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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 22290/2026

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lla Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza, contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cuiall’art. 648, cod. pen., e altresì al mancato riconoscimento della causa di non punibilità aisensi dell’art. 131-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, giacché censura passaggidella sentenza impugnata che tuttavia non contengono vizi scrutinabili in sede di legittimità eche, anzi, si declinano in argomentazioni logicamente lineari e giuridicamente corrette edesaustive tanto sulla sussistenza degli elementi della ricettazione - in particolare del dolo difattispecie - quanto sull’esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen., inragione della lunga serie di precedenti penali a carico del ricorrente (si vedano pagg. 2-3della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza, contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cuiall’art. 648, cod. pen., e altresì al mancato riconoscimento della causa di non punibilità aisensi dell’art. 131-bis, cod. pen., è manifestamente infondato, giacché censura passaggidella sentenza impugnata che tuttavia non contengono vizi scrutinabili in sede di legittimità eche, anzi, si declinano in argomentazioni logicamente lineari e giuridicamente corrette edesaustive tanto sulla sussistenza degli elementi della ricettazione - in particolare del dolo difattispecie - quanto sull’esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen., inragione della lunga serie di precedenti penali a carico del ricorrente (si vedano pagg. 2-3della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22290/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris