CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03112/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con sentenza in data 29/03/2023 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Napoli emessa il 12/04/2022, appellata anche da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rideterminava le pene, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione ai reati ad essi rispettivamente ascritti e per i quali avevano riportato condanna in primo grado. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando, con separati atti, la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento, - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - [OSCURATO:PERSONA], eccependo il vizio di motivazione in ordine al diniego dei benefici di legge. 3. I ricorsi sono inammissibili. Con riferimento alle impugnazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va ribadito che per costante affermazione giurisprudenziale in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass. Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018 - dep. 23/11/2018 - Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019 - Rv. 276102). I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riguardano un aspetto precluso in sede di legittimità, relativo alla congruità della pena così come concordata, in mancanza di profili di illegalità, estranei al motivo stesso di ricorso. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di benefici risulta estranea all'accordo e comunque non giustificata dall'entità della pena inflitta. n 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle