CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33183/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21607/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ( ), in persona del suo legale rappresentante p.t.,e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ( ), in persona del suo legale rappresentante p.t., nella qualità di società beneficiaria della scissione parziale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentate e difes e dagli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ([OSCURATO:EMAIL]) ; –controricorrente – CATASTO avverso la sentenza n.368/2022, depositata il 9 febbraio 2022 , della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con sentenza n. 368/2022, depositata il 9 febbraio 2022 , la Commissione tributaria regionale della Lombardiaha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l e impugnazion i di avvis i di accertamento emess i in rettifica delle dichiarazioni docfa presentata dallacontribuente relativamente ad unità immobiliari della centrale di produzione di energia idroelettrica parzialmente insistente nel Comune diCeto. 1.1 –Il giudice del gravame ha considerato che: - come già rilevato dal primo giudice, gli avvisi di accertamento risultavano correttamente motivati e recavano la mera rettifica della rendita catastale, avendo l’Agenzia «tenuto conto degli elementi economici, tecnici, metrici, descrittivi e temporali espressi nella dichiarazione» Docfa presentata dalla parte , con conferma della «consistenza delle strutture di cui si discute» e del la « categoria catastale attribuitaalle stesse»; -la determinazione della rendita catastale risultava, poi, «in linea con le rendite catastali attribuite dallastessa appellante e dalle altre società agli immobili aventi similicaratteristiche e presi a comparazione dall’AdE» avendo l’Agenzia dato conto dei «calcoli effettuati rispetto alle singole rideterminazioni in aumento operate» e di «tutti gli elementi posti a fondamento dell'aumento operato, con l’ analisi delle singole e diverse componenti presenti nelle unità immobiliari il cui complesso costituisce le centrali idroelettriche di Brasa eTremosine.» -per di più, come dedotto dall’Agenzia, c on il ricorso introduttivo del giudizio la contribuente non aveva svolto motivi di impugnazione con riferimento ad alcuni dei beni oggetto di rettifica catastale («"Trasformatore 8MVA" e "Carroponte 25T''»), così che relativamente a detti beni dovevano ritenersi «definitivamente acquisiti i maggiori valori accertati dall'Ufficio». 2. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ed hanno depositato memoria. L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso, ed anch’essa ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – C ol primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della l. 27 luglio 2000, n. 212 , art. 7, deducendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva ritenuto compiutamente motivati gli avvisi di rettifica catastale senza considerare che «la “motivazione” delle rettifiche operate dall’Ufficio si sostanzia unicamente nell’indicazione del diverso e maggiore valore attribuito, in maniera del tutto apodittica, alle Centrali in virtù di una assunta ma non provata comparazione con altri immobili aventi asseritamente analoghe caratteristiche.». E, per di più, si soggiunge, detti avvisi di rettifica recavano la valorizzazione di «taluni beni (es. carroponte 25T e trasformatore all’aperto) che non sono stati invece valorizzati nelle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] dalla Società, senza fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni di tale valorizzazione.». 2. – Il motivo – che pur prospetta profili di inammissibilità - è manifestamente destituito di fondamento. 2.1 – Innanzitutto, la censura tiene in non cale il rilievo espressamente svolto dal giudice del gravame che, come anticipato, ha in buona sostanza riformato la pronuncia di prime cure che, decidendo delle proposte impugnazioni, aveva preso in esame (proprio) alcuni beni oggetto di rettifica catastale («"Trasformatore 8MVA" e "Carroponte 25T''») rispetto ai quali col ricorso introduttivo del giudizio non era stato articolato alcun motivo di impugnazione. E detta statuizione non ha formato oggetto di impugnazione. 2.2 -Il pur vago riferimento operato dalla parte a «taluni beni (es. carroponte 25T e trasformatore all’aperto)…» si pone, poi, in frontale contrasto col rilievo svolto dal giudice del gravame secondo il quale, come si è già detto, gli avvisi di accertamento recavano la mera rettifica della rendita catastale, avendo l’Agenzia «tenuto conto degli elementi economici, tecnici, metrici, descrittivi e temporali espressi nella dichiarazione» Docfa presentata dalla parte, con conferma della «consistenza delle strutture di cui si discute» e della «categoria catastale attribuita alle stesse». 2.3 - C on riferimento all'atto di classamento adottato in esito alla procedura docfa (d.m. n. 701 del 1994), procedura, questa, connotata da una «struttura fortemente partecipativa», la Corte ha già avuto modo di (ripetutamente) rilevare che l'obbligo di motivazione «deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio, e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie» (v., ex plurimis, Cass., 20 febbraio 2023, n. 5245; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319). Si è, quindi, rimarcato che gli indicati termini di riscontro dell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante - ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione -qualora incentrata su di una diversa valutazione degli elementi di fatto di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale consegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni» (v., ex plurimis, Cass., 28 ottobre 2020, n. 23674; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777; Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237); E nella fattispecie, peraltro, la motivazione dell’avviso di accertamento doveva ritenersi integrata dalla stima che aveva ad oggetto le unità immobiliaricui le dichiarazion i docfa afferivano , stima che, costituendo lo svolgimento di una valutazione tecnica dei beni classati, riveste rilevanza (non solo) sotto il profilo della motivazione dell’atto ma, ancor più, ai finidella sua attendibilità in concretoe (così) sotto il profilo del riscontro probatorio che rimane affidato (non alla motivazione dell’atto ma) al giudizio di impugnazione (v., ex plurimis, Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319). 