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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11931/2025

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8726/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec : ) domiciliato pressola Cancelleria della Corte di cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Diret- tore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:II.DD.

IVA – professionista -accerta- menti bancari avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Si- cilian. 5012 / 9 /20 2 0 , depositata il 2 3 . 9 .20 2 0 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 1 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5012/9/2020, depositata il 2

3. 9 .202 0 veniva accolto l’appello pro- postodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commis- sionetributaria provinciale di Agrigento n. 3682 / 1 /201 5 .

Venivacosì riformata la sentenza del giudice di prime cure la quale aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , professionista, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n.

TY501FC0 043 /2014 emessodall’Agenzia delle Entrate a titolo di IRPEF, Addizionali, IRAP, IVAe accessori per l’anno d’imposta 201 0 .

L’Amministrazione finan- ziariacontestava nel quadro di accertamenti bancari ex artt. 32 del d.P.R. n. 600/73 e 51 del d.P.R. n. 633/72 che i versamenti non giustificati/dichiaratifossero da considerare compensi non dichiarati derivantidall’attività di lavoro autonomo.

In particolare, il giudice d’appello riteneva che il contribuente non avesse dato adeguata prova dell’estraneità d e i versamenti rispetto allapropria attività professionale e così accertava che non era stata superata la presunzione ai sensi degli artt. 32, d.P.R. n. 600 del 1973,e dell'art. 51, d.P.R. n. 633 del 1972 .

Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione il contribuenteaffidato a quattro motiv i , cui replica l’Agenzia delle En- tratee del Territorio con controricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricor rente prospetta , in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt.36, comma 2, 61, d.lgs. n.546/1992 e 118 disp. att. cod. proc. civ. per apparenza della motivazione della CTR che riforma integralmente la decisione di primo grado.

2. La censura è infondata.

2.1. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esi- stente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della deci- sione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il com- pito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01).

Inoltre, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., di- sposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al mi- nimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoattinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- fronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affer- mazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva- mente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

2.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata rispetta il minimo costituzionale, dal momento che dopo l’esposizione del fatto e delle difese delle parti e dopo il richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità, a fronte della contestazione delle movimentazioni banca- rie che le indagini bancarie ritengono non giustificate, ha accertato che il contribuente non ha dato adeguata prova dell’estraneità d e i versamenti rispetto alla propria attività professionale.

3. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., viene prospettata da un lato la violazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 38, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ.

D all’altro, viene contestato l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di di- scussione tra le parti in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, per essersi il giudicelimitato ad una motivazione solo in di- ritto ed aver apoditticamente escluso la dimostrazione della estra- neità delle operazioni all’attività professionale, rendendo una moti- vazione non individualizzata ed omettendo l’esame di tutte le movi- mentazioni bancarie oltre che di tutta la documentazione prodotta dal contribuente ed elencata in modo specifico e riprodotta in ricorso.

4. Il terzo mezzo di impugnazione, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., prospetta anche la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., per non aver il giudice deciso sulla base delle prove proposte dalle parti.

5. Le censure, connesse, possono essere esaminate congiuntamente e sono inammissibili.

5.1. Va richiamato al proposito il corretto canone di riparto della prova in tema di accertamenti bancari.

I l contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili,e il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'ef- ficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motiva- zione (Cass. Sez. 6 - 5 , ordinanza n. 10480 del 03/05/2018 ) .

In- fatti, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e con- cordanza richiesti dall'art. 2729 cod.civ. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versa- mento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponi- bili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con ri- gore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze(Cass. Sez. 5 , s entenz a n . 13112 del 30/06/2020 ) Inoltre, tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui contibancari del contribuente si presumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispet- tivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produ- zione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che gli stessi non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass. Sez.5, ordi- nanzan. 25043 del 18/09/2024 ) .

5.2. Orbene, il canone probatorio pertinente è stato identificato dalla sentenza impugnata ecalato nel caso concreto con un preciso accer- tamento fattuale secondo il quale il contribuente non ha dato ade- guata prova dell’estraneità di detti versamenti rispetto alla propria attività professionale.

Si tratta di un apprezzamento del quadro pro- batorio riservato al giudice del merito, che ha investito le giustifica- zioni addotte dal contribuente in primo grado.

Infatti,nel , la circostanza che il di viene auto- maticamente a confluire nel giudizio di , consente al giudice di valutare anche i documenti depositati in , e devono essere vagliati dal giu- dice di ai fini della decisione , adempimento compiuto nel caso in esame come emerge dalla ricostruzione delle difese delle parti operata dalla sentenza e da riferimenti precisi al quadro istrut- torio, come ad es. il raffronto tra i compensi dichiarati per l’anno e le spese di lavoro dipendente.5.3. [OSCURATO:PERSONA] rammenta inoltre che leSezioni Unite della Corte con la sentenza n. 34476del 20 19 hanno statuito che è inammissibile il ricorso in Cassazione mediante il quale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza as- soluta di motivazione e di omesso esame su di un fatto decisivo per la controversia, miri ad una rivalutazione dei fatti storici di causa (ex pluribus,si veda anche Cass. n. 27992/2024).

Le due doglianze, sotto lo schermo della prospettata violazione di legge e nullità della sentenza, in realtà miranoa conseguire un rie- same delle emergenze di merito, inammissibile in sede di legittimità a fonte di una motivazione del giudice che ha argomentato in merito alla valutazione del quadro probatorio.

5.4. Concorre una u lteriore concorrente inammissibilità, con riferi- mento al terzo motivo nella parte in cui introduce una censura mo- tivazionale nonostanteil doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado.

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, hacomportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il qualeripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’arti- coloabrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione peril motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti.

Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse .

6. ll quarto motivo, che prospetta la nullità della sentenza, in rela- zione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione alla questione dell’entità dei compensidichiarati negli anni 2012 e 2013 rispetto alle precedenti annualità,è inammissibile.In assenza di costituzione in secondo grado dell’appellato, odierno ricorrente per cassazione,non può da questi essere utilmente pro- posta una domanda di omessa pronunciada parte del giudice su al- cuna domanda/eccezione che non ha propo sto in appello, essendo irrilevante la sua proposizione in primo grado.

7. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.

Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8726/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec : ) domiciliato pressola Cancelleria della Corte di cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Diret- tore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:II.DD. IVA – professionista -accerta- menti bancari avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Si- cilian. 5012 / 9 /20 2 0 , depositata il 2 3 . 9 .20 2 0 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 1 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5012/9/2020, depositata il 2 3. 9 .202 0 veniva accolto l’appello pro- postodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commis- sionetributaria provinciale di Agrigento n. 3682 / 1 /201 5 . Venivacosì riformata la sentenza del giudice di prime cure la quale aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , professionista, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TY501FC0 043 /2014 emessodall’Agenzia delle Entrate a titolo di IRPEF, Addizionali, IRAP, IVAe accessori per l’anno d’imposta 201 0 . L’Amministrazione finan- ziariacontestava nel quadro di accertamenti bancari ex artt. 32 del d.P.R. n. 600/73 e 51 del d.P.R. n. 633/72 che i versamenti non giustificati/dichiaratifossero da considerare compensi non dichiarati derivantidall’attività di lavoro autonomo. In particolare, il giudice d’appello riteneva che il contribuente non avesse dato adeguata prova dell’estraneità d e i versamenti rispetto allapropria attività professionale e così accertava che non era stata superata la presunzione ai sensi degli artt. 32, d.P.R. n. 600 del 1973,e dell'art. 51, d.P.R. n. 633 del 1972 . Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione il contribuenteaffidato a quattro motiv i , cui replica l’Agenzia delle En- tratee del Territorio con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricor rente prospetta , in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt.36, comma 2, 61, d.lgs. n.546/1992 e 118 disp. att. cod. proc. civ. per apparenza della motivazione della CTR che riforma integralmente la decisione di primo grado. 2. La censura è infondata. 2.1. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esi- stente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della deci- sione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il com- pito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01). Inoltre, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., di- sposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al mi- nimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoattinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- fronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affer- mazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva- mente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). 2.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata rispetta il minimo costituzionale, dal momento che dopo l’esposizione del fatto e delle difese delle parti e dopo il richiamo di pertinente giurisprudenza di legittimità, a fronte della contestazione delle movimentazioni banca- rie che le indagini bancarie ritengono non giustificate, ha accertato che il contribuente non ha dato adeguata prova dell’estraneità d e i versamenti rispetto alla propria attività professionale. 3. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., viene prospettata da un lato la violazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 38, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51 e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. D all’altro, viene contestato l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di di- scussione tra le parti in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, per essersi il giudicelimitato ad una motivazione solo in di- ritto ed aver apoditticamente escluso la dimostrazione della estra- neità delle operazioni all’attività professionale, rendendo una moti- vazione non individualizzata ed omettendo l’esame di tutte le movi- mentazioni bancarie oltre che di tutta la documentazione prodotta dal contribuente ed elencata in modo specifico e riprodotta in ricorso. 4. Il terzo mezzo di impugnazione, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., prospetta anche la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., per non aver il giudice deciso sulla base delle prove proposte dalle parti. 5. Le censure, connesse, possono essere esaminate congiuntamente e sono inammissibili. 5.1. Va richiamato al proposito il corretto canone di riparto della prova in tema di accertamenti bancari. I l contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili,e il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'ef- ficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motiva- zione (Cass. Sez. 6 - 5 , ordinanza n. 10480 del 03/05/2018 ) . In- fatti, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e con- cordanza richiesti dall'art. 2729 cod.civ. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versa- mento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponi- bili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con ri- gore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze(Cass. Sez. 5 , s entenz a n . 13112 del 30/06/2020 ) Inoltre, tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui contibancari del contribuente si presumono, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti alla sua attività economica, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispet- tivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produ- zione, spettando all'interessato fornire la prova contraria che gli stessi non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass. Sez.5, ordi- nanzan. 25043 del 18/09/2024 ) . 5.2. Orbene, il canone probatorio pertinente è stato identificato dalla sentenza impugnata ecalato nel caso concreto con un preciso accer- tamento fattuale secondo il quale il contribuente non ha dato ade- guata prova dell’estraneità di detti versamenti rispetto alla propria attività professionale. Si tratta di un apprezzamento del quadro pro- batorio riservato al giudice del merito, che ha investito le giustifica- zioni addotte dal contribuente in primo grado. Infatti,nel , la circostanza che il di viene auto- maticamente a confluire nel giudizio di , consente al giudice di valutare anche i documenti depositati in , e devono essere vagliati dal giu- dice di ai fini della decisione , adempimento compiuto nel caso in esame come emerge dalla ricostruzione delle difese delle parti operata dalla sentenza e da riferimenti precisi al quadro istrut- torio, come ad es. il raffronto tra i compensi dichiarati per l’anno e le spese di lavoro dipendente.5.3. [OSCURATO:PERSONA] rammenta inoltre che leSezioni Unite della Corte con la sentenza n. 34476del 20 19 hanno statuito che è inammissibile il ricorso in Cassazione mediante il quale, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza as- soluta di motivazione e di omesso esame su di un fatto decisivo per la controversia, miri ad una rivalutazione dei fatti storici di causa (ex pluribus,si veda anche Cass. n. 27992/2024). Le due doglianze, sotto lo schermo della prospettata violazione di legge e nullità della sentenza, in realtà miranoa conseguire un rie- same delle emergenze di merito, inammissibile in sede di legittimità a fonte di una motivazione del giudice che ha argomentato in merito alla valutazione del quadro probatorio. 5.4. Concorre una u lteriore concorrente inammissibilità, con riferi- mento al terzo motivo nella parte in cui introduce una censura mo- tivazionale nonostanteil doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, hacomportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il qualeripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’arti- coloabrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione peril motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse . 6. ll quarto motivo, che prospetta la nullità della sentenza, in rela- zione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per violazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione alla questione dell’entità dei compensidichiarati negli anni 2012 e 2013 rispetto alle precedenti annualità,è inammissibile.In assenza di costituzione in secondo grado dell’appellato, odierno ricorrente per cassazione,non può da questi essere utilmente pro- posta una domanda di omessa pronunciada parte del giudice su al- cuna domanda/eccezione che non ha propo sto in appello, essendo irrilevante la sua proposizione in primo grado. 7. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito. Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 de
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