentenza n. 1108/2017 del Tribunale diPalermo).15.

In tal guisa il riscontro surriferito, che il Tribunale siciliano aveva operatocon la sentenza n. 1108/2017, non può che esplicare valenza in questa sede.Invero, questa Corte spiega che, qualora due giudizi tra le stesse parti ab-biano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi siastato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circaNumero registro generale 9595/2025Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 21370/2026Data pubblicazione 23/06/2026una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di dirittoincidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituenteindispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesamedel punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbiafinalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (cfr.Cass. (ord.) 21.11.2023, n. 32370; Cass. (ord.) 24.11.2025, n. 30825, secondocui, qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra lestesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamentocosì compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questionidi fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe lacause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenutanel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di dirittogià accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse daquelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo).16.

Ben vero, il riscontro della legittimità della esclusione di [OSCURATO:PERSONA] dall'elenco di cui all'art. 34 della legge Regione Siciliana n. 5/2014 che ilTribunale di Palermo aveva operato con la sentenza n. 1108/2017, passata ingiudicato, esplica in questa sede efficacia indipendentemente dalla correttezzao meno dei rilievi che il medesimo Tribunale aveva allora effettuato in relazioneall'art. 43, 2° co., della legge Regione Siciliana n. 9/2013 (si è anticipato che laCorte di Palermo, con la sentenza in questa sede impugnata, in sede di valuta-zione del secondo motivo d'appello, ha, dal canto suo, puntualizzato che il 2°co. dell'art. 43 della legge regionale n. 9/2013 – poi abrogato dall'art. 68 dellalegge regionale n. 9/2015 – va interpretato nel senso che esso dispone soltantoper l'avvenire).Numero registro generale 9595/2025Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 21370/2026Data pubblicazione 23/06/202617.

In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 26 dei 9.1/25.2.2025 della Corte d'appello di Palermo va cassata con rinvio alla stessa Corted'appello in diversa composizione.All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc.civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio ‒può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi dalle massime de-sunte dalle pronunce di questa Corte n. 32370/2023 e n. 30825/2025 in prece-denza menzionate.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.18.

In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presuppostiprocessuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, ilricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell'art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa, in re-lazione al motivo accolto, la sentenza n. 26 dei 9.1/25.2.2025 della Corte d'ap-pello di Palermo e rinvia alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione,anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legitti-mità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, l'8 aprile 2026.Numero registro generale 9595/2025Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 21370/2026Data pubblicazione 23/06/2026Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona dell'Assessore pro tem-pore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cuiuffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.RICORRENTEcontroCOMPAGNONE DANIELE – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 26/2025 della Corte d'appello di Palermo.Udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 aprile 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9595/2025Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 21370/2026Data pubblicazione 23/06/2026RILEVATO CHE1. Con ricorso al T.A.R. Sicilia – [OSCURATO:PERSONA], “ex PIP”, “uti-lizzato nel territorio di Palermo per svolgere attività di interesse pubblico e so-ciale nell'ambito del progetto [OSCURATO:PERSONA] ”, chiedeva accertare l'ille-gittimità e pronunciare l'annullamento del D.D.G. n. 1173/2014 del 18.3.2014,emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e delLavoro della Regione Siciliana ([OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, dell'Impiego,dell'Orientamento, dei Servizi e delle [OSCURATO:PERSONA]).Con l'anzidetto D.D.G. era stata disposta la decadenza del ricorrente dall'e-lenco di cui all'art. 34 della legge Regione Siciliana n. 5/2014 e da ogni connessobeneficio “per la mancanza dei requisiti di moralità e buona condotta richiestiper lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale”.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva quindi che fosse dichiarata la sua idoneità aifini dell'inserimento nell'elenco suindicato, con condanna dell'Amministrazione“a reinserire il suo nominativo in elenco con efficacia ex tunc, e conseguenterisarcimento di tutti i danni (…)” (cfr. ricorso, pag. 2).2. Con sentenza n. 110/2015 il T.A.R. Sicilia – Palermo dichiarava il propriodifetto di giurisdizione.3. Con ricorso depositato in data 27.1.2015 [OSCURATO:PERSONA] convenival'[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Palermo – Sezione lavoro.4. Con sentenza n. 1108/2017 il Tribunale di Palermo – Sezione lavoro riget-tava il ricorso.