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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04405/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza impugnata, pronunciata in data 13 febbraio 2020, n. 17305 - 20, questa Corte di cassazione, sezione Prima penale, ha annullato l'ordinanza del 2 aprile 2019, impugnata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia e da [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento di esecuzione a carico di quest'ultimo, rinviando per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia, affermando il principio di diritto, in tema di esecuzione di pene concorrenti, secondo il quale deve procedersi al calcolo unitario delle stesse qualora si riferiscano a reati commessi in epoca antecedente all'inizio dell'esecuzione di una di esse, a mente dell'art. 657 comma 4 cod. proc. pen.

Questa Corte ha annullato la gravata ordinanza, rimettendo al giudice del rinvio la scelta tra le opzioni proposte, onde procedere all'inserimento nel secondo o terzo cumulo parziale della sentenza di condanna, relativa a reati del 12 febbraio 1991, indicando, comunque, al giudice del rinvio di determinarsi preferendo la soluzione meno gravosa per il condannato.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, il condannato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'indicata decisione di questa Corte di legittimità, deducendo che la sentenza avrebbe disposto l'annullamento con rinvio senza esaminare la documentazione indicata a pagg. 10 e sgg. del ricorso, la quale avrebbe condotto senz'altro a diversa decisione.

Sicché, si invoca la correzione dell'errore di fatto, con conseguente adozione dei provvedimenti necessari.

3. Il proposto ricorso straordinario va dichiarato inammissibile.

In primo luogo si osserva che, secondo questa Corte nella sua composizione più autorevole, il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum, come quelle decisioni nelle quali la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità (Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790).

In secondo luogo, si è osservato (Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466) che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell' esecuzione ma ove tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto.

Nella specie, invece, si tratta di mero annullamento con rinvio di pronuncia in materia di esecuzione della pena, dunque non ricorrono le condizioni indicate.4.All'inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equamente stabilita nella misura indicata in dispositivo, visti i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza impugnata, pronunciata in data 13 febbraio 2020, n. 17305 - 20, questa Corte di cassazione, sezione Prima penale, ha annullato l'ordinanza del 2 aprile 2019, impugnata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia e da [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento di esecuzione a carico di quest'ultimo, rinviando per nuovo esame alla Corte d'appello di Venezia, affermando il principio di diritto, in tema di esecuzione di pene concorrenti, secondo il quale deve procedersi al calcolo unitario delle stesse qualora si riferiscano a reati commessi in epoca antecedente all'inizio dell'esecuzione di una di esse, a mente dell'art. 657 comma 4 cod. proc. pen. Questa Corte ha annullato la gravata ordinanza, rimettendo al giudice del rinvio la scelta tra le opzioni proposte, onde procedere all'inserimento nel secondo o terzo cumulo parziale della sentenza di condanna, relativa a reati del 12 febbraio 1991, indicando, comunque, al giudice del rinvio di determinarsi preferendo la soluzione meno gravosa per il condannato. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, il condannato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'indicata decisione di questa Corte di legittimità, deducendo che la sentenza avrebbe disposto l'annullamento con rinvio senza esaminare la documentazione indicata a pagg. 10 e sgg. del ricorso, la quale avrebbe condotto senz'altro a diversa decisione. Sicché, si invoca la correzione dell'errore di fatto, con conseguente adozione dei provvedimenti necessari. 3. Il proposto ricorso straordinario va dichiarato inammissibile. In primo luogo si osserva che, secondo questa Corte nella sua composizione più autorevole, il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum, come quelle decisioni nelle quali la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790). In secondo luogo, si è osservato (Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466) che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell' esecuzione ma ove tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. Nella specie, invece, si tratta di mero annullamento con rinvio di pronuncia in materia di esecuzione della pena, dunque non ricorrono le condizioni indicate.4.All'inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equamente stabilita nella misura indicata in dispositivo, visti i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D
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