CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10873/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1989 avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 18 novembre/parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in data 31 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto la continuazione con i reati già giudicati con sentenza irrevocabile e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce vizio motivazionale in punto di responsabilità e violazione di legge in relazione all'art. 56, terzo comma, cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585 e Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa; pag. 7 sulla valenza della dichiarazione confermativa dibattimentale del riconoscimento fotografico precedentemente effettuato; pag. 8 sull'esclusione della desistenza per la compiuta attività intimidatoria concorsuale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10