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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01773/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; edr.grninati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica una censura- legata alla qualificazione c.e fatto, da ricondurre all'alveo dell'ad 73 comma 5 secondo la difesa- già adeguatamente e disattesa con argomenti giuridici corretti e alla luce di una valutazione complessa e conibiuta, resa dando puntuale rilievo assorbente e decisivo al valore ponderale della sostanza cieIericita dai ricorrente all'esito di una puntuale valutazione comparativa di tale dato con gli altri lodici costitutivi della fattispecie rivendicata dalla difesa; -Hevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. r i.

P.Q.M.

D.chiaa inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese sia e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Coy:;i deciso il 19 dicembre 2022. '7Drisigliere estensore il Presid nte n ed etto [OSCURATO:PERSONA] ngeioosnzo D E PO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; edr.grninati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica una censura- legata alla qualificazione c.e fatto, da ricondurre all'alveo dell'ad 73 comma 5 secondo la difesa- già adeguatamente e disattesa con argomenti giuridici corretti e alla luce di una valutazione complessa e conibiuta, resa dando puntuale rilievo assorbente e decisivo al valore ponderale della sostanza cieIericita dai ricorrente all'esito di una puntuale valutazione comparativa di tale dato con gli altri lodici costitutivi della fattispecie rivendicata dalla difesa; -Hevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. r i. P.Q.M. D.chiaa inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese sia e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Coy:;i deciso il 19 dicembre 2022. '7Drisigliere estensore il Presid nte n ed etto [OSCURATO:PERSONA] ngeioosnzo D E PO
Sentenza Cassazione n. 01773/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris