CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15736/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] M'BAREK nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Barek, relativa alla violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e al vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (quanto meno nella forma dell'equivalenza con la contestata aggravante di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen.) è inammissibile, perché già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione. Invero, la Corte di appello di Firenze esclude la concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base della insussistenza di elementi positivamente valutabili in ordine alla personalità o alla condotta dell'imputato, neppure allegati se non m maniera estremamente vaga; e in particolare sulla base dell'assenza di segnali di resipiscenza, di consapevolezza del disvalore penale e sociale della condotta tenuta ovvero di impegni in termini riparatori, nonché dell'esistenza di precedenti condanne. Osservato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa insiste sul limitato danno alla struttura e sullo scarso allarme sociale della vicenda - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ma