3. –Il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., assumendo le ricorrenti che incombendo sull’Amministrazione finanziaria, nei giudizi catastali, «l’onere della prova in relazione ai maggiori valori accertati …[che] ha ad oggetto tutti gli elementi di fatto posti a base della pretesa stessa», nella fattispecie l’Agenzia, con la relazione di stima, aveva omesso «di specificare quali siano le caratteristiche di tali opere asseritamente analoghe e non dimostrando dunque l’effettiva comparabilità di queste ultime con le Centrali in contestazione.». 4. –Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento. Come anticipato, il giudice del gravame ha rilevato che la determinazione della rendita catastale risultava«in linea con le rendite catastali attribuite dalla stessa appellante e dalle altre società agli immobili aventi simili caratteristiche e presi a comparazione dall’AdE» e che l’Agenzia aveva dato conto dei «calcoli effettuati rispetto alle singole rideterminazioni in aumento operate» e di «tutti gli elementi posti a fondamento dell'aumento operato, con l’analisi delle singole e diverse componenti presenti nelle unità immobiliari il cui complesso costituisce le centrali idroelettriche di Brasa e Tremosine.». E’, dunque, evidente che alcuna inversione dell’onere probatorio è stata, nella fattispecie, avallata dal giudice del merito; né, del resto, come la Corte ha ripetutamente precisato, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. può essere posta a fondamento della censura relativa alla valutazione che, nel rispetto degli oneri probatori, il giudice del merito abbia compiuto circa la concludenza, ed attendibilità, dei dati probatori al giudizio offerti (v., ex plurimis, Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass., 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 11 ottobre 2016, n. 20382; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione; Cass., 10 giugno 2016, n. 11892). 5. – I residui motivi di ricorso espongono, quindi, le seguenti censure: 5.1 –col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ.,le ricorrenti denunciano nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice del gravame omesso di pronunciare sul motivo di ricorso che, riproposto quale motivo di appello, involgeva l’infondatezza nel merito degli avvisi di accertamento catastale siccome attribuiti « ad alcune componenti delle Centrali in contestazione valori che si discostano da quelli reali.», e così come partitamente esposto nelle relazioni tecniche del consulente di parte, tenuto anche conto che «ciascun opificio costituisce una realtà a sé stante, un unicum che non ammette paragoni con fattispecie similari, a causa delle caratteristiche costruttive troppo diversificate e della differente redditività.»; 5.2 –il quarto motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. assumendo, in sintesi, le ricorrenti che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello che, nel dedurre l’infondatezza nel merito della rettifica delle rendite catastali, «aveva fatto espresso rinvio a quanto dettagliatamente argomentato e dimostrato nelle relazioni tecniche redatte» dal consulente di parte, consulenze del cui deposito nemmeno si era dato atto e dei cui contenuti non si era, pertanto, tenuto conto. 6. –Questi motivi sono inammissibili. 6.1 – Quanto, difatti, al terzo motivo, ciò che, nella fattispecie, viene in considerazione è, più propriamente, la censura di omesso esame di dati fattuali che, se per l’appunto considerati, avrebbero potuto (in tesi) determinare una diversa decisione sui fatti costitutivi della domanda (quantoalla distinzione tra i motivi di ricorso incentrati sul difetto di motivazione ovvero sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., v. ex plurimis , Cass., 27 ottobre 2020, n. 23525 ; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1539; Cass., 5 dicembre 2014, n. 25761; Cass., 4 dicembre 2014, n. 25714; Cass., 14 marzo 2006, n. 5444). Va, peraltro, rimarcato – in relazione alla riformulazione dell’art. 360,primo comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ad opera dell'art. 54, c omma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 –che, come statuito dalla Corte, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che lo stesso omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass.,13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). Laddove, ai fini posti dall'art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ., il fatto decisivo è costituito da un vero e proprio fatto, -inteso in senso storico e normativo, un accadimento ovvero uno specifico dato materiale, - e non anche da mere argomentazioni ovvero (così come nella fattispecie) dal complesso delle deduzioni difensive e dei dati esposti in elaborati estimativi di parte(v. Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 4 aprile 2014, n. 7983). 6.2 – Quanto, invece, al quarto motivo, va ribadito, innanzitutto, che, come si è già rilevato (con riferimento alla denuncia di violazione dell’art. 2697 cod. civ.), per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art.116 cod. proc. civ. Per di più, come ripetutamente precisato dalla Corte, il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o meno di tutte le deduzioni difensive, rimanendo, invece, sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr., ex plurimis, Cass., 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., 2 febbraio 2022, n. 3108; Cass., 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., 17 maggio 2013, n. 12123). 7. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono in solido la soccombenza di partiricorrenti nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso , se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M La Corte, rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento in solido, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio liquidate in € 6.585,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo