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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 33946/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TREVISOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa all'udienza del 16 dicembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha dichiarato nullo il decreto in data 27 aprile 2021 che aveva disposto il giudizio immediato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GUIDOLIN e Paola CATTAPAN per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, loro ascritti, nonché di bancarotta impropria da operazioni dolose, contestato al solo GUIDOLIN. 2.

Avverso l'ordinanza il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, denunciandone l'abnormità poiché adottata dal Giudice «nell'esercizio di un potere di autotutela che la legge non prevede».Il ricorrente ha premesso che: - al GUIDOLIN e alla CATTAPAN era stata applicata (con ordinanza del 23 febbraio 2021) la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati per cui si procede nei loro confronti e che il Tribunale di Venezia aveva rigettato la richiesta di riesame avanzata da entrambi (con ordinanza del 24 marzo 2021); - con atto datato 12 aprile 2021 (dep. il 14 aprile 2021), il Pubblico ministero aveva chiesto emettersi per i medesimi reati decreto di giudizio immediato, reso dal G.i.p. del Tribunale di Treviso il 27 aprile 2021, sul presupposto che il GUIDOI.IN e la CATTAPAN erano sottoposti alla detta misura detentiva; - costoro, con istanza depositata il 12 maggio 2021, hanno chiesto procedersi nelle forme del rito abbreviato condizionato e il G.i.p. ha fissato l'udienza camerale del 16 dicembre 2021; - a tale ultima udienza il difensore degli imputati ha eccepito la nullità del decreto di giudizio immediato, atteso che l'ordinanza con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato il riesame era stata annullata con rinvio da questa Corte Suprema e il Giudice del rinvio aveva, a sua volta, annullato l'ordinanza con la quale il G.i.p. aveva applicato gli arresti domiciliari; - il G.i.p. ha accolto l'eccezione sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale di segno contrario a quanto osservato dal Pubblico ministero che si era opposto all'accoglimento dell'eccezione.

Il Pubblico ministero - oltre ad aver rimarcato che l'Organo giudicante erroneamente si era qualificato G.u.p. (in vece che G.i.p.), atteso che si procedeva nell'udienza camerale fissata ex art. 458 cod. proc. pen. - a sostegno della denunciata abnormità dell'ordinanza in discorso ha addotto che: - la competenza del g.i.p. dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato sarebbe residuale ed eccezionale (e avrebbe ad oggetto unicamente i provvedimenti in materia di libertà) e non consentirebbe l'adozione di un «provvedimento di autoannullamento del precedente decreto» che non è previsto da alcune norma processuale e «si pone fuori dall'ordinamento», tenuto conto dei princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità; - inoltre, l'eccezione di nullità accolta dal G.i.p. si è fondata sull'annullamento del titolo cautelare, che è sopravvenuto all'emissione del decreto di giudizio immediato, ragion per cui nel momento in cui quest'ultimo era stato emesso il GUIDOLIN e la CATTAPAN erano sottoposti agli arresti domiciliari e sussistevano senza dubbio i presupposti previsti dall'art. 453, comma 1 -bis, cod. proc. pen. (come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità); - infine, l'ordinanza impugnata avrebbe richiamato un precedente inconferente che ha affermato l'illegittimità della richiesta di giudizio immediato avanzata allorché il provvedimento reso dal giudice del riesame non era definitivo ma che non ineriva a un caso - quale il presente - di annullamento di un decreto di giudizio immediato già emesso; peraltro, tale precedente è rimasto isolato e contraddetto dalla giurisprudenza successiva.3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha trasmesso la propria requisitoria scritta in data 10 maggio 2022 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni prima dell'udienza, previsto dal rito (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.): delle argomentazioni in essa esposte e delle conclusioni con essa rassegnate non deve tenersi conto (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R. , Rv. 276414 - 01). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono.

1. Il Procuratore della Repubblica ricorrente ha dedotto l'abnormità dell'ordinanza impugnata, poiché resa «nell'esercizio di un potere di autotutela» che la legge non attribuisce al giudice.

1.1. Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, «provvedimento abnorme» - a seguito della cui emissione il rimedio è il ricorso per cassazione -- «è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale»; «l'abnormità integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più & modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento»; dunque, «è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.

Sotto altro profilo, [...] l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; cfr. pure più di recente, Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Fl.v. 272715 - 01, che - come evidenziato da ultimo da Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021 - deo. 2022, Fenucci, F.v. 282807 - 01 - dando seguito alla linea interpretativa espressa da Sez.

U n. 25957/2009, cit., ha ritenuto l'abnormità una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti».).

Con riguardo ai rapporti tra giudice e pubblico ministero: - le ipotesi di «abnormità strutturale» devono limitarsi «al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)»;L/V - «l'abnormità funzionale, riscontrabile [...] nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice» (ivi).

1.2. Tanto premesso, nel caso di specie, ricorre la denunciata abnormità strutturale dell'atto impugnato poiché emesso in carenza di potere in astratto.

Come esposto dalla Parte pubblica ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, investito della richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato avanzata dagli imputati a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato in data 27 aprile 2021, ha dichiarato nullo tale ultimo decreto di giudizio e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero; in particolare, il G.i.p. ha accolto l'eccezione della difesa degli imputati, che aveva assunto il difetto dei presupposti per l'emissione di esso immediato e comunque la sua nullità (che risulta genericamente addotta per violazione del diritto di difesa: cfr. verbale dell'udienza del 16 dicembre 2021), e ha disatteso - richiamando Sez. 3, n. 14341 del 11/03/2010, G., Rv. 246610 - 01 - quanto dedotto dal Pubblico ministero, il quale aveva rappresentato l'infondatezza dell'eccezione, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è revocabile il decreto che dispone il giudizio immediato neppure a seguito del sopravvenuto annullamento della misura degli arresti domiciliari già applicata agli imputati (negando pure la compressione dei diritti di difesa in ragione della facoltà degli imputati di proporre istanze di ammissione ai riti alternativi: iv().

La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che «la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato», né è revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato (cfr. Sez.

U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018 - 01, che hanno tenuto ferma l'ipotesi - che qui non ricorre - in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen.; cfr. pure Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, Stenti, Rv. 272986 - 01, resa in una fattispecie in cui l'imputato aveva chiesto la revoca del decreto di giudizio immediato, in ragione del sopravvenuto annullamento della misura degli arresti domiciliari, applicatagli in relazione a tre delle quattro imputazioni per cui era stato disposto il giudizio, per difetto dei gravi indizi di colpevolezza, che - richiamando Sez. 4, n. 14784 del 10/02/2016, D'Anna, Rv. 266812 - 01 - ha condivisibilmente rilevato che il giudice per le indagini preliminari, «una volta adottato il provvedimento endoprocedimentale, consuma il suo potere di controllo anche nel caso in cui rilevi il difetto di uno dei presupposti /-) 4 , della richiesta del rito speciale»; cfr. altresì Sez. 5, n. 4729 del 10/12/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278558 - 01).

Ne deriva che il provvedimento impugnato, che è difforme dall'orientamento appena richiamato, deve essere annullato senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TREVISOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa all'udienza del 16 dicembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha dichiarato nullo il decreto in data 27 aprile 2021 che aveva disposto il giudizio immediato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GUIDOLIN e Paola CATTAPAN per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, loro ascritti, nonché di bancarotta impropria da operazioni dolose, contestato al solo GUIDOLIN. 2. Avverso l'ordinanza il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, denunciandone l'abnormità poiché adottata dal Giudice «nell'esercizio di un potere di autotutela che la legge non prevede».Il ricorrente ha premesso che: - al GUIDOLIN e alla CATTAPAN era stata applicata (con ordinanza del 23 febbraio 2021) la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati per cui si procede nei loro confronti e che il Tribunale di Venezia aveva rigettato la richiesta di riesame avanzata da entrambi (con ordinanza del 24 marzo 2021); - con atto datato 12 aprile 2021 (dep. il 14 aprile 2021), il Pubblico ministero aveva chiesto emettersi per i medesimi reati decreto di giudizio immediato, reso dal G.i.p. del Tribunale di Treviso il 27 aprile 2021, sul presupposto che il GUIDOI.IN e la CATTAPAN erano sottoposti alla detta misura detentiva; - costoro, con istanza depositata il 12 maggio 2021, hanno chiesto procedersi nelle forme del rito abbreviato condizionato e il G.i.p. ha fissato l'udienza camerale del 16 dicembre 2021; - a tale ultima udienza il difensore degli imputati ha eccepito la nullità del decreto di giudizio immediato, atteso che l'ordinanza con la quale il Tribunale di Venezia aveva rigettato il riesame era stata annullata con rinvio da questa Corte Suprema e il Giudice del rinvio aveva, a sua volta, annullato l'ordinanza con la quale il G.i.p. aveva applicato gli arresti domiciliari; - il G.i.p. ha accolto l'eccezione sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale di segno contrario a quanto osservato dal Pubblico ministero che si era opposto all'accoglimento dell'eccezione. Il Pubblico ministero - oltre ad aver rimarcato che l'Organo giudicante erroneamente si era qualificato G.u.p. (in vece che G.i.p.), atteso che si procedeva nell'udienza camerale fissata ex art. 458 cod. proc. pen. - a sostegno della denunciata abnormità dell'ordinanza in discorso ha addotto che: - la competenza del g.i.p. dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato sarebbe residuale ed eccezionale (e avrebbe ad oggetto unicamente i provvedimenti in materia di libertà) e non consentirebbe l'adozione di un «provvedimento di autoannullamento del precedente decreto» che non è previsto da alcune norma processuale e «si pone fuori dall'ordinamento», tenuto conto dei princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità; - inoltre, l'eccezione di nullità accolta dal G.i.p. si è fondata sull'annullamento del titolo cautelare, che è sopravvenuto all'emissione del decreto di giudizio immediato, ragion per cui nel momento in cui quest'ultimo era stato emesso il GUIDOLIN e la CATTAPAN erano sottoposti agli arresti domiciliari e sussistevano senza dubbio i presupposti previsti dall'art. 453, comma 1 -bis, cod. proc. pen. (come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità); - infine, l'ordinanza impugnata avrebbe richiamato un precedente inconferente che ha affermato l'illegittimità della richiesta di giudizio immediato avanzata allorché il provvedimento reso dal giudice del riesame non era definitivo ma che non ineriva a un caso - quale il presente - di annullamento di un decreto di giudizio immediato già emesso; peraltro, tale precedente è rimasto isolato e contraddetto dalla giurisprudenza successiva.3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha trasmesso la propria requisitoria scritta in data 10 maggio 2022 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni prima dell'udienza, previsto dal rito (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.): delle argomentazioni in essa esposte e delle conclusioni con essa rassegnate non deve tenersi conto (Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R. , Rv. 276414 - 01). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini che si espongono. 1. Il Procuratore della Repubblica ricorrente ha dedotto l'abnormità dell'ordinanza impugnata, poiché resa «nell'esercizio di un potere di autotutela» che la legge non attribuisce al giudice. 1.1. Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, «provvedimento abnorme» - a seguito della cui emissione il rimedio è il ricorso per cassazione -- «è quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale»; «l'abnormità integra - sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più & modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento»; dunque, «è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, [...] l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; cfr. pure più di recente, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Fl.v. 272715 - 01, che - come evidenziato da ultimo da Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021 - deo. 2022, Fenucci, F.v. 282807 - 01 - dando seguito alla linea interpretativa espressa da Sez. U n. 25957/2009, cit., ha ritenuto l'abnormità una categoria concettuale «riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti».). Con riguardo ai rapporti tra giudice e pubblico ministero: - le ipotesi di «abnormità strutturale» devono limitarsi «al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)»;L/V - «l'abnormità funzionale, riscontrabile [...] nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice» (ivi). 1.2. Tanto premesso, nel caso di specie, ricorre la denunciata abnormità strutturale dell'atto impugnato poiché emesso in carenza di potere in astratto. Come esposto dalla Parte pubblica ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, investito della richiesta di procedere nelle forme del giudizio abbreviato avanzata dagli imputati a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato in data 27 aprile 2021, ha dichiarato nullo tale ultimo decreto di giudizio e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero; in particolare, il G.i.p. ha accolto l'eccezione della difesa degli imputati, che aveva assunto il difetto dei presupposti per l'emissione di esso immediato e comunque la sua nullità (che risulta genericamente addotta per violazione del diritto di difesa: cfr. verbale dell'udienza del 16 dicembre 2021), e ha disatteso - richiamando Sez. 3, n. 14341 del 11/03/2010, G., Rv. 246610 - 01 - quanto dedotto dal Pubblico ministero, il quale aveva rappresentato l'infondatezza dell'eccezione, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è revocabile il decreto che dispone il giudizio immediato neppure a seguito del sopravvenuto annullamento della misura degli arresti domiciliari già applicata agli imputati (negando pure la compressione dei diritti di difesa in ragione della facoltà degli imputati di proporre istanze di ammissione ai riti alternativi: iv(). La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che «la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato», né è revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato (cfr. Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018 - 01, che hanno tenuto ferma l'ipotesi - che qui non ricorre - in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen.; cfr. pure Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, Stenti, Rv. 272986 - 01, resa in una fattispecie in cui l'imputato aveva chiesto la revoca del decreto di giudizio immediato, in ragione del sopravvenuto annullamento della misura degli arresti domiciliari, applicatagli in relazione a tre delle quattro imputazioni per cui era stato disposto il giudizio, per difetto dei gravi indizi di colpevolezza, che - richiamando Sez. 4, n. 14784 del 10/02/2016, D'Anna, Rv. 266812 - 01 - ha condivisibilmente rilevato che il giudice per le indagini preliminari, «una volta adottato il provvedimento endoprocedimentale, consuma il suo potere di controllo anche nel caso in cui rilevi il difetto di uno dei presupposti /-) 4 , della richiesta del rito speciale»; cfr. altresì Sez. 5, n. 4729 del 10/12/2019 - dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278558 - 01). Ne deriva che il provvedimento impugnato, che è difforme dall'orientamento appena richiamato, deve essere annullato senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento i
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