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] non proponeva appello. Pro-poneva, viceversa, domanda di revocazione e, nondimeno, nel prosieguo depo-sitava dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio (cfr. ricorso, pag. 2).Numero registro generale 9595/2025Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 21370/20266. Con D.D.G. n. 5406/2017 del 28.7.2017 l'Amministrazione regionale di-Data pubblicazione 23/06/2026sponeva il reinserimento di [OSCURATO:PERSONA] nel bacino “[OSCURATO:PERSONA] ex PIP” (cfr. al riguardo sentenza d'appello, pag. 6).7. Con ricorso depositato in data 28.9.2019 – che dava inizio al presentegiudizio - [OSCURATO:PERSONA] conveniva l'[OSCURATO:PERSONA] della Fami-glia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro della Regione Siciliana dinanzi al Tribu-nale di Palermo – Sezione lavoro.Chiedeva condannare l'Assessorato a risarcirgli il danno sofferto in dipen-denza dell'asserita illegittima declaratoria di decadenza dal bacino “EmergenzaPalermo ex PIP” alla luce del suo reinserimento avvenuto con D.D.G. N.5406/2017 e con D.D.S. N. 5512/2017 del 28.2.2017.Chiedeva, più esattamente, condannare l'Amministrazione convenuta a risar-cirgli il danno, quantificato in euro 28.000,00, corrispondente al quantum – n.40 mensilità - del beneficio cui avrebbe avuto diritto dalla data della sua esclu-sione dall'elenco sino alla data del suo reinserimento (cfr. ricorso, pag. 3).8. Con sentenza n. 2076/2022 il Tribunale di Palermo – Sezione lavoro acco-glieva il ricorso e condannava l'Amministrazione convenuta a corrispondere alricorrente l'assegno assistenziale con decorrenza dalla data della sua esclusionedall'elenco di cui all'art. 34 cit. e fino alla data del suo reinserimento, oltre inte-ressi di legge (cfr. ricorso, pag. 3).9. L'[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Lamentava, peraltro, la violazione del giudicato costituito dalla sentenza n.1108/2017, intervenuta tra le stesse parti sul medesimo tema controverso, sen-tenza con la quale il Tribunale di Palermo aveva “già accertato la legittimitàdell'esclusione dall'elenco anagrafico” (cfr. ricorso, pag. 3).[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9595/2025Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 21370/202610. Con sentenza n. 26 dei 9.1/25.2.2025 la Corte d'appello di Palermo ri-Data pubblicazione 23/06/2026gettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado.Evidenziava la Corte di Palermo – in ordine al primo motivo di gravame ‒ chela domanda con cui era stato introdotto il giudizio definito dal Tribunale di Pa-lermo con la sentenza n. 1108/2017 era, rispetto alla domanda introduttiva delpresente giudizio, diversa e per la causa petendi e per il petitum, concernendo,rispettivamente, la causa petendi l'illegittimità del D.D.G. n. 1173/2014 del18.3.2014 e l'operatività della legge regionale n. 8/2017, e il petitum la revocadel provvedimento di esclusione e la corresponsione dell'indennità per effettodel reinserimento (cfr. sentenza d'appello, pag. 6).Evidenziava la Corte di Palermo – in ordine al secondo motivo di gravame –che la disposizione di cui al 2° co. dell'art. 43 della legge regionale n. 9/2013,in virtù della quale sono esclusi dal cosiddetto “bacino emergenza Palermo” isoggetti che non possiedono “i requisiti di moralità e buona condotta necessariper lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale presso Amministra-zioni ed Enti pubblici”, deve “essere interpretata nel senso che essa disponesoltanto per l'avvenire così da colpire con l'esclusione dal bacino quei solisoggetti che, successivamente alla sua entrata in vigore, si siano macchiati dellecondotte di cui alla citata disposizione” (così sentenza d'appello, pag. 8).Evidenziava del resto che negli esposti termini si era espresso il legislatoreregionale con la disposizione di cui all'art. 23 della legge regionale n. 8/2017.Evidenziava quindi che i reati di cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ricono-sciuto responsabile e di cui al certificato del casellario giudiziale prodotto in atti,erano stati commessi antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 43 dellalegge regionale n. 9/2013, “sicché [doveva] escludersi la sussistenza dei pre-Numero registro generale 9595/2025Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 21370/2026Data pubblicazione 23/06/2026supposti per l'esclusione dal bacino e dai corrispondenti benefici” (così sen-tenza d'appello, pag. 9).11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] dellasto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizioneanche in ordine alle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.CONSIDERATO CHE12. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 324 cod. proc. edell'art. 2909 cod. civ.Deduce che ha errato la Corte di Palermo a rigettare il primo motivo d'appello,con cui si era addotto che il Tribunale di Palermo non aveva tenuto conto dellapreclusione nascente dal giudicato di cui alla sentenza n. 1108/2017 pronun-ciata dallo stesso Tribunale.Deduce che il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] ha dato inizio, in primecure, al presente giudizio, si basa “sulla asserita illegittimità della disposta esclu-sione dall'elenco” (così ricorso, pag. 5), che dunque costituisce la causa petendidella domanda risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. spiegata ex adverso in questasede.Deduce tuttavia che in ordine alla legittimità della esclusione del Compagnonedall'elenco di cui all'art. 34 della legge Regione Siciliana n. 5/2014 aveva giàstatuito il Tribunale di Palermo con la sentenza n. 1108/2017 passata in giudi-cato, siccome l'accertamento della legittimità dell'esclusione aveva costituito laNumero registro generale 9595/2025Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 21370/2026premessa logica del rigetto della domanda esperita nel 2015 (cfr. ricorso, pagg.Data pubblicazione 23/06/20268 – 9).Deduce quindi che la Corte distrettuale non avrebbe potuto concludere conl'impugnata sentenza n. 26/2025 per la natura illecita della fattispecie addottaal suo esame (cfr. ricorso, pag. 8).13. Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esitoassorbe la disamina del secondo motivo, del resto espressamente esperito invia subordinata.14. Il ricorrente, in ossequio agli oneri di specificità e di “autosufficienza”, exart. 366, 1° co., n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., ha dato conto che il Tribunale diPalermo con la sentenza n. 1108/2017 - pronunciata tra le stesse parti, sulmedesimo tema controverso e del cui passaggio in giudicato dà ragione la stessaCorte di Palermo con la sentenza in questa sede impugnata (cfr. sentenza d'ap-pello, pag. 2) - aveva espressamente reputato del tutto legittima la esclusionedi [OSCURATO:PERSONA] dall'elenco di cui all'art. 34 della legge Regione Sicilianan. 5/2014 (“(…), dal certificato del Casellario giudiziario prodotto in atti si evinceche il ricorrente è stato condannato per gravi fatti di reato commessi in epocaposteriore alla sua ammissione al [OSCURATO:PERSONA], (…). Pertanto,del tutto legittima deve ritenersi la sua esclusione”: cfr. ricorso, pagg. 7 – 8,ove è riprodotta la motivazione della sentenza n. 1108/2017 del Tribunale diPalermo).15. In tal guisa il riscontro surriferito, che il Tribunale siciliano aveva operatocon la sentenza n. 1108/2017, non può che esplicare valenza in questa sede.Invero, questa Corte spiega che, qualora due giudizi tra le stesse parti ab-biano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi siastato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circaNumero registro generale 9595/2025Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 21370/2026Data pubblicazione 23/06/2026una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di dirittoincidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituenteindispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesamedel punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbiafinalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (cfr.Cass. (ord.) 21.11.2023, n. 32370; Cass. (ord.) 24.11.2025, n. 30825, secondocui, qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra lestesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamentocosì compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questionidi fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe lacause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenutanel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di dirittogià accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse daquelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo).16. Ben vero, il riscontro della legittimità della esclusione di [OSCURATO:PERSONA] dall'elenco di cui all'art. 34 della legge Regione Siciliana n. 5/2014 che ilTribunale di Palermo aveva operato con la sentenza n. 1108/2017, passata ingiudicato, esplica in questa sede efficacia indipendentemente dalla correttezzao meno dei rilievi che il medesimo Tribunale aveva allora effettuato in relazioneall'art. 43, 2° co., della legge Regione Siciliana n. 9/2013 (si è anticipato che laCorte di Palermo, con la sentenza in questa sede impugnata, in sede di valuta-zione del secondo motivo d'appello, ha, dal canto suo, puntualizzato che il 2°co. dell'art. 43 della legge regionale n. 9/2013 – poi abrogato dall'art. 68 dellalegge regionale n. 9/2015 – va interpretato nel senso che esso dispone soltantoper l'avvenire).Numero registro generale 9595/2025Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 21370/2026Data pubblicazione 23/06/202617. In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 26 dei 9.1/25.2.2025 della Corte d'appello di Palermo va cassata con rinvio alla stessa Corted'appello in diversa composizione.All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc.civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio ‒può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi dalle massime de-sunte dalle pronunce di questa Corte n. 32370/2023 e n. 30825/2025 in prece-denza menzionate.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità.18. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presuppostiprocessuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, ilricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell'art. 13 d.P.R. cit. P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa, in re-lazione al motivo accolto, la sentenza n. 26 dei 9.1/25.2.2025 della Corte d'ap-pello di Palermo e rinvia alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione,anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legitti-mità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, l'8 aprile 2026.Numero registro generale 9595/2025Numero sezionale 1598/2026Numero di raccolta generale 21370/2026Data pubblicazione 23/06/2026Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 21370/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris