CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 06657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sull'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] volta alla sospensione, a fini civili, dell'esecuzione della sentenza del 4/11/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dell'istanza; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente assistito dai suoi difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato la decisione di primo grado, che lo aveva riconosciuto colpevole di incendio doloso ai danni di uno stabilimento balneare e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da I liquidarsi in separate sede, accordando provvisionali pari a complessivi 40.000 euro. 2. Con istanza, in calce al ricorso, Cimino ha chiesto, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., la sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civilistiche della sentenza impugnata, allegando fattori di asserito rilevante pregiudizio che, nelle more del giudizio di legittimità, potrebbe prodursi a suo carico. 3. [OSCURATO:PERSONA], chiamato in questa sede a delibare esclusivamente tale istanza, rileva che l'istituto della sospensione dell'esecuzione della condanna civile, previsto dall'art. 612 cod. proc. pen., può riguardare effettivamente anche la sola provvisionale (Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268180-01), e che il parametro testuale, cui indirizzare la decisione, è rappresentato esclusivamente dal rischio di «grave e irreparabile danno», in linea con l'omologa previsione dell'art. 373 cod. proc. civ. Il richiamo, operato dall'istante, alla sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1994 - che, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 600, comma 3, cod. proc. pen., ha introdotto il meno rigoroso parametro dei «gravi motivi», a proposito della sospendibilità dell'esecuzione della provvisionale in appello - è infatti inconferente, muovendo la pronuncia del giudice delle leggi da esigenze di ragionevole uniformità con la disciplina dell'appello civilistico (art. 283 cod. proc. civ.) e spiegando essa effetti solo in relazione a questo diverso grado di giudizio. 4. Ai fini del riscontro del grave e irreparabile danno, l'istante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma, ovvero la prova che la somma da versare elida in modo estremamente rilevante il proprio patrimonio (Sez. 6, n. 29617 del 19/5/2016, Piermarini, Rv. 267794-01). Nessuna deduzione specifica - diversa cioè dal mero importo della somma, in sé non univocamente significato - è stata al riguardo formulata, sicché l'istanza non può trovare accoglimento. P.Q.M. Rigetta l'istanza. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] gliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] e