CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25727/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione pronunciata dal Tribunale di Marsala il 24/2/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 424 cod. pen.; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. Den. quanto all'affermazione di responsabilità; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si fonde e integra con quella del giudice di primo grado, facendo riferimento alle indagini effettuate e al chiaro tenore delle conversazioni intercettate (cfr. a mero titolo di esempio lo specifico passaggio relativo al tappo della bottiglia contenente il liquido infiammabile utilizzato per la commissione del reato), ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni per le quali le ha ritenute infondate; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, deo. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così