CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23377/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ano Fina-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Condominio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Lecce n. 1149/2020depositata il 02/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12365/2021Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 23377/2026Data pubblicazione 16/07/2026Con atto di citazione del 2010, all'esito di un accertamento tecnicopreventivo, [OSCURATO:PERSONA] conveniva davanti al Tribunale di Lecce ilCondominio [OSCURATO:PERSONA] di Gallipoli, la [OSCURATO:SOCIETA]. —appaltatrice dei lavori di rifacimento dei rivestimenti delle facciatecondominiali — e gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] unità immobiliare, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale davacanza rovinata. [OSCURATO:PERSONA]Arte 2, costituendosi, eccepiva l'inammissibilitàdella domanda per difetto di rapporto contrattuale con l'attore, ladecadenza dalla denuncia dei vizi e l'infondatezza nel merito, e chiamavain garanzia la propria assicuratrice, la [OSCURATO:PERSONA], poiUNIPOLSAI [OSCURATO:SOCIETA]Il Tribunale di Lecce, esclusa la responsabilità dei direttori dei lavori,dichiarava l'esclusiva responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA], che condannava alpagamento di € 4.797,80, oltre accessori, con accoglimento della garanziaassicurativa; rigettava la domanda di risarcimento del danno nonpatrimoniale e compensava le spese.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in accoglimentodel primo motivo dell'appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA], ha rigettato ladomanda di Cavalera per assenza di prova del danno differenziale tra leinfiltrazioni preesistenti — accertate dal verbale dell'assembleacondominiale del 7 agosto 2005, dalla testimonianza Sances e dalleconclusioni della consulenza tecnica — e quelle imputabili ai lavori dellaBell'Arte 2; ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi dell'appelloprincipale, il terzo motivo dell'appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] e il motivodell'appello incidentale di UNIPOLSAI; ha condannato Cavalera alpagamento delle spese del doppio grado in favore di ciascun appellato.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a quattromotivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso e memoria, amezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario, gli ingegneriNumero registro generale 12365/2021Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 23377/2026Data pubblicazione 16/07/2026Blu, la [OSCURATO:SOCIETA]. e l'[OSCURATO:SOCIETA]. sono rimastiintimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denunzia, in relazione all'art. 360, co. 1, nn.4 e 5, c.p.c. e all'art. 111, co. 6, della Costituzione, la violazione degli artt.112 e 132 c.p.c., l'omessa motivazione e la nullità della sentenza permotivazione apparente, in ordine al capo di domanda relativo ad alcunevoci di danno, in particolare, relative alle porzioni esterne dell'immobile.Il motivo è inammissibile.La censura, formalmente proposta come omessa pronuncia omotivazione apparente, investe nella sostanza la valutazione probatoriaoperata dal giudice di merito sul capo della domanda risarcitoria. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato espressamente sull'assenza di prova del dannodifferenziale rispetto alle infiltrazioni preesistenti e ha assorbito le ulteriorivoci di danno — comprese quelle relative alle porzioni esterne — chepresuppongono la responsabilità dell'appaltatrice, esclusa dalla ratioassorbente. L'assorbimento dei capi conseguenti all'accoglimento delmotivo che caduca la premessa unitaria dell'azione risarcitoria opera qualerigetto implicito (cfr., tra le altre, Cass. 7662/2020), senza configurareomessa pronuncia.2. - Con il secondo motivo si denunzia, in relazione all'art. 360, co. 1,nn. 3, 4 e 5, c.p.c. e all'art. 111, co. 6, della Costituzione, la violazionedegli artt. 112 e 132 c.p.c., l'omessa motivazione e la motivazioneapparente, nonché la violazione degli artt. 1218, 2043 e 2055 c.c., inordine al capo di domanda relativo alla responsabilità dei direttori deilavori.Si sostiene che la Corte territoriale abbia falsamente assorbito il caponella statuizione sull'assenza di prova del danno all'internoNumero registro generale 12365/2021Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 23377/2026Data pubblicazione 16/07/2026dell'appartamento, omettendo di esaminare la responsabilità dei direttoridei lavori per omessa vigilanza e sorveglianza.Il motivo è inammissibile.La censura, formalmente proposta come omessa pronuncia emotivazione apparente, investe nella sostanza la valutazione probatoriasulla responsabilità dei direttori dei lavori. Il capo era stato assorbito dallaCorte territoriale per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale dellaBell'Arte 2 — l'esclusione della responsabilità dell'appaltatrice per assenzadi prova del danno differenziale privando di fondamento la pretesarisarcitoria anche verso i direttori dei lavori —, con assorbimentoimproprio operante quale rigetto implicito, secondo quanto esposto subprimo motivo.La censura per violazione degli artt. 1218, 2043 e 2055 c.c., ex art.360, co. 1, n. 3, c.p.c., è del pari inammissibile.La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nel giudiziodi legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sulpresupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giu-stifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, oc-corrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, siatale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorren-te (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020). E ancora, in tema di ricorsoper cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fat-tispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamenteun problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea rico-gnizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, in-vece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr.Sez. 1, n. 3340, 05/02/2019).Numero registro generale 12365/2021Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 23377/2026Data pubblicazione 16/07/20263. - Con il terzo motivo si denunzia, in relazione all'art. 360, co. 1, nn.3, 4 e 5, c.p.c. e all'art. 111, co. 6, della Costituzione, la violazione degliartt. 112 e 132 c.p.c., l'omessa motivazione e la motivazione apparente,nonché la violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c., in ordine al capo didomanda relativo alla responsabilità del condominio per culpa in eligendo.Si sostiene che la Corte territoriale abbia falsamente assorbito il caponella statuizione sull'assenza di prova del danno all'internodell'appartamento, omettendo di esaminare la responsabilità delcondominio per la scelta dell'appaltatrice e dei direttori dei lavori.Il motivo è inammissibile.La responsabilità del condominio per culpa in eligendo presupponel'accertamento della responsabilità dell'appaltatrice o dei direttori deilavori, nella specie esclusa dalla ratio assorbente sull'assenza di prova deldanno differenziale. Vale pertanto, mutatis mutandis, la disciplinadell'assorbimento improprio quale rigetto implicito già esposta sub primomotivo.La motivazione, niente affatto apparente, è ben oltre la soglia del cd.“minimo costituzionale”.4. - Con il quarto motivo si denunzia, in relazione all'art. 360, co. 1, n.3, c.p.c., la violazione degli artt. 91, 92, 112 e 342 c.p.c., per essere lasentenza incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo statuito sulle spese delprimo grado in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], procuratoreantistatario dei direttori dei lavori, pur in assenza di specificaimpugnazione incidentale del relativo capo della sentenza di primo grado.Il motivo è infondato.Il giudice di appello che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnataè tenuto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., a un nuovoregolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio alla luce dell'esitocomplessivo della lite, senza che la mancanza di specifica impugnazioneincidentale del capo accessorio sulle spese di primo grado possaNumero registro generale 12365/2021Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 23377/2026Data pubblicazione 16/07/2026precluderne la rideterminazione, atteso che la riforma della sentenzaappellata determina la caducazione del capo della pronuncia ad essarelativo. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio,liquidando le spese del doppio grado in favore di ciascun appellato all'esitodella riforma della sentenza di primo grado per accoglimento dell'appelloincidentale della [OSCURATO:SOCIETA].Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto del-la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del-la parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ri-corso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in€ 3.100, oltre a € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15% del compenso e agli accessori di legge, dacorrispondere all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera dellaparte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorsoa titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteGiuseppe Grasso